Cartello RCAuto e risracimento danni (dr. A. Iacoviello)

in Articoli e studi
Sul risarcimento danni per i contraenti di polizze assicurative con le compagnie multate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 28.07.2000 (Antonino IACOVIELLO - Avvocato in Roma) Con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.2000, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertava l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto (vedi elenco allegato). Con lo stesso provvedimento l'AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere. L'istruttoria era iniziata per una presunta infrazione all'art 2 L.287/90, consistente nel rifiuto di stipulare una polizza incendio e furto se non congiuntamente alla polizza RC auto, e si era poi allargata per una presunta violazione del medesimo articolo, consistente in uno scambio di informazioni tra numerose imprese operanti nel settore dell?assicurazione auto, realizzato mediante l?ausilio di una società di consulenza esterna. In data 21.09.1999, come risulta al punto 48 del provv., sono state effettuate verifiche ispettive presso le sedi di alcune delle imprese coinvolte e presso l?associazione di categoria ANIA. Nel corso di tali verifiche è stata rinvenuta documentazione relativa sia alle politiche "assuntive" delle imprese sia ad una attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l?altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione, attraverso il ricorso ad una società esterna, RC Log. L?Autorità, considerata la natura e l?attualità delle informazioni, la immediata identificabilità delle imprese, la struttura del mercato, la risultanza di incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. Come si legge al punto 275 del provvedimento dell?AGCM "l?intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dell?assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori. L?intesa si è protratta per un notevole periodo di tempo. In linea generale, alcuni osservatori erano già attivi nel 1993, mentre l?osservatorio RCA è stato avviato subito dopo la liberalizzazione tariffaria. Si tratta dunque, di uno scambio di informazioni che si colloca temporalmente in un periodo particolarmente delicato del settore assicurativo in esame, ossia in un momento in cui si sarebbero dovute cogliere le nuove opportunità per uno sviluppo in senso concorrenziale. Per quanto concerne la partecipazione di ciascuna impresa ai diversi osservatori, la relativa durata è desumibile dalla tabella 11, paragrafo 125. Gli aumenti dei premi, così come ben si evince dalle tabelle esaminate dall?Autorità, sono quantificabili in circa il 20% del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all?art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita o altre condizioni contrattuali, e la nullità delle stesse. Violato inoltre risulta il diritto che la legge 281/98, all?art.1 punto e) riconosce e garantisce ai consumatori, ovvero il diritto alla correttezza trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito il diretto danno consistito nell?aumento di prezzo dei premi relativi. Evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno conseguitone, i soggetti lesi, occorre considerare se sussistono gli estremi per un risarcimento dei danni, ed in caso risultino sussistere quali sono i presupposti giuridici dell?azione. Un danno è risarcibile solo se è conseguenza di atto illecito; occorre un rapporto di causalità, nel senso delle scienze empiriche (causalità di fatto = l?atto illecito deve essere condizione necessaria dell?evento dannoso). Dunque l?illecito deve essere conditio sine qua non del successivo danno lamentato. La responsabilità è esclusa per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato esposto comunque; nel nostro caso con mercato non alterato il consumatore non sarebbe stato danneggiato essendo in condizione di trovare lo stesso servizio ad un prezzo diverso, cosa resa impossibile dall?accordo delle imprese a livellare i prezzi. Nel nostro caso l?aumento dei prezzi gravato sui consumatori è derivato unicamente e direttamente dall?accordo tra le imprese assicuratrici a scambiarsi dati sensibili che L? Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d?ora in poi AGCM, ha giudicato intesa capace di alterare il libero gioco della concorrenza in violazione dell?art. 2 L. 287/90. Il nesso di causalità tra l?intesa e il danno consistito nell?ingiusto aumento dei prezzi assicurativi emerge ancor più chiaro considerando la Cass. Civ. sez. III, n. 5913 e la Cass. Civ. sez. III n. 10719, entrambe del 2000. Nella n. 5913 chiaramente si legge " In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. Regolarità causale , con la conseguenza che , ai fini del sorgere l?obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l?evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della conditio sine qua non con la teoria della causalità adeguata)". Ancor più con la sentenza n. 10719 la Cass. ha ritenuto che "in tema di nesso di causalità nell?illecito extracontrattuale,?..tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l?evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo?.". Alla luce dell?art. 2043 cc, il danno consistito nell?illegittimo aumento dei prezzi è sicuramente derivante da atto illecito. Il nostro ordinamento qualifica illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. La dottrina maggioritaria lascia all?interprete il compito di specificare il concetto di ingiustizia del danno, in modo da determinare le figure concrete degli atti illeciti. Il Trimarchi ritiene che la soluzione del problema dipenda dalla valutazione comparativa di interessi contrapposti: interesse minacciato da una certa condotta e l?interesse che l?agente con quella condotta realizza o tende a realizzare. Vi è pieno accordo a considerare ingiusto il danno che consegue alla lesione di qualsiasi situazione giuridicamente tutelata. Nella fattispecie che ci occupa registriamo non solamente la violazione dell?art.1 punto e) della L.281/98, come meglio evidenziato sopra, ma anche delle norme che tutelano la libertà dei cittadini di formarsi un libero convincimento nel preferire un prodotto ad un altro nel libero gioco del mercato garantita dalla normativa a tutela della concorrenza. Ricordiamo che la polizza RC auto è obbligatoria per legge, e dunque il cittadino è obbligato ad interessarsi a questo mercato e a subirne tutti i danni derivanti da una sua eventuale posizione di debolezza. Nella determinazione dell?elemento soggettivo la prima riflessione è che già l?inosservanza di leggi costituisce colpa se le disposizioni in questione siano vigenti al momento del fatto dannoso (Gazzoni); sicuramente le norme che abbiamo citato e preteso violate sono tutte pienamente vigenti. Ma ove questo non bastasse ad integrare l?elemento soggettivo per integrare la situazione tutelata dal principio della responsabilità aquiliana, continuiamo considerando che ove si ritenesse che l?aumento dei premi sia stato una conseguenza non voluta del comportamento delle imprese agenti, sicuramente vi sarebbe colpa delle stesse perché la dottrina è uniforme nel ritenere che l?evento è colposo quando non è voluto dall?agente e si verifica per negligenza, imperizia, inosservanza di norme; nel nostro caso ben nota ormai è la inosservanza di norme. Ove invece, come noi riteniamo, oggetto dell?accordo tra le imprese sia stata una una strategia per permettere alle stesse un livellamento dei prezzi praticando premi più elevati, pienamente configurabile risulterebbe il dolo. Il c.p. all?art. 43 ci impone che l?evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione. Dunque se è vero come la manualistica vuole, che la responsabilità è limitata ai danni che sono realizzazione del rischio illecito creato, che vi è un criterio che pone una correlazione tra ambito della responsabilità e regola violata, limitando la responsabilità ai danni che sono realizzazione del rischio illecito creato, che le imprese hanno posto in essere un trattamento incrociato di dati sensibili che ha dato luogo ad una intesa limitatrice del libero gioco della concorrenza, che detta intesa, come accertato dall? ANTITRUST , ha avuto come effetto immediato e consequenziale l?aumento del costo delle polizze assicurative, si ripete, se tutto ciò è vero, è vero anche che il detto danno ingiusto deve essere risarcito. Dobbiamo ora individuare chi sono i soggetti che possono ottenere il risarcimento ed in quale misura. L? AGCM al termine dell?istruttoria ha accertato la violazione in oggetto da parte di 39 imprese assicuratrici tutte ben identificate. Risulta immediato dedurre che vittime degli aumenti dei premi derivati dal comportamento illecito contestato sono stati tutti i consumatori che hanno contratto polizze con le dette imprese fin dal 1997, anno in cui l?Autorità ha accertato che l?intesa produceva effetti. Il danno si consumava al momento della sottoscrizione di ogni singolo contratto e consisteva nella differenza tra la somma pagata e il prezzo dello stesso prodotto senza l?alterazione derivante