LE POLIZZE “PERFORMANCE” e “ATLANTIC BOND” di CNP UNICREDIT VITA SPA. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. Avv. Elena Catelli – Adusbef Frosinone
LE POLIZZE “PERFORMANCE” e “ATLANTIC BOND” di CNP UNICREDIT VITA SPA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. Avv. Elena Catelli – Adusbef Frosinone Roma Vita S.p.A. a partire dal 2001 ha emesso le polizze vita a premio unico di tipo index linked denominate “ Atlantic Bond” (1, 2) e “Performance (5, 6, 7, 8, 9), con scadenza 2009. Le polizze in questione sono state acquistate migliaia di famiglie italiane ( spesso da anziani correntisti) in particolare tramite Banca di Roma ed altre società già del gruppo Capitalia. Le polizze erano emesse dalla Roma Vita che è stata, poi, incorporata dapprima nel Gruppo Capitalia ed è infine, attraverso varie vicende, confluita in CNP Unicredit Vita Spa. Le polizze, distribuite in particolare dalla Banca di Roma, erano collegate a titoli obbligazionari emessi dalla banca d’investimento americana Lehman Brothers. Tali polizze garantivano espressamente la restituzione, alla scadenza, del capitale versato dal cliente, da parte della Compagnia Roma Vita, oggi CNP Unicredit Vita Spa. Le polizze sono venute tutte a scadenza nell’anno 2009, e, nel corso della loro validità hanno maturato cedole annuali variabili, legate ai titoli sottostanti. L’unico elemento variabile ed a rischio era il pagamento delle cedole. Il rendimento effettivo dei prodotti, peraltro, contrariamente a quanto asserisce la compagnia, è stato sempre piuttosto modesto. La garanzia di restituzione del capitale a scadenza, prestata dalla compagnia emittente la polizza, era estranea all’andamento del titolo sottostante. Come è notorio, Lehman Brothers è fallita nel settembre del 2008. Successivamente al crac Lehman, CNP, con una serie di capziose comunicazioni, ha prospettato ai propri clienti, sottoscrittori delle polizze de quo, di non poter restituire alla scadenza il capitale, in quanto tale diritto sarebbe stato collegato all’andamento del titolo Lehman Brothers. A causa del default della compagnia, pertanto, ogni prestazione era divenuta impossibile. CNP, con una lettera ciclostilata del 16.1.2009, ha proposto, a titolo transattivo, ai suoi clienti due alternative. Entrambe le proposte, però, si rivelavano svantaggiose e dannose per i clienti. Esse consistevano o nell’opzione, denominata “cash” , prevedente la monetizzazione del 50% del capitale originario ed il mantenimento della polizza originaria in attesa di una ripresa di quotazione del titolo; oppure la trasformazione della vecchia polizza in una nuova polizza “a vita intera” denominata “Scudo 42”. Tale prodotto, contrariamente a quanto asserito da CNP, in ogni caso, non garantiva la restituzione dell’intero premio originario debitamente rivalutato alla scadenza. Le due opzioni venivano spacciate dalla compagnia come “campagna di Customer satisfaction” ovvero come iniziative prese dalla compagnia stessa a tutela dei propri clienti. In realtà le proposte tutelavano i soli interessi della compagnia che, grazie all’ingenuità dei clienti, si è posta (o ha creduto di porsi) al riparo da una indefinita serie di azioni giudiziali. I clienti che hanno aderito alle opzioni proposte hanno sottoscritto delle vere e proprie transazioni, ai sensi dell’art. 1965 codice civile, ovvero hanno conciliato una lite insorgenda. Concetto incompatibile con quello di “campagna di customer satisfaction !!!! Le lettere contenenti le comunicazioni dell’iniziativa palesemente svantaggiosa per la totalità dei sottoscrittori costituivano una pratica commerciale scorretta gravemente lesiva dei diritti dei consumatori. La mancata restituzione del capitale investito nelle polizze, a coloro che non hanno inteso piegarsi alla compagnia, ha costituito, invece, una grave violazione contrattuale. Il caso è esploso, tra febbraio-marzo 2009, ovvero dopo l’invio delle lettere del 16.1.2009, contenenti le proposte transattive di CNP. Elio Lannutti, nella sua qualità di Senatore dell’Idv, presentò anche al Ministro del Economia e delle Finanze una interrogazione parlamentare (Atto n. 4-01241, pubblicato 10.3.2009, Seduta n. 168). Vi furono diversi articoli giornalistici (L’Espresso 26.3.2009 articolo di Stefano Pitrelli; Corriere