Indirizzo di saluto di Elio Lannutti al Convegno : “Usura Bancaria - Aspetti Civili e Penali - Ignoranza Sistemica - Tutele possibili” Palermo, 21-6

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Indirizzo di saluto di Elio Lannutti – presidente Adusbef- al Convegno : “Usura Bancaria - Aspetti Civili e Penali - Ignoranza Sistemica - Tutele possibili” Palermo, 21 giugno 2013, Aula Magna della Corte d’Appello.

 Ringrazio Angela Blando Responsabile della Regione Sicilia e l’Adusbef Sicilia, per aver progettato un convegno sull’Usura bancaria, di grande interesse per i consumatori, all’indomani dell’ultima  Sentenza di Cassazione 350/2013, al quale mi rammarico di non poter partecipare per precedenti impegni. Desidero inviare un breve saluto ai partecipanti ed agli illustri relatori, facendo la storia della legge 108/96, frutto – e basta controllare gli atti parlamentari- della iniziativa principale di Adusbef,  Chiesa, Caritas Diocesana, Monsignor Di Liegro e Don Luigi Ciotti, di Confesercenti, la cui manifestazione ‘Un Treno Contro l’Usura’ partì proprio dalla Sicilia, di alcuni magistrati che denunciavano la prova diabolica nel provare il reato insito nell’art.144 del Codice Penale sullo stato di bisogno, ed altri pochi amici parlamentari che ci dettero una mano, compreso un banchiere, come il prof. Zandano presidente del San Paolo di Torino, che ospitò a Piazza San Carlo, un convegno di Adusbef e Caritas Diocesana dal Titolo “Impresa ed Usura” il 24 ottobre 1994.

Dopo aver lavorato in banca per parecchi anni, fondato l’Adusbef nel 1987 e capito, dietro lo sportello, il dramma degli usurati, che cadevano nella rete degli strozzini per temporanee difficoltà economiche e l’ottusità delle banche, che tolleravano in alcuni casi la presenza di usurari all’interno delle loro sedi nella fornitura di denaro, per il richiamo di un assegno in protesto o una cambiale, non riuscendo a comprendere come mai, seppur colti sul fatto i “prestatori di denaro a strozzo” riuscivano quasi sempre a farla franca in giudizio, studiai le legislazioni degli altri paesi.

Fui facilitato nelle vacanze estive del 1993 in Francia da un articolo di Que Choisir, mensile dei consumatori d’Oltralpe, che riportava i tassi soglia oltre i quali un prestito diventava usurario previsto dalla legge francese esistente da molti anni, che funzionava benissimo. Per accertare il reato di usura, non occorreva provare lo stato di bisogno, bastava che il costo del denaro non superasse soglie stabilite in precedenza per tipologie di prestiti, rilevata dalla Banca di Francia. Mi procurai la legge, la traducemmo e la facemmo presentare alla Camera ed al Senato da alcuni deputati e senatori, tra i quali Alfredo Galasso, Diego Novelli, Nando Della Chiesa.  Subimmo  una campagna di stampa denigratoria ed attacchi forsennati, orchestrati sia dall’Abi che dalla Banca d’Italia, ma dopo due anni di dibattiti e dure polemiche,  con la relatrice designata on. Grazia Siliquini che aveva partecipato al convegno di Torino dell’ottobre 1994, qualche dose di fortuna, e l’appoggio di giornalisti con la schiena dritta, riuscimmo a far approvare la legge 108/96, osteggiata da buona parte del sistema bancario e da Bankitalia, sua grande protettrice, per non dire ‘meretrice’.

Iniziammo ancora una volta, guidati dall’avv. Antonio Tanza, battaglie giudiziarie per contrastare ottusità, arretratezza e malafede delle banche, abituate a comperarsi tutto, perfino il silenzio e le complicità, per la definizione dei tassi soglia per tipologie di prestiti maggiorati del 50% nelle rilevazioni del trimestre precedente, che secondo noi dovevano contenere tutti gli oneri globali  spese e commissioni comprese, e secondo Bankitalia ed alcune associazioni “gialle” infiltrate nel consumerismo, dovevano essere al contrario scorporate. Comunque ce la facemmo e per questo dobbiamo essere grati ai magistrati di Cassazione e della Consulta, che pronunciarono sentenze storiche interpretando correttamente la nuova normativa. Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394, Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. (GU n.303 del 30-12-2000 ),in vigore dal 31-12-2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001,n. 24 (G.U. 28/02/2001, n.49),recita all’Art. 1: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Si riaffermava così l’interpretazione dell’art. 1815 del Codice: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

 Anche la sentenza n.12028 della seconda sezione penale della Cassazione (relatore Domenico Gallo), nel riprendere la sentenza n.870 del 18.1.2006 della prima Sezione Civile di Cassazione, che aveva assestato un altro duro colpo alla scandalosa prassi bancaria di appesantire il costo del credito con oneri impropri  e che sconfessava la tesi di giuristi ‘a la carte’, arruolati dai banchieri rendendo nulla la famigerata circolare emanata da Bankitalia all’indomani della legge 108/96, che  aveva escluso dal calcolo dei “tassi soglia” il “pizzo” della commissione di massimo scoperto.

La legge 108/96 emanata nonostante l’opposizione della Banca d’Italia dopo una durissima lotta di Adusbef, della società civile, di Confesercenti e del treno contro l’usura, della Chiesa ed altre organizzazioni di cittadini e del volontariato che si battevano contro l’usura, non lasciava adito ad interpretazioni benevole verso gli interessi degli istituti creditizi, come nella circolare elusiva della legge emanata ad hoc dalla Banca d’Italia. La Cassazione penale, aveva ristabilito ancora una volta la legalità nei rapporti e nei patti leonini tra banche e clienti, affermando che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative, il codice penale, ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. E tra di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Per molti anni, imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio perché, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia (oltre 5 punti su base annua) stabiliti dal quarto comma dell’art.644 del codice penale, trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi, ribaditi dalla Sentenza della Suprema Corte.

Adusbef, nella sua attività a tutela dei diritti dei consumatori, ha sempre mantenuto la schiena dritta, senza piegarsi  alle lusinghe ed ai compromessi di un ceto bancario e di una scandalosa Bankitalia, che parafrasando un fortunato slogan: “Chi la conosce lo evita”, evita accuratamente  conoscendo benissimo le sue trentennali malefatte.

Consumatori, risparmiatori, clienti, azionisti, PMI, non hanno avuto mai alcuna tutela da Bankitalia, che perseguendo la stabilità (presunta: MPS docet) del sistema bancario a danno della concorrenza, hanno subito usi, abusi, vessazioni ed ordinari soprusi (dall’anatocismo ai mutui usurari, al risparmio tradito), coi costi dei conti correnti pari a 295,66 euro i più elevati della media Ue a 27 (pari a 114 euro),ed i tassi sui mutui più alti di 1,29 punti base, che produce 27.100 euro in più per un mutuo trentennale di 100.000 euro.

La nostra azione a tutela dei diritti della povera gente usurata e massacrata dalle banche, con il concorso e la complicità dei controllori, sempre rigorosamente ‘dalla parte del torto’, perché come diceva Bertolt Brecht, ‘tutti gli altri posti erano occupati’, andrà avanti nelle aule dei tribunali, per l’affermazione dei diritti e della legalità.

Grazie dell’attenzione.

 

Roma,21.6.2013

21/06/2013

Documento n.9434

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