Anatocismo bancario illegale: tra 6,7 e 7,8 miliardi di euro, nei 33 mesi di divieto l'estorsione a danno affidati con il concorso diretto di Bankitalia. Dopo le denunce Adusbef alle principali procure, si intravedono spiragli di restituzione

in Articoli e studi

  L’odiosa pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), adottata dalle banche per oltre mezzo secolo, espressamente vietata sia dall’art.1283 del Codice Civile che dal legislatore dal 1 gennaio 2014, debellata in Cassazione e Corte Costituzionale dopo 20 anni di battaglie giudiziarie dell’Adusbef, recepita nel 2013 dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che modificando l'art. 120 TUB (Testo Unico Bancario), aveva reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014, ogni prassi anatocistica nei rapporti bancari, vietandone l'addebito, è  diventata di nuovo a tutti gli effetti consentita su base annua dal 1 ottobre 2016, da un emendamento del 7 aprile 2016, approvato al Senato con il  decreto di riforma delle banche di credito cooperativo e dalla delibera 343 del Comitato interministeriale credito e risparmio, presieduto dal ministro dell’Economia Padoan, varata il 3 agosto 2016, in attuazione dell’articolo 120 del Tub.

  In virtù della legge n.147/2013, a partire quindi dal 1 gennaio 2014 e fino al 30 settembre 2016, tali pratiche bancarie di anatocismo, seppur vietate dal legislatore, sono continuate ugualmente a danno della generalità di affidati e prenditori di prestiti bancari, come si può agevolmente accertare anche negli atti di precetto e nelle litispendenze bancarie nei 33 mesi di assoluto divieto, dando così luogo ad azioni inibitorie e sentenze dei Tribunali, che hanno condannato le principali banche a non praticare più alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica, in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori.

La Banca d’Italia, dovutamente  informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall’art. 128 del Testo Unico Bancario, per inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti, non è mai intervenuta, per non disturbare gli interessi delle banche socie, configurando anche una omissione in atti d’ufficio, oltre più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari.

Recita infatti il Dispositivo dell'art. 128 ter Testo unico bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385): “Fonti → Testo unico bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) → Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (artt. 115-128 ter) → Capo III - Regole generali e controlli”

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario”.-

 

 

 

 

 

Alla luce dei fatti esposti, nonché ai richiami giurisprudenziali, dottrinali e alla disposizioni di legge indicati, anche nell’art.128 TUB, si chiede all’On.le Procura di accertare:

- se sotto il profilo degli omessi controlli e della mancata vigilanza non si configuri il reato ex art. 328 c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione);

- se ogni eventuale illecito penale accertato non sia stato consumato o tentato in concorso tra persone configurando, altresì, le ulteriori conseguenze aggravanti così come richiamate dagli artt. 110 c.p. e seguenti.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

 

Facendo un calcolo sul volume medio degli impieghi affidati, dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 (si veda tabella allegata in calce), la vietata pratica di calcolare interessi sugli interessi a danno delle imprese e di altri soggetti economici che hanno avuto prestiti, fidi, scoperture di conto corrente nei 33 mesi, si arriva ad una forbice tra 6,7 e 7,8 miliardi di euro, incamerati dal sistema bancario, che non dovevano essere percepiti e che in virtù della legge e delle pronunce dei tribunali nelle inibitorie, devono essere restituiti agli affidati che hanno subito tale pratica vietata, in subordine essere compensati.

La perizia di un consulente tecnico d’ufficio, potrà agevolmente confermare il calcolo riprodotto dal dr. Fabio Blasi, consulente tecnico Adusbef nella tabella.

 

Prestiti di banche e finanziarie a residenti

In miliardi di euro

Fonte Suppl. “Moneta e banche n° 1 Gennaio 2017

 

12/2014

12/2015

11/2016

Totale Prestiti

(IFM + Amm.Pubbl. + Altri residenti)

 

2.313,838

 

2.333,295

 

2.324,221

 

 

 

 

Altri residenti

1.648,979

1.642,375

1.630,615

 

 

 

 

….di cui imprese (Soc. non finanziarie+Ass.ni + Fondi pensione

811,830

808,338

790,085

Tassi applicati alle imprese

3,49 %

2,94 %

2,56 %

 

 

 

 

….di cui famiglie

596,553

619,784

624,344

Tassi applicati alle famiglie

3,79 %

3,64 %

3,35

 

13/10/2017

Documento n.10603

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