della Sera 27.5.2009 in pagine economia; Il Sole24ore del 27.2.2010; Il Sole24orePlus, con due articoli di Federica Pezzatti; il Giornale.it; Striscia la notizia con servizio di Valerio Staffelli). Sui forum dei consumatori vi furono frenetici scambi di informazioni. Le associazioni dei consumatori che si occuparono della vicenda, consigliarono di non aderire alle proposte transattive. Allo stato, pende ancora il giudizio di merito relativo alla inibitoria promossa dall’Associazione Movimento Consumatori; ma si stanno, comunque, studiando e valutando le possibilità di far partire azioni per l’impugnazione delle transazioni concluse, in quanto lesive degli interessi dei clienti, ove i clienti siano stati indotti a stipulare senza ricevere adeguate informazioni da parte della compagnia. I PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI RISPARMIATORI CONTRO CNP Quella parte di indomiti clienti che non hanno voluto transigere, ha ovviamente dovuto adire le vie giudiziali, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Vi è da dire che, in ogni caso in cui l’Autorità Giudiziaria ha condannato CNP a pagare, la compagnia ha solertemente pagato, capitali e spese legali, senza battere ciglio e senza proporre impugnazioni di sorta. Quasi tutti i provvedimenti definitivi di giudizi di primo grado, sinora emessi, sono già passati in giudicato. Sul caso è intervenuta una prima importante pronuncia del Tribunale di Milano, ordinanza 21.12.2009 in causa in cui, altra associazione di consumatori, (Movimento Consumatori) chiedeva di inibire il comportamento posto in essere da CNP Vita, con l’invio delle lettere di cui sopra, in quanto gravemente lesivo della collettività dei consumatori sottoscrittori .Con l’ordinanza del 21 dicembre 2009, nella causa collettiva avviata in via cautelare è stata affermata la lesività del comportamento della compagnia ai danni di tutte le 6.500 famiglie italiane che avevano acquistato le polizze Performance. CNP è stata condannata ad inviare a tutti i sottoscrittori delle polizze performance, una lettera in cui doveva comunicarsi che il Tribunale ha ritenuto “probabilmente come non corrispondente ai principi di buona fede, correttezza e lealtà e comportamento lesivo dei diritti dei consumatori” la diffusione delle comunicazioni successive al crac Lehman, con cui era stato escluso l’obbligo della compagnia di garantire il capitale a scadenza e venivano prospettate le proposte di transazione denominate “Cash” e “Trasformazione”. Il comportamento tenuto con tali comunicazioni è stato riconosciuto solo come “probabilmente” lesivo, in quanto l’effettiva lesività e il diritto di ciascun investitore a ottenere il rimborso e il risarcimento dei danni dovrà essere accertato in apposite cause individuali. Allo stato, comunque, pende la causa di merito. Ancora il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1874 del 12 febbraio 2010, ha condannato CNP a restituire a un risparmiatore che aveva acquistato le polizze “Performance”, collegate a titoli Lehman Brothers, la somma di 335 mila euro, oltre a risarcire i danni non patrimoniali, quantificati equitativamente in euro 33 mila euro. Quindi il Tribunale di Frosinone-Sezione Staccata di Alatri, con sentenza n. 89 del 17.07.2010, passata in giudicato, ha condannato la compagnia al pagamento del capitale a scadenza, relativamente ad una polizza Performance 5, riconoscendo che nel contratto , a fronte di una serie di riferimenti univoci, da cui è intelligibile la esistenza della garanzia della integrità del capitale a scadenza, vi sia una sola indicazione tra la polizza e il titolo obbligazionario sottostante e che tale disposizione contrattuale non è direttamente collegabile con l’individuazione della prestazione cui è tenuta la società alla scadenza della polizza. Tale sentenza richiama, peraltro, diversi passaggi della oridinaza 21.12.2009 del Tribunale di Milano. Tale sentenza è stata emessa in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da CNP (l’assicurato aveva ottenuto a seguito di ricorso monitorio, un decreto di ingiunzione del pagamento del capitale versato) in tempi rapidi, in quanto il giudicante ha ritenuto la causa matura per la decisione, già alla prima udienza, ed ha conseguentemente emanato la decisione. Ancora