MOLESTIE TELEFONICHE LIBERALIZZATE DAL GOVERNO BERLUSCONI: ECCO COME DIFENDERSI

in Articoli e studi
di Rossella Cadeo da www.ilsole24ore.com. 2 MARZO 2009 Un passo all'indietro di quattro anni. È vero che le telefonate promozionali all'ora di cena o il sabato mattina – nonostante i ripetuti interventi del Garante della Privacy – non sono mai completamente scomparse dalle case degli italiani. Ma ora, con l'entrata in vigore del cosiddetto Milleproroghe, c'è il rischio che l'assedio dei venditori sul filo ritorni alla situazione ante- estate 2005, quando recapiti telefonici e indirizzi contenuti negli elenchi erano liberamente utilizzabili anche a fini di marketing. La norma Con la conversione in legge del Dl 207/2008 lo scorso mercoledì 25 febbraio, è infatti passato un emendamento che stabilisce che le banche dati costituite in base agli elenchi telefonici formati antecedentemente al 1 agosto 2005 sono utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche senza il consenso degli interessati. In pratica, si ripristinano le vecchie regole del gioco. «La nostra reazione è di grande disapprovazione e preoccupazione –osserva il Garante della Privacy, Francesco Pizzetti –. Da anni siamo impegnati a stroncare il fenomeno delle telefonate indesiderate, che consideriamo di assoluta inciviltà soprattutto se fatte in certe ore del giorno e quando il chiamato è un anziano: la telefonata obbliga a rispondere, genera uno stato d'ansia. L'Autorità ha operato per anni in difesa del cittadino, con senso di responsabilità nei confronti delle imprese e degli addetti del settore, lasciando tutto il tempo per regolarizzare o riconvertire dell'attività. Invece si è preferito farsi scudo degli occupati, in genere giovani impiegati in condizioni di assoluto precariato». L'evoluzione Per capire lo scenario che si va delineando, bisogna fare un passo indietro, appunto all'agosto del 2005: a partire da quella data, in seguito a una direttiva europea ( 2002/58/Ce), gli elenchi telefonici – salvo quelli "categorici" come ad esempio le Pagine Gialle – avrebbero potuto essere usati solo per contatti interpersonali e non per chiamate commerciali. Gli utenti favorevoli a ricevere chiamate o posta di tipo commerciale erano chiamati a dare esplicitamente il consenso al loro gestore: sulle guide in distribuzione a partire dal 2005, vicino al loro nome sarebbe apparso il simbolo di una cornetta o di una lettera. Pochi i clienti consenzienti (750mila a fronte di 25 milioni di numeri fissi e oltre 90 milioni di carte Sim), ma lenta anche l'adesione di aziende, gestori telefonici, call center, tanto che il Garante in questi anni è intervenuto diverse volte, con chiarimenti, controlli e applicazione di sanzioni (nel 2008, 400 i reclami presentati formalmente all'Autorità e 90 le sanzioni applicate per un importo totale di 450mila euro). Da ultimo l'ufficio guidato da Pizzetti (nel settembre e nel dicembre 2008) ha operato "alla fonte",vietando sia l'acquisto e l'utilizzo di data base formati illecitamente sia la raccolta e l'utilizzo di tali informazioni, con provvedimenti inibitori diretti a specifiche società (la cui mancata osservanza avrebbe comportato sanzioni penali). Ma ora e fino al 31 dicembre 2009, ai contenuti degli "indirizzari" ante-2005 si può di nuovo attingere per fini commerciali. Le tutele Va tuttavia detto che l'utente non resta completamente scoperto. «Secondo il testo del Milleproroghe – osserva Pizzetti – i dati personali sono lecitamente utilizzabili "dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005": resta illecita, quindi, la vendita di tali informazioni. Da parte nostra l'attività di tutela e vigilanza continuerà e in misura ancora più dura, confidando che i prossimi mesi possano essere utilizzati non per ottenere proroghe ma per condurre una riflessione a salvaguardia dei diritti del cittadino. Auspichiamo che il Parlamento avvii un confronto sul tema e siamo pronti a sederci a un tavolo, con la massima apertura di credito a imprenditori e politici, dal quale scaturiscano regole più ampiamente condivise ». In attesa di questo tavolo, rimangono validi gli strumenti anti-spamming telefonico stabiliti sia dal Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) sia da successivi provvedimenti del Garante. È bene ricordare che l'utente può in primo luogo chiedere a chi lo chiama di spiegargli da do-ve sono stati estratti i dati personali che lo riguardano. Il secondo diritto è che venga rispettata la sua volontà di non essere più disturbato con offerte promozionali; in terzo luogo può esigere che i suoi dati siano cancellati dal data base del call center nel quale sono stati inseriti (servendosi, se non bastasse la richiesta a voce, del modulo scaricabile dal sito del Garante, che potrà inviare al responsabile del trattamento dei dati personali). Se poi il teleselling da parte della società non dovesse cessare, potrà inviare una segnalazione all'Autorità stessa. Resta da vedere quante saranno le chiamate e se l'interlocutore – una volta richiesto di indicare il titolare della banca dati o l'azienda per la quale chiama – non farà riferimento, di volta in volta, a società diverse.

02/03/2009

Documento n.7787

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK