BOND BIDONE: FIOCCANO LE SENTENZE DI RISARCIMENTO CONTRO LE BANCHE
COMUNICATO STAMPA BOND BIDONE: FIOCCANO LE SENTENZE DI RISARCIMENTO CONTRO LE BANCHE CHE HANNO PIAZZATO PRODOTTI FINANZIARI FALSI- AVARIATI AI RISPARMIATORI. STAVOLTA TOCCA ALLA BNP PARIBAS (EX BNL) RESTITUIRE 154.000 EURO DI BOND GENTINI,DISINVOLTAMENTE VENDUTI A RISPARMIATORI DIFESI DA ADUSBEF. LA LEGGE DI RIORDINO DEL RISPARMIO,RINVIATA AL CDM DEL 31 AGOSTO, DEVE PREVEDERE CONGRUI INDENNIZZI E DURE SANZIONI PER MALEFATTE BANCARIE E PER OMESSA VIGILANZA DELLE AUTORITA’ “SONNECCHIANTI”,SE NON COLLUSE. Continuano a maturare,senza sosta ed a cadenza settimanale, le migliaia di cause impiantate dall’Adusbef nei Tribunali,contro le banche, che hanno piazzato bond bidone ad 1 milione di risparmiatori, per un controvalore di 50 miliardi di euro. Dopo la condanna della Cassa di Risparmio di Firenze,che aveva piazzato Cirio,Parmalat ed Argentina in un solo colpo a due anziani coniugi,arriva la sentenza del Tribunale di Cuneo,che ha condannato BNP-Paribas (ex BNL) a risarcire 154.000 euro a risparmiatori difesi dall’avv. Lucia Monacis, delegata Adusbef di Torino. Il Tribunale di Cuneo consolida la tesi dell’OFFERTA PUBBLICA INDIRETTA da parte delle banche,che dopo aver appreso dell’imminente default della Repubblica Argentina, si sono adoperate per addossare ad oltre 450.000 risparmiatori titoli fasulli e già in partenza avariati, che nella gran parte dei casi sono state vendute “in contropartita diretta” ,quindi prelevate dal portafogli titoli delle stesse banche,e non acquistate dietro richiesta sui mercati. “Appare condivisibile da questo Collegio la tesi affermata dalla più accorta giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano Sent. 20.31006) secondo la quale è ravvisabile una fattispecie di offerta pubblica “indiretta” in violazione della norme sul collocamento allorché un soggetto italiano od estero collochi privatamente in Italia o all’estero presso investitori professionali strumenti finanziari avvalendosi dell’esenzione di cui all’art. 100 comma I lett. a) TUF, ed in una seconda fase l’intermediario acquirente rioffra o rivenda significative quantità ditali strumenti finanziari a investitori non professionali, spesso entro termini brevissimi dal termine del collocamento privato o, addirittura, prima della effettiva emissione dei titoli (c.d. grey market)….Le molteplici e gravi violazioni degli obblighi comportamentali imposti dal TUF (e dal reg. CONSOB n. 11522/98), ed in particolare degli obblighi di informazione relativi alla rischiosità dei prodotti finanziari ed alla inadeguatezza delle operazioni effettuate, fanno ritenere pienamente fondata la domanda attorea di risoluzione per inadempimento. Infatti, “mentre la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza della banca in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad esempio quelli previsti dall’ari 23 commì 1,2,3; da]lart. 24, 2°comma; ari 3°, 7°comma, tutti del TIJ.F.) è sancita dal legislatore con la nullità, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non vi è tale specifica sanzione (per esempio cx art. 21 TUE), possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale” (cfr. Trib. Milano Sez. VI, Seni 26.4.2006 o. 4882; Trib. Milano Sent. 29.6.05 n. 8611; Cass. Civ. Sez. 1, Seni n. 19024 del 29.9.2005). Alla declaratoria di risoluzione conseguono gli effetti restitutori, costituiti da un lato dalla corresponsione di quanto pagato, pari ad € 154.250,00 oltre interessi legali dal momento dell’esborso sino al saldo, con consegna dei titoli alla Banca. ADUSBEF continuerà senza tregua la battaglia giudiziaria contro le banche e l’omessa vigilanza delle autorità di controllo,che devono cominciare a pagare a loro volta per i danni ingenti inferti ad 1 milione di risparmiatori. Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma,5 luglio 200624/08/2006
Documento n.6255