BANCHE FACCIANO ATTENZIONE SEGNALAZIONI A CENTRALE RISCHI BANKITALIA.ILLEGITTIMA O ERRATA SEGNALAZIONE,COSTITUISCE FALSO E DA' DIRITTO A RISARCIMENTO

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

CRISI: LE BANCHE DEVONO PRESTARE ATTENZIONE NELLE SEGNALAZIONI A CENTRALE RISCHI BANKITALIA. ILLEGITTIMA O ERRATA SEGNALAZIONE,COSTITUISCE FALSO E DANNO CHE DA’ DIRITTO AL RISARCIMENTO.

   La segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, a cui tutto il sistema bancario è tenuto per legge, risulta quasi sempre del tutto illegittima poiché il saldo effettivo è differente da quello denunciato dalla Banca: il danno è pari a quello dell’illegittimo protesto e per la quantificazione dello stesso spesso l’utente non può che rimettersi alla Giustizia. La prova del danno da errata segnalazione a centrale dei rischi è, infatti, difficile da provare: le banche non rilasciano alcuna attestazione di diniego dell’affidamento. Tuttavia è altrettanto pacifico che una segnalazione negativa in Centrale determini la chiusura del credito: l’imprenditore che riesce a documentare i danni è rarissimo. Ecco perché la Magistratura più obiettiva ricorre, oramai, ad una liquidazione equitativa del danno da erronea segnalazione alla Centrale dei rischi. Ne consegue, soprattutto, che l’illegittima o errata segnalazione da parte della Banca, costituisce un danno, ingiustamente arrecato al cliente, sotto diversi profili. Sul punto, esiste una consolidata giurisprudenza. In particolare, è stato stabilito che la responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi sembra potersi ricondurre, innanzitutto, nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (ex multis Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626). Storicamente il Tribunale di Milano, già con l’ordinanza 19 febbraio 2001, ha configurato tale responsabilità sia come extracontrattuale, (da fatto illecito) ex art. 2043 c.c., sia come responsabilità contrattuale, per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca ed utente, a partire dagli artt. 1175, 1374, 1375. Inoltre, la riduzione o persino l’impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione delle possibilità di guadagni futuri, con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto – costituzionalmente garantito all’art. 41 della Costituzione – di iniziativa economica privata, che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al quale, a seguito di una ingannevole segnalazione presso la Centrale dei Rischi, è inevitabilmente precluso. Difatti, occorre in proposito precisare che le banche, con certezza subiscono un condizionamento negativo qualora dall’informativa dovesse emergere l’esistenza di una posizione segnalata “in sofferenza”; in tale atteggiamento si riflette infatti la generale riluttanza (legittima in astratto) degli operatori a concedere credito a soggetti la cui situazione patrimoniale, in certi ambienti economici, sia stata valutata come inaffidabile e precaria. Non si tratta, però, solo di responsabilità derivante da danno di natura patrimoniale. L’illegittimo blocco della ordinaria situazione generale di credito del ricorrente, e quindi della relativa situazione patrimoniale complessiva, l’impossibilità di ottenere da un giorno all’altro ogni finanziamento o movimentazione del credito indispensabile per l’ordinaria gestione dell’azienda, comporta l’effettivo e scontato “collasso” nella ordinaria gestione della stessa, con irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa, con evidente possibilità di addivenire quindi a posteriori e senza colpa alcuna ma per esclusiva responsabilità della Banca, in quella situazione di insolvibilità che causerebbe inevitabilmente il fallimento dall’azienda e la conseguente perdita di posti di lavoro.    Nei giorni scorsi il Tribunale di Lecce – Sez. distaccata di Galatina, con decreto, inaudita altera parte, emesso in data 20 dicembre 2012 dal Dott. Alessandro Maggiore, ha accolto il ricorso proposto ex Art. 700 cpc, dalla società M. Srl, in relazione ad una segnalazione alla Centrale Rischi compiuta dalla Banca Monte dei Paschi S.p.A. con riferimento ad un erroneo sconfino, superiore ai 180 giorni (c.d. past due); decreto confermato il successivo 8 gennaio 2013. Dalle risultanze processuali è emerso che tale segnalazione sia stata assolutamente illegittima in quanto basata su un saldo di e/c bancario erroneamente (e dopo lo svolgimento della CTU dolosamente) quantificato, creando un gravissimo pregiudizio, a breve irreparabile, a M. Srl, derivante sia dal vertiginoso aumentare delle competenze delle altre banche con cui intrattiene rapporti la ricorrente (dovute all'abbassamento del rating aziendale conseguente a simile segnalazione), che dalle sempre più pressanti minacce dì revoca degli affidamenti.  Nel caso di specie, il fumus boni iuris risultava acclarato da una pacifica e consolidata Giurisprudenza sul punto, mentre l'esistenza, tanto del periculum in mora quanto dell’irreperabilità, gravità ed imminenza del danno, apparivano evidenti, tanto che i ricorrenti parlavano correttamente di una società seduta “su una bomba ad orologeria”. Infatti il 25 di dicembre la Banca Monte dei Paschi di Siena avrebbe comunicato il falso saldo relativo al 30 novembre, mentre il 25 gennaio avrebbe comunicato il saldo relativo al 31 dicembre 2012: in questo minimo lasso di tempo vi era il gravissimo pericolo, rappresentato dal persistente sconfinamento, in grado di determinare un mutamento in peius dello status della ricorrente, con la conseguente perdita di ogni credito bancario.   Ancora una volta l’Adusbef, tramite il vice-presidente avv. Antonio Tanza, ha battuto l’arroganza delle banche, che continuano a strozzare famiglie ed imprese, negando l’accesso al credito o effettuando false segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, che d’ora in poi daranno diritto all’immediata rettifica ed al risarcimento dei danni, anche per il reato di falso.

 

02/03/2013

Documento n.9347

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