BOND ARGENTINI: ADUSBEF COGLIE LA DUECENTESIMA VITTORIA CONTRO UNA BANCA..

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COMUNICATO STAMPA BOND ARGENTINI: ADUSBEF COGLIE LA DUECENTESIMA VITTORIA CONTRO UNA BANCA, CHE AVEVA APPIOPPATO BOND BIDONE A DUE RISPARMIATORI. MA TALI CONDANNE SINGOLE,SEPPUR CONSOLIDATE DAI TRIBUNALI, HANNO ITER LUNGHI E FATICOSI IN ASSENZA RAPIDA APPROVAZIONE CLASS ACTION. SU 450.000 RISPARMIATORI,PREVALENTEMENTE TRUFFATI DALLE BANCHE, INCOMBE RISCHIO PRESCRIZIONE,DA INTERROMPERE ENTRO IL 21 DICEMBRE. “Il Giudice Unico Luigi Agostinacchio, nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine Banca Popolare di Puglia e Basilicata,accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori in solido della somma di € 73.152,56 - liquidata alla data di dicembre 2001 - oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT fino alla decisione ed agli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata annualmente secondo gli stessi indici, a partire da dicembre 2001; condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali; pone in via definitiva il costo della C.T.U. a carico della banca convenuta”. L’ultima del Tribunale di Bari emessa il 7.11.2006,è la duecentesima sentenza di condanna di banche, che avevano disinvoltamente appioppato bond argentini bidone agli ignari clienti, indotti ad investire in obbligazioni equiparate ai titoli di Stato italiani (BTP,CCT,ETC.) occultando la rischiosità dell’ investimento ed ottenuta da Adusbef dal 2003,dopo il default della Repubblica Argentina (21.12. 2001), che aveva coinvolto 450.000 risparmiatori italiani per un controvalore di 14,5 miliardi di dollari Usa. “….Il Tribunale, nella motivazione della sentenza, aderendo a specifiche argomentazioni e domande in tal senso da parte del legale Adusbef, ha stabilito che la banca non aveva dato prova di aver ottemperato, nella fattispecie, sia all’obbligo, normativamente stabilito, di informarsi sulla rischiosità dei titoli de quibus, sia a quello di informare in maniera esaustiva i clienti di tale rischiosità e di acquisire da loro, preventivamente, l’autorizzazione scritta a dare corso alla sottoscrizione, nonostante l’inadeguatezza dell’operazione. Il Tribunale ha altresì stabilito che il rifiuto da parte degli investitori di fornire alla banca informazioni sulla propria propensione al rischio finanziario, sulle proprie condizioni finanziarie e sui propri obiettivi di investimento, non può assumere il significato di esonero degli obblighi di informativa specifica posti a carico dell’intermediario dalle norme di cui agli artt. 21-25 e 29 del T.U.F. Riconosce inoltre il Tribunale che, nonostante l’acquisizione delle notizie di cui all’art. 28 del T.U.F. , la banca è tenuta ad effettuare una preventiva valutazione di adeguatezza dell’operazione e ad acquisire, in ipotesi di inadeguatezza, come sopra detto, l’assenso scritto del cliente ad effettuarla. Gli obblighi contrattuali di cui sopra trovano fondamento nell’ obbligo di diligenza a cui è tenuto ex art. 1176 c.c. l’intermediario abilitato, nei confronti di un investitore – risparmiatore, a cui fa difetto per ragioni culturali, di esperienza e di campo lavorativo, la conoscenza degli strumenti finanziari e quindi la corretta valutazione del rischio. L’inadempimento, conclude la Corte, ha determinato “la perdita del capitale investito da parte degli attori non adeguatamente informati……”. E’ il sunto delle sentenze consolidate in tutta Italia, arrivate dopo iter lunghi e faticosi di cause iniziate 4-5 anni prima, che rischiano di fiaccare la resistenza dei risparmiatori in assenza della class action la quale,se rapidamente approvata,potrebbe decongestionare i Tribunali, semplificare il ricorso dei cittadini alla Giustizia, fra riacquistare la “fiducia tradita” anche dal governo,indurre le imprese specie se bancarie,a comportamenti più corretti e trasparenti, particolarmente nella delicata gestione del pubblico risparmio. A quasi 5 anni dal default,mentre ABI e Task Force argentina menano il can per l’aia, con improbabili ricorsi ad istituzioni internazionali, con la finalità di fiaccare e confondere i risparmiatori bidonati dalle banche (che in costanza di ricorso non possono intentare azioni legali); mentre i “furbetti del Sanpaolino”, dopo aver appioppato bond truffa a decine di migliaia di risparmiatori, raccolgono deleghe per offrire tutela evitando in tal modo azioni legali,le migliaia di azioni giudiziarie di Adusbef, seppur con i tempi lunghi della giustizia ed in assenza della class action (che si auspica venga approvata con urgenza), riescono a far ottenere congrui risarcimenti ai risparmiatori. La vittoria di Bari è la 200^ ottenuta nei Tribunali italiani a favore di inconsapevoli investitori, traditi e raggirati dalle banche. Adusbef segnala che sul sito: www.adusbef.it. è pubblicato fac simile interruzione termini prescrizione. Elio Lannutti – Presidente Adusbef Roma, 2 dicembre 2006

04/12/2006

Documento n.4810

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