dall?accordo. La direttiva 93/13 CEE del 5.04.1993 individua nel caso di abusi realizzati dal fornitore di beni o servizi, due rimedi: a) rimedi di tipo individuale successivo; b) rimedi di tipo generale preventivo. I primi operano nei singoli contratti già conclusi dal consumatore e sono esperibili dal singolo contraente. La L. 281/98, come già sopra abbiamo avuto modo di ricordare, all?art.1 riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e ne promuove la tutela in sede sia nazionale che locale "anche in forma associativa"; all?art.3 comma 7 "le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni". Per consumatore, così come all?art.2 lettera b) e c) della direttiva 93/13 si intende qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Così Tr. Roma 20.10.99 (Patanè/DHL), " è consumatore anche colui che acquista un bene o richiede la prestazione di un servizio nel quadro dell?attività professionale svolta, qualora la stipula del relativo contratto non sia inquadrabile tra le manifestazioni di tale attività". Qui l?organo giudicante interpreta estensivamente la nozione di consumatore ravvisando la linea di confine tra professionista e consumatore nella circostanza che la stipula del contratto sia o no atto della professione (tipico). Supporto della operazione interpretativa si ravvisa nell?art. 1469 bis, 2° comma, là dove il legislatore fa ruotare la nozione di professionista attorno alla " utilizzazione" del contratto nel quadro dell?attività professionale di quest?ultimo. Anche per la nozione di consumatore va focalizzata l?attenzione sulla "utilizzazione" del contratto interpretata come inerenza all?attività professionale della conclusione di contratti del genere di quello in esame. In forza dei concetti appena trattati, agevolmente possiamo includere tra i legittimati a chiedere il ristoro dei danni subiti anche tutti gli imprenditori che nell?esercizio dell?impresa sfruttano un parco autovetture e perciò sono consumatori di contratti di assicurazione RC auto che la legge impone obbligatori. Valido supporto in questo senso è TAR Puglia sez. I Bari, n. 229 che in applicazione dell?art.3 L. 281/98 ha statuito che " l?eventuale titolare del diritto potrà agire singolarmente, a tutela preventiva o successiva della propria situazione protetta nelle materie di cui all?art. 1 L.281/98". Dunque in relazione alla fattispecie che ci occupa il nostro ordinamento prevede una legittimazione processuale piena del soggetto consumatore contro gli abusi realizzati da fornitori di beni o servizi, oltre che una legittimazione come soggetto leso da un danno ingiusto che merita un pieno ristoro così come previsto dall?istituto della responsabilità aquiliana. Avendo ricostruito tutta la fattispecie, approfondito gli istituti giuridici relativi, e quindi verificato: · il fatto illecito · i responsabili dell?illecito · il danno derivato · l?ingiustizia del danno · l?elemento soggettivo della condotta dei responsabili · le norme violate · chi sono i soggetti danneggiati · la legittimazione ad agire rimane da individuare il foro competente e da quantificare il danno. L?art. 1469 bis al comma 19 individua come foro competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore, dunque non vi sono dubbi che la competenza spetti al foro di residenza del consumatore. La determinazione del danno , in forza delle risultanze istruttorie del provv. 8546 dell?AGCM, consistente in una attenta valutazione del mercato, in una comparazione dei dati relativi ai fatturati dei vari anni, del numero delle vetture circolanti e degli aumenti degli introiti delle imprese assicuratrici nel ramo RC auto, sembra doversi quantizzare nel 20% del costo totale dei premi complessivamente versati dal 1997 tenuto conto che l?attività in violazione della legge sulla concorrenza ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall?Antitrust. Sicuramente, ove la predetta determinazione non fosse condivisa, rimane utilmente percorribile la via della determinazione equitativa del giudice, infatti Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2000 n. 409 stabilisce "la liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l?impossibilità assoluta di stimare con esattezza l?entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno riesce difficoltosa. Né il giudice è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l?ammontare del danno liquidato essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata".

28/07/2000

Documento n.3078

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK