SAenato. seconda interrogazione di E. Lannutti su Procura di Vicenza e proc. Salvarani

in Articoli e studi
Atto n. 2-00266 Pubblicato il 5 ottobre 2010 Seduta n. 432 LANNUTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: con atto di sindacato ispettivo 4-02106 pubblicato il 20 ottobre 2009, rimasto senza risposta, l'interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo notizie in merito alla Procura di Vicenza ed al Procuratore Capo Ivano Nelson Salvarani, le cui condotte apparivano all'interpellante di evidente, stridente vicinanza agli interessi della Banca popolare di Vicenza; in data 18 marzo 2008 l'Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari (Adusbef) aveva presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza, in persona del suo procuratore pro tempore consigliere dottor Ivano Nelson Salvarani, contestando l'illiceità di talune condotte societarie della Banca popolare di Vicenza Scarl, del suo presidente, cavaliere del lavoro dottor Giovanni Zonin, e del Consiglio di amministrazione in merito alla delibera dello stesso Consiglio di amministrazione di aumento della quotazione azionaria a 58 euro, che avrebbe dovuto essere approvata nell'assemblea degli azionisti fissata per il successivo 19 aprile 2008, profilando alcune ipotesi di reato ed esplicitando in calce di essere informata nel caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 e seguenti del codice di procedura penale; in data 2 gennaio 2009 un'agenzia di stampa lanciava la notizia che il sostituto procuratore delegato alle indagini, dottoressa Angela Barbaglio, aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari la prosecuzione del termine per le indagini; in data 15 aprile 2009 lo stesso pubblico ministero Barbaglio richiedeva al giudice l'archiviazione della stessa denuncia, omettendo di darne comunicazione alla parte offesa/denunciante; in data 21 aprile 2009 il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Eloisa Pesenti, accogliendo le richieste del pubblico ministero emetteva il decreto di archiviazione, che ad opinione dell'interpellante in evidente contrasto con i doveri di ufficio e con le norme imperanti, non veniva mai notificato e/o comunicato al denunciante; il 23 aprile 2009 l'ufficio stampa della Banca popolare di Vicenza scarl diramava un comunicato nel quale enfatizzava l'avvenuta archiviazione, ripresa da tutti i giornali il 24 aprile 2009, soprattutto quelli economici per far celebrare, il 25 aprile 2009, la riconferma del Zonin dall'assemblea dei soci; la consecutio delle date e gli episodi descritti dal 15 al 25 aprile sono elementi così importanti e decisivi da far sospettare all'interpellante un'attenta regia tra i vertici della Banca popolare di Vicenza ed il Procuratore della Repubblica Salvarani, che si arroga il diritto di archiviare per consentire all'assemblea dei soci il 25 aprile 2009 il trionfo, senza ombre, della gestione Zonin; nonostante la Procura di Vicenza avesse posto in essere un serio ostacolo alla trasmissione degli atti in Cassazione, che Adusbef aveva interposto, dopo aver acquisito copie degli atti, depositati il 20 luglio 2009 presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza - ufficio del giudice per le indagini preliminari, a giudizio dell'interpellante in manifesta violazione dell'art. 584 del codice di procedura penale, rubricato "Notificazione della impugnazione", che impone alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" che l'atto di impugnazione sia "comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice e (...) notificato alle parti private senza ritardo", veniva manifestata, a giudizio dell'interpellante, una solerzia di straordinaria tempestività nell'assumere decisioni a tutela della banca locale e dei suoi esponenti aziendali, opponendo al contrario una sospetta lentezza nell'adempimento dei doveri d'ufficio potenzialmente contrari ai denuncianti; considerato che con sentenza del 28 settembre 2010 infatti, la Quinta Sezione penale della Suprema Corte di cassazione (sent. n. 1382/2010, estensore consigliere Vito Scalera), in accoglimento del ricorso Adusbef annullava il provvedimento di archiviazione del Tribunale di Vicenza - ufficio del gip rinviando allo stesso per nuovo esame; rilevato altresì che a giudizio dell'interpellante: dopo tali condotte di collusione tra la Banca popolare di Vicenza del signor Zonin con la Procura della Repubblica di Vicenza, si deve ravvisare un'evidente incompatibilità ambientale del procuratore capo Ivan Nelson Salvarani nella sede di Vicenza; sarebbe opportuno verificare se l'operato del procuratore capo di Vicenza di assecondare i desiderata delle banche e dei banchieri non sia stato espletato in altre occasioni passate o possa ripetersi in futuro, offrendo alla banca una sorta di impunità sostanziale di condotte, spesso illecite e fraudolente, nei confronti di risparmiatori, utenti, azionisti, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia svolto le opportune verifiche, attivando i poteri ispettivi conferitigli dalla normativa vigente, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di illeciti da parte dei richiamati magistrati del Tribunale di Vicenza al fine di esperire le azioni disciplinari di competenza; se risulti in particolare al Governo che il procuratore capo abbia interferito sia con la dottoressa Eloisa Pesenti che con il pubblico ministero in merito ad un tempestivo decreto di archiviazione, in evidente contrasto con i doveri di ufficio e con le norme imperanti, per soddisfare i desiderata del signor Zonin e della Banca popolare di Vicenza, che evidentemente riescono a condizionare, come nel caso di specie, l'operato dei magistrati che dovrebbero rispondere solo alla legge; se ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, che l'archiviazione censurata pesantemente dalla Cassazione non abbia costituito un danno nei confronti degli azionisti e del pubblico dei risparmiatori; quali misure urgenti di competenza intenda intraprendere, compresa un'azione disciplinare e tempestivi atti ispettivi sul Tribunale di Vicenza, per evitare che fatti così gravi ed illegali abbiano a ripetersi.

07/10/2010

Documento n.8734

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