il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 10.03.2010 ha condannato la banca collocatrice del prodotto, per violazione delle norme del TUF (ritenute, comunque, applicabili alla vendita) nella fase del collocamento, riconoscendo esplicitamente, in ampia parte della motivazione del provvedimento, che “le disposizioni del contratto sono formulate in modo obiettivamente ingannevole, in spregio degli obblighi di correttezza e trasparenza”. Il Giudice (erroneamente a parere della scrivente) ha, disapplicato la norma contenuta nell’art. 35 del Codice Consumo, oltre che le norme ermeneutiche di carattere generale che avrebbero condotto, ineludibilmente, anche alla condanna della compagnia, oltre che della banca collocatrice. Resta di fatto che questo provvedimento è, comunque, una vittoria del cliente. L’ordinanza è stata emessa a definizione di procedimento incardinato con rito sommario di cognizione Ancora il Tribunale di Tivoli con ordinanza n. 92 del 21.01.2011 (passata in giudicato) ha dato ragione ad un associato Adusbef, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Catelli della sede provinciale di Frosinone. Il Tribunale ha condannando la CNP al pagamento di cinque premi, relativi a cinque polizze Performance 8. L’ordinanza è stata emessa, in tempi brevissimi, a definizione di un procedimento civile iniziato con rito sommario di cognizione. Il Giudice ha ritenuto che il dato testuale del contratto fosse molto chiaro e incontrovertibile con riferimento all’obbligazione a scadenza (ovvero il pagamento del capitale inizialmente versato) e che gli eventuali rischi posti a carico del contraente concernevano soltanto le cedole annuali (che erano esplicitamente definite come variabili). La certezza della garantita obbligazione a scadenza è stata ritenuta dallo stesso giudice, come deducibile anche dalla formulazione delle proposte transattive (cash-scudo42), avanzate dalla compagnia dopo il default delle Lehman, proprio in virtù del significato giuridico del concetto di transazione. La presente ordinanza è stata commentata in un articolo de Ilsole24ore Plus 24, proprio ed anche in riferimento alla ritenuta applicabilità del rito sommario alle cause di diritto bancario e finanziario. Da ultimo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6865 del 1.4.2011, ha condannato CNP a pagare il capitale versato in una polizza Performance 8, definendo pretestuosi i tentativi della società di sottrarsi all’adempimento. A parere del giudicante, la logica lettura del contratto (che, peraltro, indica nel suo ammontare, il capitale minimo garantito alla scadenza) conduce inevitabilmente alla declaratoria della certezze dell’esistenza di restituzione, alla scadenza, del capitale inizialmente versato. Lo stesso Tribunale di Roma con sentenza n. 7399 del 7.4.2011, ha condannato CNP a restituire il capitale di una Performance 5, in quanto tale obbligazione contrattuale risulta chiaramente formulata nella proposta di contratto e chiaramente descritta nelle Definizioni oltre che negli art. 3 e 5 delle condizioni di polizza. L’unico rischio finanziario direttamente collegabile al cliente è quello relativo alla quota delle cedole annuali. Questi i provvedimenti emessi, sinora, a definizione di alcuni dei giudizi pendenti, ma, con riferimento a numerose altre polizze, i clienti hanno già ottenuto il pagamento dei capitali versati, a seguito di concessioni di clausole di provvisoria esecuzione di decreti ingiuntivi emessi. Ovvero, alcuni procedimenti giudiziali, contro la CNP, sono stati introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo. Solitamente, tali ricorsi sono stati accolti, con conseguente emanazione dei decreti ingiuntivi. La compagnia ha, sistematicamente, proposto opposizione. Nei relativi giudizi, in prima udienza, gli avvocati dei Clienti, hanno instato per la concessione della provvisoria esecuzione, ottenendola. Le opposizioni di CNP, infatti, non sono fondate su prova scritta (condizione per cui la provvisoria esecuzione va concessa). Hanno sicuramente accolto i ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dai clienti, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Parma, il Tribunale di Cassino, il Tribunale di Frosinone, il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Viterbo, il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Velletri, il