Da Norme e Tributi >Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti di Giovanni Negri

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Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti

di Giovanni Negri Cronologia articolo20 aprile 2012

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Argomenti: Società dell'informazione | Corte di Cassazione | Corte d'Appello

 

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 aprile 2012 alle ore 08:26.

 

Accedi a My     Vanno rimborsati i risparmiatori che hanno investito in bond argentini quando già l'economia del Paese sudamericano era precipitata. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 6142 della Terza sezione civile depositata ieri.

 

La pronuncia ha confermato il verdetto della Corte d'appello di Genova con la quale un istituto di credito era stato condannato al risarcimento delle somme relative a due ordini di acquisto di altrettanti risparmiatori, disposti ad aprile e settembre 2001, per un totale investito di 169mila euro. La condanna prevedeva anche il pagamento degli interessi sulla somma a fare data dall'ordine di acquisto sino alla effettiva restituzione.

 

documentiCassazione - Sentenza 6142/2012

 

 Per i giudici di appello era stata determinante la violazione del dovere di informazione a carico della banca. Quest'ultima, infatti, aveva omesso di mettere in evidenza la rischiosità dell'investimento: i due investitori avrebbero dovuto essere informati che le maggiori agenzie di rating avevano abbassato la valutazione dei titoli argentini. La banca avrebbe dovuto chiarire che investimenti con quelle elevate caratteristiche di rischio erano del tutto inadatti al loro profilo di investitori.

 

Era poi comunque diffusa, stando almeno alla valutazione della Corte d'appello confermata dalla Cassazione, la consapevolezza da parte di tutti gli operatori del settore del credito, e quindi in primo luogo delle banche, che il default dell'Argentina era ormai imminente. Tanto è vero che nel luglio del 1999 gli organi di informazione avevano reso noto che le principali agenzie internazionali di rating avevano segnalato i rischi collegati all'andamento dei titoli del debito pubblico argentini e poi proceduto al declassamento degli stessi titoli. Ne veniva in questo modo sancita l'inaffidabilità, «tanto che dal gennaio 2000 la quantità di bond argentini detenuti nel portafoglio dei fondi di investimento italiani era diminuita in maniera considerevole».

 

Tra i motivi di ricorso presentati dalla banca aveva trovato posto anche la presunta "confessione" di uno dei risparmiatori che aveva, secondo la tesi dell'istituto di credito, sottoscritto un modulo nel quale si accettavano espressamente le condizioni di investimento, ma per la Cassazione non si tratta di un argomento decisivo. Infatti, la dichiarazione resa dal cliente su un modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto «in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo». Tanto più che a mancare erano prove certe sulla natura e l'esaustività delle informazioni fornite dalla banca.

 

A passare l'esame della Corte di cassazione è stato anche l'innalzamento della misura del risarcimento ai due investitori che in primo grado era stato limitato, quanto al pagamento degli interessi, al periodo intercorso tra la data della domanda in giudizio e l'effettiva restituzione. Per la Cassazione invece il giorno da cui iniziare a fare decorrere il periodo è quello dell'ordine di investimento.

20/04/2012

Documento n.9172

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