La separazione consensuale “breve”
Le recenti misure di contenimento adottate a causa della pandemia di COVID-19, hanno avuto rilevanti conseguenze anche sulle relazioni familiari. La forzata permanenza tra le pareti domestiche ha, in alcuni casi, esasperato i rapporti familiari e reso più aspri i contrasti tra i coniugi, alle prese con nuove esigenze dettate da una diversa ed inusuale quotidianità e spesso preoccupati per una situazione economica incerta ed instabile.
Tutto ciò può sfociare non solo in situazioni patologiche, ma anche in crisi familiari che portano alla rottura definitiva del rapporto coniugale, giungendo così alla decisione di intraprendere i passi necessari per la separazione.
A tal proposito è utile richiamare le importanti modifiche normative che hanno interessato negli ultimi anni il diritto di famiglia. In particolar modo il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto due nuove modalità per addivenire alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo, nonché per la modifica di precedenti provvedimenti e/o accordi di separazione e divorzio.
La successiva legge 6 maggio 2015, n. 55, hapoiridotto i tempi perlo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, determinando altresì alcune ricadute nell’ambito del regime patrimoniale tra i coniugi ed, in particolare, in quello previsto ex lege della comunione legale.
In tale sede si intende fare un breve cenno alle due novità procedurali per la separazione consensuale, che, come noto, presuppone un accordo dei coniugi non solo sullo scioglimento del vincolo di coniugio ma altresì sulla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e sulle decisioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli, se presenti.
Le procedure introdotte sono:
- a) l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di cui all’articolo 12 L. 162/2014;
- b) la negoziazione assistita, di cui all’articolo 6 L. 162/2014.
Tali norme hanno altresì apportato una modifica degli art. 49, 63 e 69 del Regolamento sull’ordinamento dello Stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), volto a consentire la pubblicità nei detti registri delle due nuove tipologie procedimentali.
- a) L’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art 12 L. 162/2014
L’articolo 12 L. 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di concludere un accordo “di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" innanzi all’Ufficiale dello Stato civile.
La competenza è del Sindaco del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, alternativamente, del luogo dove il matrimonio è stato trascritto. L'iter non prevede la necessaria partecipazione di un avvocato.
Due le condizioniper poter accedere a questo procedimento iper-semplificato:
- l’assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure non economicamente autosufficienti;
- la mancanza diun “patto di trasferimento patrimoniale”, ovvero patti produttivi di effetti reali (traslativi di un bene) o assegno divorzile liquidato in unica soluzione (una tantum).
L'accordo produce i suoi effetti solo dopo trenta giorni - spatium deliberandi concepito dal Legislatore per consentire ai coniugi un “diritto al ripensamento” - per cui l'Ufficiale di Stato civile, nell'atto contente le dichiarazioni dei coniugi, fa espresso invito ad entrambi a ricomparire nel predetto termine per confermare l’accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo, mentre l'adempimento all'invito rende efficaci retroattivamente gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.
L’articolo 12 comma 4 L. 162/2014 stabilisce, poi, che il termine per poter accedere al divorzio decorre dall’atto contenente le dichiarazioni dei coniugi concluso davanti all’Ufficiale di Stato civile.
Da sottolineare l’interazione tra le due nuove normative, in quanto in base alla nuova Legge sul c.d. “divorzio breve” il periodo suddetto, in caso di separazione consensuale, è pari a sei mesi, mentre è stato portato a 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
- b) La negoziazione assistita facoltativa ai sensi dell’art 6 L.162/2014
In presenza di una delle condizioni che precludono il ricorso al l’accordo di cui all’art 12 L. 162/2014, è consentito alle parti procedere mediante negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della normativa stessa.
A differenza del procedimento innanzi descritto, in questo caso è richiesto l’intervento di almeno un avvocato per parte fin dal principio.
Ad essa, come detto, si può far ricorso nelle seguenti ipotesi:
- SEPARAZIONE PERSONALE
- CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
La negoziazione assistita facoltativa si articola in due atti:
- LA CONVENZIONE
- L’ACCORDO
La procedura prende avvio con la trasmissione di un invito alla negoziazione, che deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e del termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.
La convenzione è invece l’accordo con il quale le parti s’impegnano direttamente a cooperare tra loro con buona fede e lealtà, osservando il dovere della riservatezza, per risolvere una controversia (nel caso in esame la separazione) relativa a diritti disponibili. Sotto pena di nullità, la convenzione deve essere redatta in forma scritta, deve indicare il termine – non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni – entro il quale va conclusa la procedura e deve sempre riportare la firma delle parti, autenticata dai rispettivi avvocati.
Una volta redatta la convenzione, si può passare alla stesura dell’accordo vero e proprio, nel quale sono delineate le condizioni, patrimoniali e non, della separazione o del divorzio, così come concertate tra i coniugi.
L’accordo deve necessariamente dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati , deve informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare, deve riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, né è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico e deve essere corredato della firma dei coniugi debitamente autenticata dai difensori. In presenza di prole minorenne è inoltre necessario che l’accordo contenga l’informazione alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore e la determinazione degli obblighi di mantenimento.
Dopo la sottoscrizione dell’accordo, da corredare del mandato che ciascuna parte conferisce all’avvocato che la assiste per l’intero corso della procedura, gli atti (ovvero la convenzione, l’accordo ed idocumenti allegati) vanno trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Le legge di conversione ha previsto due diverse modalità procedimentali:
- nel caso in cui non vi siano figli minori o incapaci coinvolti, l’avvocato è tenuto a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta.;
- in caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse dell’incapace ed autorizza o, in caso contrario,rimette entro 5 giorni gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni.
Pertanto, se ai fini dell’apposizione del nullaosta il procuratore si limita a verificare la mera regolarità degli atti, la concessione dell’autorizzazione è un adempimento che implica sempre il riscontro della conformità delle condizioni pattuite nell’interesse dei figli, con la conseguenza che, difettando tale presupposto, il p.m. dovrà rimettere gli atti al Presidente del Tribunale, affinché il procedimento, sino ad allora stragiudiziale, possa proseguire nelle forme ordinarie.
L’accordo raggiunto in seguito alla convenzione “produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che sarebbero intervenuti a definire i relativi procedimenti.
Avvenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della procura, è onere di almeno uno degli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio.
Sebbene l’accordo eventualmente raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita costituisca un atto di autonomia privata, per espressa previsione normativa è contemplata la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva in caso di inadempimento.
L’istituto della negoziazione assistita da avvocati appena illustrato consente alle coppie di ridurre in modo drastico le tempistiche e di muoversi in un certo spazio di autonomia, seppur delimitato dal predetto meccanismo di controllo “esterno” atto a garantire la legittimità delle misure adottate, specialmente nell’interesse della prole.
Per qualsiasi approfondimento su questo od altri argomenti riguardanti il diritto di famiglia e la tutela dei minori potrete rivolgervi alla sede ADUSBEF più vicina, che saprà fornire la necessaria assistenza tramite i propri avvocati.
Avv. Alessandra Di Sarno (Adusbef Roma)
18/05/2020
Documento n.14870