Adusbef fornisce ai consumatori alcune raccomandazioni in merito alle sanzioni previste dal Decreto Legge 19-2020

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Adusbef fornisce ai consumatori alcune raccomandazioni in merito alle sanzioni previste dal Decreto Legge 19-2020 e dalle precedenti disposizioni normative adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus:

 Per contrastare l’emergenza epidemiologia del COVID-19, sono stati assunti numerosi provvedimenti dal Governo e dalle singole Regioni.

 Le Regioni a statuto ordinario hanno infatti potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all’articolo 117, terzo comma, della nostra Costituzione e possono esercitare la potestà legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali statali, anche in materia di tutela della salute e protezione civile.

 Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, entrato in vigore oggi, in base all’articolo 6 del D.L. stesso.

 L’articolo 1 del D.L. 19-2020 prevede che possono essere adottate una o più misure tra quelle espressamente elencate (al  comma  2),  per  periodi  di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  ma reiterabili  e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine  dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con la possibilità di  modularne  l'applicazione in aumento o in diminuzione in base a quel che sarà l'andamento  epidemiologico del virus nelle prossime settimane.

 Il secondo comma dell’articolo 1 del D.L. 19-2020 prevede infatti un lungo elenco delle misure adottate, in questi difficili giorni, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tra cui:

  • la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  • la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
  • l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  • la limitazione o addirittura il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche condominiali;
  • la limitazione o addirittura la sospensione di manifestazioni o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso (tra cui purtroppo anche la celebrazione dei funerali dei tanti deceduti a causa del Coronavirus);
  • la sospensione delle cerimonie civili e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, oltre alla chiusura di cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo, discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione, nonché la sospensione dei congressi, se non svolta a distanza invia telematica (tanti di noi sono diventati molto più bravi nell’utilizzo di programmi e App come Skype, Teams, Zoom, ecc.ecc.);
  • la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, con la chiusura temporanea di palestre, centri termali, piscine e impianti sportivi, nonché la limitazione o sospensione delle attività ricreative e sportive svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, se non con svolgimento telematico;
  • la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
  • la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, e con obbligo a carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza tra le persone adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio, con chiusura di bar e ristoranti;
  • la sospensione di tutte le attività d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, ad esclusione di quelle dettagliatamente indicate nel DPCM 22.3.2020, che prevede un elenco delle attività ammesse, con l’indicazione del relativo codice ATECO;
  • limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, con limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture   residenziali   per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;  
  • obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o dal Ministro della salute;
  • predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

 

L’articolo 3 del D.L. 19-2020 prevede espressamente che le Regioni possono, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, introdurre misure ulteriormente restrittive.

  La disciplina delle sanzioni e dei controlli è cambiata rispetto alle norme precedenti: l’articolo 4 del D.L. 19-2020 stabilisce infatti che il mancato rispetto delle misure di contenimento appena elencate, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 e se il mancato rispetto delle misure elencate poco fa avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

 

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

E’ inoltre espressamente previsto che “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale”, come invece è avvenuto finora per espresse precedenti previsione di legge.

 Anzi, il comma 8 dell’articolo 4 del D.L. 19-2020 entrato in vigore oggi, dispone che le nuove disposizioni “che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore del  presente decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate nella misura minima  ridotta  alla  metà”.

 Ciò denota un netto ripensamento, da parte del Governo, delle misure finora adottate, con la decisione di adottare sanzioni di tipo diverso, amministrativo e non più penale, e di applicare questa nuova disposizione anche alle violazioni già contestate nei giorni precedenti, quindi attribuendo alle nuove norme un’efficacia retroattiva, creando così un problema giuridico di cui l’interprete del diritto avrebbe volentieri fatto a meno.

Si potrebbe, al proposito, ipotizzare che, trattandosi di sanzioni amministrative, esse sfuggano al divieto di retroattività (art. 25 Cost., art. 2 cod. pen.), ma è chiara l’interferenza tra una disposizione penalistica (l’art. 650 cod. pen.) richiamato come sanzione nei DPCM emanati anteriormente al 25 marzo 2020, e la nuova fattispecie prevista dal decreto legge n. 19/2020, chiamata a “sostituire” la contravvenzione del codice penale.

 Beninteso, il decreto legge del 25 marzo non rinuncia alla sanzione penale in caso di falsa dichiarazione (su cui vedi sotto), né in caso di violazione della quarantena: nelle ipotesi in cui qualcuno tenga una condotta in dispregio della salute pubblica (come, per l’appunto, nei casi di mancato rispetto della quarantena, il D.L. 19-2020 prevede espressamente che salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale” (delitto colposo contro la salute pubblica) “o comunque più grave reato(il che pare rinviare al delitto doloso di diffusione di epidemia), la violazione della misura verrà punita “con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000”, in base al Testo unico delle leggi sanitarie in parte modificato dallo stesso decreto legge odierno.

 Di conseguenza, occorre evitare di uscire di casa senza giustificazioni ricollegabili a comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, problemi di salute); inoltre, secondo la nuova dicitura del decreto 25 marzo, gli spostamenti “per necessità” devono avvenire nel comune di residenza (o dimora) mentre al di fuori del comune vige il principio per cui lo spostamento deve dipendere da “assoluta urgenza”.

Tale nuova regola restrittiva, seppur motivata da apprezzabili intenti, genera palesi problemi di confronto con la realtà: basti pensare ai molti piccoli comuni italiani ove mancano le rivendite di taluni generi alimentari.

A fronte di ciò occorre richiamare i principi generali ricollegabili allo stato di necessità anche se, evidentemente, talune situazioni dovranno essere valutate caso per caso (in questo, pare scriminata l’assistenza a soggetti deboli, -si pensi al genitore anziano o a malato oncologico- in base al principio di ragionevolezza).

 Resta fermo che, prima di uscire (anche per recarsi quotidianamente al lavoro o a comprare alimenti), occorre stampare e compilare in ogni sua parte il modulo del Ministero dell’Interno (via via aggiornato, in base al susseguirsi di norme sanitarie e sanzionatorie) che verrà verificato dalla Autorità.

Secondo la prassi attualmente suggerita, il modulo deve essere predisposto in due copie, affinché l’operatore possa restituirne una vistata al soggetto controllato.

In realtà pare ovvio che il modulo ministeriale possa essere sostituito, per coloro che non hanno una stampante a casa, da un semplice foglio di carta dove ciascuno deve scrivere riprodurre il contenuto grafico del predetto modulo e quindi inserire con chiarezza il luogo di provenienza e quello di direzione oltre le cause dello spostamento (peraltro, secondo le informazioni allo stato circolanti, le stesse forze di polizia hanno la modulistica). Le cause dello spostamento vanno sempre ricondotte a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. A proposito delle “comprovate esigenze lavorative”, sarebbe opportuno che i datori di lavoro dotassero chi è costretto a circolare di apposita dichiarazione che rappresenti il tipo di attività svolta dal dipendente, la sede e l’orario del lavoro.

 Se fermati per il controllo, occorre in primo luogo fornire una solida e seria giustificazione dello spostamento. Bisogna essere precisi e sinceri: una falsa dichiarazione (che può essere agevolmente verificata, sia nell’immediatezza che successivamente) avrebbe conseguenze molto gravi: in primo luogo, l’art. 483 cod. pen. punisce –prevendendo fino a due anni di reclusione- la falsa attestazione al pubblico ufficiale mentre la stessa modulistica ministeriale ammonisce il soggetto controllato rammentandogli l’applicabilità del delitto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale (art. 495 c.p., che prevede la reclusione fino a sei anni per chi mente sulla propria identità, sullo stato o sulle qualità personali).

I Delegati Adusbef restano al fianco dei consumatori che si trovino in questa situazione e sono disponibili ad esaminare le singole fattispecie ([email protected] oppure [email protected] oppure consultare il più vicino delegato di zona).

27/03/2020

Documento n.14811

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