CAOS DISDETTE PRENOTAZIONI E RELATIVI RIMBORSI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS VADEMECUM PER I CONSUMATORI

in Comunicati stampa

CAOS DISDETTE PRENOTAZIONI E RELATIVI RIMBORSI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS VADEMECUM PER I CONSUMATORI

 L’epidemia causata dalla diffusione del virus SARS-Cov-2, noto come Coronavirus, ha colpito il nostro territorio nazionale, facendo purtroppo registrare migliaia di contagi.

In pochi giorni la diffusione del Covid-19 è dilagata a macchia d’olio, con enormi ricadute dal punto di vista sanitario, ma anche economiche.

Infatti i risvolti negativi dell’epidemia hanno importanti aspetti anche sotto il profilo economico: migliaia di cittadini italiani si vedono costretti, per evidenti ragioni di prudenza sanitaria e per ottemperare alle varie indicazioni vincolanti emesse da diversi interventi normativi posti in essere dal Governo italiano al fine di porre un freno alla diffusione del contagio, a rinunciare a pregresse prenotazioni relativi a viaggi (biglietti aerei, ferrovieri, bus, eccetera) od a prenotazioni presso strutture alberghiere o ricettive in genere.

Adusbef, ancora una volta, come da oltre 30 anni, è disponibile ad assistere tutti i consumatori che intendono avanzare richiesta di cancellazione di una pregressa prenotazione per sopravvenuta impossibilità della stessa.

Infatti nell’ipotesi in cui l’annullamento sia deciso d’imperio dalle autorità, si prenda l’esempio del blocco totale delle gite scolastiche o del blocco di alcuni voli, non si può pretendere il pagamento della relativa prenotazione, e, ovviamente qualora il prezzo corrispettivo sia stato già stato versato, ne discende dovere di procedere al rimborso.

La situazione peraltro risulta in continuo aggiornamento, come del resto la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Ad ogni modo, anche a livello normativo, si è provveduto a fare un po’ di chiarezza sul tema, tramite il decreto n. 9/2020 pubblicato il 2 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale, che illustra agli operatori del settore le modalità di rimborso legate all’emergenza.

Nella norma, nello specifico, è previsto che:

  • possa chiedersi il rimborso per ogni tipo di viaggio (ivi inclusi quelli in bus o sui traghetti) o pacchetto turistico;
  • il rimborso potrà avvenire in denaro od a mezzo voucher;
  • l’iter di rimborso è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del Codice civile che disciplina la sopravvenuta impossibilità nei contratti a prestazioni corrispettive.

Pertanto, avranno pieno diritto al rimborso:

  • coloro i quali abbiano acquistato un biglietto di viaggio verso le zone interessate da provvedimenti che hanno imposto restrizioni di vario tipo (quali, a titolo esemplificativo, chiusura di scuole/università ed altri luoghi pubblici od interessati da divieto di assembramenti a vario titolo);
  • coloro i quali dovevano partecipare a concorsi od eventi (partite di calcio o spettacoli) annullati a causa del propagarsi dell’epidemia.

Nello specifico caso di pacchetti turistici, ad esempio, il Codice del Turismo, nel recepire la direttiva UE 2015/2302, stabilisce che, anche nei casi in cui la prenotazione non sia stata direttamente cancellata dal tour operator, il consumatore ha in ogni caso diritto ad esercitare la disdetta ai sensi dell’articolo 41, comma IV e VI, che di seguito si riportano:

IV “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare;

VI “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”.

La massiccia diffusione sul territorio del Covid-19 integra senz’altro la fattispecie richiamata nella norma di circostanza straordinaria, e dunque il consumatore può richiedere l’integrale rimborso degli importi anticipati, qualora risultino integrati anche le ulteriori circostanze esplicitate dai commi citati, relative al luogo di destinazione o le immediate vicinanze.

Nel diverso caso in cui viceversa il pacchetto sia stato direttamente soppresso dal tour operator, permane il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso.

Quanto ai voli aerei in partenza/arrivo da/in aeroporti degli Stati dell’Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), o nei casi in cui il vettore sia comunitario, viene in soccorso il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che prevede che in qualora la cancellazione del volo avvenga da parte della compagnia aerea, il consumatore avrà diritto all’assistenza ed ai rimborsi c.d. di riprotezione.

Nello specifico il vettore Ryanair ha comunicato quanto segue:

“Ryanair è stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all’8 aprile, come conseguenza del virus Covid19. Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio.

Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto.”

 

Nello specifico il vettore Alitalia ha comunicato quanto segue:

“possono richiedere un buono di importo pari al valore del biglietto acquistato, usufruibile fino al 30 giugno 2020 per l’acquisto di altri biglietti verso qualsiasi destinazione operata da Alitalia.

 Quanto alle prenotazioni relative ai treni, Trenitalia ha comunicato che, in caso di rinuncia al viaggio per motivazioni relative alla diffusione del Coronavirus, riconoscerà il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, limitatamente ai consumatori che hanno acquistato dei biglietti per viaggiare sui treni di Trenitalia fino al 23 febbraio 2020.

Può essere presentata relativa istanza di rimborso entro il 1° marzo 2020 tramite un modulo predisposto sul portale ufficiale.

Viceversa il vettore Italo ha previsto le seguenti condizioni per richiedere il rimborso, da effettuarsi entro il 1° marzo:

“sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso); tratte rimborsabili: tutti i viaggi da / per le zone impattate del Nord Italia - restano al momento quindi escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze)”

Adusbef, per ogni specifico caso, rimane a totale disposizione dei propri associati e di tutti coloro che fossero interessati ai seguenti indirizzi mail [email protected] .

 

Roma, 4 marzo 2020

 

                                                                                                      Avv. Antonio Tanza (Presidente Adusbef)

04/03/2020

Documento n.14777

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