AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE MULTE SONO ANNULLABILI !

in Comunicati stampa
AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE MULTE SONO ANNULLABILI ! FIOCCANO LE SENTENZE CONTRO IL DISINVOLTO E SPREGIUDICATO USO DEI COMUNI DI TALI APPARECCHI,CON L’ESCLUSIVA FINALITA’ DI FARE CASSA ! ADUSBEF CHE HA DENUNCIATO TALE MODERNA FORMA DI BRIGANTAGGIO, CONTINUA A FAR ANNULLARE TUTTE LE MULTE DI APPARATI PRIVI DI TARATURA. Per sopperire ai trasferimenti sempre più esigui del Governo centrale,gli enti locali (specie i Comuni), per non aumentare la pressione fiscale sui cittadini amministrati,che basano il consenso alle amministrazioni anche sulle tasse,hanno ideato un sistema ingegnoso di tassazione indiretta a carico degli automobilisti che attraversano il loro territorio di competenza,alla stessa stregua di una moderna forma di brigantaggio: l’acquisto,il noleggio o l’installazione a tappeto di autovelox,con la fissazione di limiti (da 40 a 60 km. l’ora) di velocità, anche al di fuori dei centri abitati,in aperta violazione del codice della strada ! La sola differenza tra i “briganti”,gruppi di malfattori che dal 1860 al 1865, imperversarono nel Sud dell’Italia riuniti in una zona delimitata e disciplinati sotto l’autorità di un capo che attentavano con le armi in pugno alle persone e alle proprietà ed arrivavano a chiedere perfino un “pedaggio” per far attraversare senza danni il territorio da loro controllato,è nella parvenza di legalità assegnata agli apparecchi autovelox: una volta acquistati o installati con lo scopo di alimentare,anche del 30-40 per cento le casse dell’Ente locale,diventa secondario la loro prescritta taratura, per dare certezza all’osservanza del superamento di quei limiti di velocità. Non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione- è scritto nell’ennesima sentenza ottenuta dall’avv. Tanza, vice presidente Adusbef. Il giudice di pace Cosimo Rochira dà torto alla ditta proprietaria dell’autovelox e ribadisce un principio: «La taratura delle apparecchiature è valida solo se certificata da appositi centri Sit, come previsto dalla legge 273/1991» e ragione ad una signora multata di 147 euro dal Comune di Vernole, difesa dagli avvocati Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis. «Non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali: tale tesi è la precisa volontà del legislatore italiano e internazionale». «E’ ormai acclarato che, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo». L’Adusbef ritiene che il principio deve restare valido per qualsiasi modello di autovelox e photored. In sostanza, le verifiche effettuate periodicamente dalle stesse società produttrici o venditrici non darebbero alcuna garanzia di attendibilità. L’avv. Tanza ha ottenuto copia del certificato di taratura degli apparecchi autovelox utilizzati da più comuni e da qui è emerso che i certificati attestanti la taratura non erano da ritenersi validi. L’Adusbef, infatti, si è rivolta al centro Sit Delo Service, la cui risposta è stata chiara, per la soddisfazione dei tartassati dall’autovelox. Adusbef,ha infine inviato una lettera ai ministeri degli Interni e delle Infrastrutture,per monitorare la legalità dei limiti di velocità fissati dai Comuni,spesso in contrasto con il Codice della Strada. Il Presidente Elio Lannutti Roma,4.7.2005 NOTA ESPLICATIVA DELL’AVV. ANTONIO TANZA Continua la battaglia di Adusbef Puglia contro gli abusi compiuti dai Comuni Italiani e dagli organi preposti al controllo della circolazione stradale nei confronti degli automobilisti. Questa battaglia che, si ripete, non ha l’obiettivo di legittimare comportamenti irresponsabili da parte degli utenti della strada, ma è volta ad affermare il rispetto del principio di legalità che deve informare tutto il nostro Ordinamento, comprese le condotte degli organi preposti al controllo della sicurezza stradale, registra un ennesimo successo. Uno strumento di misura, infatti, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente e nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura che si attesta come unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste dalle norme. Non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali: questa non è solo la tesi di Adusbef ma la precisa volontà del legislatore italiano e internazionale. E’ ormai acclarato che, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored. Le verifiche effettuate periodicamente dalle stesse società produttrici (per es. Sodi Scientifica) o venditrici non danno alcuna garanzia di attendibilità. Una conferma arriva dal Giudice di Pace di Lecce. Su espressa richiesta da parte del vicepresidente nazionale di Adusbef, Antonio Tanza, di ottenere copia del certificato di taratura degli apparecchi autovelox utilizzati da vari Comuni, questi ultimi riscontavano inviando pseudo-certificati di taratura rilasciati da SODI SCIENTIFICA S.p.A. A questo punto, ADUSBEF interpellava DELO SERVICE S.r.l., Centro SIT 121, nella persona del suo responsabile, sottoponendo alla sua attenzione tali certificazioni, al fine di valutare la rispondenza e la conformità della certificazione di taratura fornita dai Comuni alle normative nazionali ed internazionali (Legge 273/1991 e UNI EN 30012). Ebbene, la risposta del Centro SIT DELO SERVICE è stata del tutto negativa. In essa, dopo una serie di dettagliatissime “censure” al documento fornito dai Comuni, si afferma in particolare che “in considerazione delle carenze normative e tecniche evidenziate, il documento prodotto non è idoneo a comprovare l’avvenuta regolare taratura del rilevatore di velocità mod. autovelox 105SE, nel rispetto delle leggi e delle norme sopra citate”. Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Rochira, (sentenza n. 1035/05), dopo aver preso visione della citata corrispondenza intercorsa tra ADUSBEF, SODI Scientifica e CENTRO SIT, dimostratosi sensibile al rispetto del principio di legalità nonchè dell’effettiva importanza della taratura di tali apparecchi al fine di poter legittimamente operare sulle strade italiane, ha accolto il ricorso presentato da un associato ADUSBEF ed ha annullato il verbale di contestazione opposto. Nella motivazione di tale sentenza si legge: “La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, come previsto dalla L. 273/1991. Per quanto esposto, poichè la contravvenzione è stata elevata sulla base di un’apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato”. Un’altra sentenza, quindi, risolve alla radice la vexata quaestio della taratura degli apparecchi di rilevamento automatico delle infrazioni, confermando le tesi di coloro che ritengono illegittime le rilevazioni effettuate dalle apparecchiature automatiche. Lecce,3.7,2005

04/07/2005

Documento n.4828

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