LO STATO PARTITOCRATICO Di Agostino Cordova(*) “(Articolo che i quotidiani, cui il testo originario è stato inviato, non hanno inteso pubblicare)”

in Articoli e studi

Da Agostino Cordova, che osò battersi contro mafie e massonerie, riceviamo questo articolo che di buon grado, pubblichiamo.

LO STATO PARTITOCRATICO
Di Agostino Cordova(*)
“(Articolo che i quotidiani, cui  il testo originario è stato inviato, non hanno inteso pubblicare)”

Come avevo illusoriamente e sgraditamente più volte rappresentato, gli art. 56 e 58 della Costituzione dispongono che i parlamentari debbano essere eletti con suffragio universale e diretto: ma con la legge n. 270 del 21.12.2005 la normativa ordinaria attuativa di tale principio è stata modificata abolendo fra l’altro il voto di preferenza, per cui gli elettori possono ora votare solo per
i partiti e non anche per i candidati, e gli eletti vengono prescelti esclusivamente dai medesimi partiti collocandoli ai primi posti delle rispettive liste: quindi il suffragio è stato trasformato in indiretto.
Tale innovazione è in vistoso contrasto con i predetti articoli della Costituzione, che non risultano essere stati formalmente revisionati ex art. 138 della medesima Carta.
Ma, pur essendo stata rappresentata (anche se a scoppio ritardato) da più parti la necessità di ridare agli elettori il diritto di scelta, nessuno ha eccepito l’anzidetta incostituzionalità, ed addirittura neanche uno dei candidati non eletti.
Solo nel 2011 sono stati proposti due referendum abrogativi della norma modificatrice, ma il 12.1.2012 la Corte Costituzionale li ha dichiarati inammissibili, in quanto, in caso di esito positivo per l’intera legge 2702005 o per le parti essenziali di essa, non sarebbe più sussistita una normativa elettorale vigente a causa del vuoto legislativo che si sarebbe venuto a creare.
Era stato sostenuto dai promotori che, annullando la norma abrogatrice, sarebbero rientrate in vigore quelle previgenti, donde l’assenza del predetto vuoto legislativo: ma detta Corte ha fra l’altro ritenuto che l'abrogazione delle norme modificatrici a seguito della eventuale accoglimento della proposta referendaria sarebbe stata inidonea a rendere nuovamente operanti quelle che,
in virtù delle nuove, erano state già espunte dall'ordinamento, avendo il referendum carattere esclusivamente abrogativo e non ricostruttivo di una vecchia normativa, per cui all'abrogazione referendaria non sarebbe conseguita alcuna reviviscenza delle norme abrogate; ed aveva escluso  che in quella sede potessero venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale.
Al riguardo si osserva che l‘art. 75 Cost. prevede, quanto alle materie oggetto del referendum, l’inammissibilità di esso unicamente per le leggi tributarie e di bilancio,  di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, e non anche per i vuoti legislativi: ma evidentemente la Corte avrebbe implicitamente ritenuto che i casi di cui sopra non sarebbero tassativi.
Inoltre, potrebbe essere opinabile la mancata riviviscenza della vecchia norma in quanto se finalità specifica ed esclusiva del referendum è quella  di abrogare una legge che a sua volta ne ha abrogato o modificato una precedente, in caso di esito positivo del voto popolare l’annullamento dell’abrogazione farebbe automaticamente rientrare in vigore la vecchia norma, essendo questa la
specifica ed unica finalità dell’iniziativa referendaria.
Ma, essendo ormai superfluo ai fini operativi soffermarsi su tali aspetti, la cui valutazione lascio ai Maestri del Diritto, pur prendendo atto dell’anzidetta sentenza resta comunque il fatto incontrovertibile che l’attuale Parlamento è stato eletto in contrasto con le norme costituzionali; che, conseguentemente, qualsiasi provvedimento da esso emanato dovrebbe essere nullo, cominciando da quelli legislativi;  che, quindi, il ripristino della vecchia normativa non potrebbe da esso venire effettuata, né da un nuovo
Parlamento eletto con la legge incostituzionale. Pertanto, l’unico rimedio sarebbe non ovviamente un novo referendum, ma un’eccezione d’incostituzionalità traendo spunto dall’impugnazione di un qualsiasi provvedimento legislativo emanato successivamente all’entrata in vigore della legge 2702005: a mero esempio, con un ricorso di un quisque de populo avverso la tanto malgradita imposta sulla prima casa, donde non solo l’annullamento della relativa norma perché emanata da un Parlamento incostituzionalmente eletto, ma anche l’implicita ed automatica estensione dell’invalidità a tutte le leggi da esso promulgate, per cui dovrebbe avvenire lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato e l’indizione di nuove elezioni.
Altrimenti, si avrebbe in perpetuo una legislazione affidata ad un organo composto da membri eletti dai partiti e non dai cittadini.  Ma nell’attuale contesto di imperversanti, convulse e mutevoli diatribe per far cadere il Governo, e prescindendo dal fondamento di esse, nessuno ha ritenuto di ricorrere a tale rimedio, per cui lo Stato “democratico” si è tramutato in Stato partitocratico: ma è meglio che mi fermi qui, non volendo che, dopo essere stato ritenuto incompatibile con Napoli, lo sia ora con tutta l’Italia .

(*) Ex Procuratore capo della Procura della Repubblica di Napoli.

02/07/2012

Documento n.9222

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