Tribunale di Foggia. Il tribunale di Parma ha, addirittura, concesso la provvisoria esecuzione, già in fase monitoria. Quasi tutti i clienti hanno, comunque, già ottenuto nei giudizi di opposizione, tuttora pendenti, i provvedimenti di concessione della provvisoria esecuzione. Da segnalare, in particolare, sono alcune delle ordinanze, in quanto compiutamente motivate: Tribunale di Cagliari con ordinanza del 25.5.2010 in procedimento di opposizione, con riferimento ad una polizza Performance, ha ritenuto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non solo perchè l’opposizione non era fondata su prova scritta, ma anche in quanto la sussistenza del credito azionato trovava conferma nei vari documenti contrattuali, dai quali emergeva chiara l’obbligazione (addirittura indicata in neretto) assunta dalla compagnia di restituire alla scadenza il capitale inizialmente versato, prestazione, peraltro, definita come garantita. Tribunale di Cassino con ordinanza del 21.05.2010, in giudizio promosso da associata ADUSBEF Frosinone, ha concesso la provvisoria esecuzione in procedimento di opposizione, in riferimento a polizza Atlantic Bond, in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta ed in quanto in conformità ai principi di tutela del consumatore, in considerazione della natura e dell’oggetto del contratto, l’invio della missiva del 16.1.2009 , pareva rivelarsi una mera iniziativa della CNP, volta alla tutela esclusivamente dei suoi interessi. Alcuni altri procedimenti giudiziari introdotti da associati ADUSBEF presso il Tribunale di Roma, con rito sommario di cognizione, sono tuttora pendenti. Il rito è stato trasformato in rito ordinario, in quanto i giudici investiti della vicenda hanno ritenuto, contrariamente ai colleghi di Tivoli e Grosseto, di non poter applicare tale tipologia di rito alle cause in questione. LE DUE SENTENZE A FAVORE DI CNP Attualmente la compagnia ha riportato solo due sentenze favorevoli. La prima (che è anche la prima decisione intervenuta in materia, in ordine cronologico) è una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio; la seconda del Tribunale di Cassino (860/2010). Entrambi i provvedimenti sono assolutamente carenti nelle loro motivazioni. La sentenza di Cassino, infatti, è stata impugnata dai clienti, per tramite dell’ADUSBEF Frosinone. Il giudice cassinate, infatti, ha respinto la domanda dei consumatori, operando una lettura parziale del contratto, omettendo la lettura ed interpretazione delle dizioni utilizzate tanto nella proposta che nelle definizioni e nelle condizioni di polizza, nei punti riguardanti specicatamente le obbligazioni ricadenti a scadenza sulla società. LE AZIONI A TUTELA DEGLI INVESTITORI Adusbef invita tutti coloro che hanno sottoscritto le polizze Performance e Atlantic Bond (o altre similari) e che intendano ottenere da CNP Unicredit Vita la restituzione di quanto dovuto a rivolgersi alla sua sede di Roma. Coloro i quali non avessero aderito ad alcuna delle transazioni proposte possono richiedere la restituzione dell’intero premio versato, intraprendendo azione giudiziaria contro la compagnia. Al caso non è applicabile la class action. Le azioni dovranno essere individuali. Coloro i quali avessero aderito ad una delle proposte transattive possono richiedere l’annullamento degli accordi transattivi e la restituzione dell’intero premio versato, ( premio da cui, nel caso di adesione alla proposta “cash” andrà detratto il 50% già ottenuto). Restando inteso che andranno adeguatamente vagliate, caso per caso, le modalità con cui è stato prestato il consenso alla transazione. Anche altre compagnie assicurative (ad esempio la Zurich, con una polizza denominata “Maextra”) presentano problemi analoghi a quelli evidenziati. Si invitano, pertanto, gli utenti a chiedere delucidazioni, in caso di dubbio. AVVERTENZA Diffidate di chi vi propone di sottoscrivere polizze vita index. Fatevi consegnare, prima della sottoscrizione, la Nota Informativa del prodotto e fatela esaminare da un esperto. La compagnia proponente è obbligata a fornire ogni informazione, orale e scritta, sulle caratteristiche dei prodotti proposti. Frosinone 09.05.2011 Maria Elena Catelli - ADUSBEF FROSINONE12/05/2011
Documento n.8934