Senato. Interrogazione Lannutti. Registroi Italiano Internet di Deutscher Adressdienst GmbH

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LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia - Premesso che la DAD - Deutscher Adressdienst GmbH - residente in Weidestrasse, 126 - 22083 Amburgo - Germania (fax: 0049 40 75119911), tenutaria di un sedicente Registro Italiano in Internet, è tornata a promuovere il suo servizio invitando enti e società a verificare dati e riferimenti riportati in un foglio allegato alla lettera di avviso inviata agli utenti, al fine di aggiornare le relative posizioni nel Registro 2008; detta comunicazione, di fatto, nasconde un ordine oneroso di pubblicazione dei riferimenti societari dato alla DAD. Tale ordine dissimulato in calce al foglio relativo ai dati da controllare, ed eventualmente correggere, impegna enti e società per tre anni e comporta un pagamento annuo di 958 euro, per un impegno complessivo di 2.874 euro nel triennio; l'attuale iniziativa commerciale fa seguito ad analoga promozione che la DAD GmbH ha avviato circa tre anni fa; allora Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali Assicurativi) ricevette una missiva simile, e procedette ad avvisare tutti della trappola inserendo un avviso nella pagina iniziale del suo sito; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidentemente informata della vicenda, procedette all'apertura di una istruttoria. Con un intervento avviato il 24 ottobre 2006 (apertura istruttoria n. 16098) e concluso il 26 aprile 2007 (n. 16766) deliberò: a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell'aver violato la delibera n. 14992 del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest'ultima; b) che, per tale comportamento a DAD veniva inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.100; c) in data 12 giugno 2007, il sito www.ildominio.it riportava un comunicato del ccTLD, organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei nameserver primari per il ".it", con il quale si invitavano i "maintainer" ad avvisare i rispettivi clienti dell'iniziativa commerciale della DAD; a giudizio dell'interrogante i comportamenti commerciali della DAD sono scorretti ed ingannevoli. In particolare: la forma adottata per la promozione del servizio (quasi un avviso di una autorita istituzionale); la dissimulazione di un contratto oneroso sul retro della pagina in cui DAD chiede di verificare la correttezza dei dati; i termini contrattuali, riportati con inchiostro grigio e non nero, sul retro del foglio relativo alla verifica dei dati societari; inoltre il suddetto Registro riporta dati completamente campati in aria: un indirizzo Internet (www.alvano.it) a quanto risulta all'interrogante del tutto estraneo; come settore di intervento dell'associazione si indica "Materie plastiche: produzione, commercio". Tale circostanza lascia intuire una funzione del tutto falsa dei riferimenti riportati nel Registro, che risulterebbe cosi non solo inutile, ma fuorviante perché con dati inventati; l'Adusbef ha presentato a riguardo una denuncia alla Procura della Repubblica, si chiede di sapere: quali iniziative, alla luce dei fatti esposti, il Ministro in indirizzo intenda adottare anche attivando il GAT al fine di indagare sulla effettiva tenuta del Registro della DAD, sulla fondatezza dei dati in esso riportati, sulla adeguatezza dell'importo richiesto per la pubblicazione in funzione della veridicità dei riferimenti immessi; se, alla luce della precedente sanzione comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ha avuto alcun effetto deterrente, il Governo sia a conoscenza dell'apertura di un'inchiesta volta ad accertare eventuali responsabilità penali sulla vicenda; quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare gli utenti da siti web che applicano pratiche commerciali ingannevoli e scorrette continuando ad essere veicolo di frodi, truffe, abusi ed appropriazione indebita a danno dei consumatori e dei cittadini. (4-06273)

18/11/2011

Documento n.9088

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