Banche. Condizioni variate con effetto retroattivo. Unilaterali ed illegittime.

in Comunicati stampa

USI, ABUSI E SOPRUSI BANCARI: ADUSBEF APRE L?ENNESIMA VERTENZA CON LE BANCHE ! NEGLI ULTIMI 5 ANNI, IN GAZZETTA UFFICIALE, LE BANCHE HANNO PUBBLICATO 16.381 VARIAZIONI UNILATERALI DI TASSI, SPESE E CONDIZIONI CONTRATTUALI, MA PER BEN 11.056 VOLTE (OSSIA PER IL 67,7 PER CENTO) HANNO IMPOSTO VARIAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO ! CON UNA DIFFIDA INVIATA AD ABI,BANKITALIA E BANCHE,ADUSBEF HA CHIESTO DI RICALCOLARE LE GIUSTE VARIAZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI AI SENSI ART.3 LEGGE 281/98 !

Tra gli usi,abusi e soprusi bancari,spiccano le variazioni unilaterali dei contratti di conto corrente di corrispondenza,effettuate con un semplice avviso sulla Gazzetta Ufficiale. I correntisti allettati spesso ad aprire un conto corrente dalle ?vantaggiose offerte? promosse da quella determinata banca, quali migliori tassi,minori spese,operazioni in franchigia ed altre ?presunte agevolazioni?,si accorgono delle mutate condizioni effettuate dalla banca quando ricevono l?estratto conto. Perché le banche,con un semplice avviso di poche righe sulla Gazzetta Ufficiale,si possono ?rimangiare? le ?allettanti? profferte anche in data antecedente alla stessa apertura del conto corrente,vanificando in tal modo le migliori condizioni offerte. Ma l?odiosa prassi di pubblicare in Gazzetta le variazioni contrattuali,non riservate ad alcuna altra categoria commerciale o imprenditoriale,seppur prevista dal Testo Unico,è illecita,illegittima ed illegale per stessa ammissione dell?Abi e della Banca d?Italia allorquando avviene con effetto retroattivo: le banche cioè pubblicano in Gazzetta Ufficiale,mettiamo di oggi 20 giugno, gli avvisi di modifiche con effetto 1 aprile,retrodatando le mutate condizioni a loro insindacabile giudizio,calcolando i maggiori oneri e costi per gli utenti anche per 10-12 mesi antecedenti alla pubblicazione. Il correntista,indotto ad aprire,ad.es. un conto corrente con ?zero spese?,30 operazioni trimestrali in franchigia, 2 carnet di assegni gratis,nessun costo per la domiciliazione delle bollette,ecc. mettiamo dal 1 gennaio, si ritrova nell?estratto conto del 30 giugno,130 euro di spese addebitate e che non doveva pagare per le precedenti condizioni contrattuali sottoscritte all?atto dell?apertura,perché la banca senza alcun preavviso scritto né alcuna comunicazione,eccetto quella in Gazzetta,ha provveduto a modificare quelle condizioni,con decorrenza 1 aprile. Adusbef,per dimostrare l?illegittimità di tali comportamenti adottati dalla quasi totalità delle banche, ampiamente tollerata dalla Banca d?Italia perché segnalata con numerose lettere, è andata a spulciare le Gazzette Ufficiali degli ultimi 5 anni,per scoprire che su 16.381 avvisi di variazioni dei tassi e delle condizioni in virtù della legge 154/92 sulla trasparenza bancaria,ben 11.056 avvisi,ossia il 67,7 per cento del totale sono stati effettuati con effetto retroattivo fino ad un massimo di 18 mesi: sulla G.U. del 3 maggio 2002,il Credito Cooperativo Centro Calabria, ha apportato un aumento dello 0,50 dei tassi attivi,su prestiti ed impieghi con effetto dal 22.12.2000 ! Poiché tale prassi arbitraria ha leso i diritti e gli interessi dei consumatori e delle stesse imprese che hanno rapporti bancari (le variazioni sono ?erga omnes?),Adusbef,ai sensi e per gli effetti dell?art.3 legge 281/98,ha inviato una diffida ad Abi,Banca d?Italia e banche, invitandole ad eliminare l?illegittima prassi negli ultimi 5 anni per adeguare le variazioni unilaterali dei contratti a far tempo almeno dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.In caso contrario Adusbef chiamerà Abi,Banca d?Italia e banche in Tribunale,ai sensi dell?art.3 della legge 281/98 che recita testualmente: Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell?elenco di cui all?articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interssi collettivi,richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu? quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita? del provvedimento puo? contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell?articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e?, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

20/06/2003

Documento n.3277

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK