Reuters. 22-10-10. UniCredit, tribunale annulla vendita derivati a Comune Rimini

in Articoli e studi
UniCredit, tribunale annulla vendita derivati a Comune Rimini venerdì 22 ottobre 2010 17:07 MILANO (Reuters) - Il Tribunale di Rimini ha dichiarato la nullità di alcuni contratti derivati stipulati dal Comune di Rimini con il gruppo UniCredit che ora dovrà restituire il saldo negativo dei differenziali, pari a 651.632,43 euro, più interessi legali. Si tratta del prima precedente giudiziario favorevole a un ente locale in questa tipologia di contenzioso, si legge sul sito web del Comune riminese. La vicenda giudiziaria trae origine dalla stipulazione da parte del Comune di Rimini tra il 2001 e il 2003 di tre contratti derivati, del tipo 'interest rate swap', con finalità di ammortamento del debito. UBM - oggi UniCredit spa - è stato scelto come affidatario dell'incarico di adviser e, per effetto dell'attività di consulenza svolta per il Comune, ha consigliato la stipulazione a più riprese dei tre contratti (con diversa scadenza 2007, 2011, 2015, alcuni dei quali rinegoziati in costanza di rapporto contrattuale) prima con il Credito Italiano e poi con UniCredit Banca d'Impresa (oggi UniCredit Corporate Banking spa). Il portafoglio derivati del Comune di Rimini ha fatto però registrare flussi differenziali complessivamente negativi. Il tribunale ha accolto le richieste del Comune riminese per effetto della presupposta nullità del contratto quadro di negoziazioni, stante l'omessa sottoscrizione dello stesso contratto da parte della banca e come effetto della avvenuta stipulazione del suddetto contratto quadro di negoziazione 'fuori sede' (cioè fuori dai locali commerciali della banca). In questo caso infatti la legge prevede che il contraente sia informato per iscritto della possibilità di recesso entro sette giorni e l'omissione di questo avviso è casua di nullità. Una fonte vicina alla banca fa notare che "la sentenza del Tribunale di Rimini non ha accolto le domande formulate dal Comune di Rimini relative a presunte gravi irregolarità asseritamente commesse dalla banca, motivando la condanna esclusivamente su un aspetto meramente formale". "D'altra parte l'importo della condanna è stato di gran lunga inferiore a quello richiesto dalla parte attrice, senza riconoscimento di alcun pregio anche alla domanda relativa al risarcimento danni", conclude la fonte. © Thomson Reuters 2010 Tutti i diritti assegna a Reuters.

23/10/2010

Documento n.8746

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK