Utente Adusbef vittorioso fa pignorare 35 mila euro alla banca

in Sentenze e testi di legge
UTENTE ADUSBEF ONLUS PIGNORA 35.000,00 EURO ALLA BANCA DOPO AVER VINTO IN TRIBUNALE ED IN CORTE D?APPELLO. (Dell?Avv. Antonio TANZA ? [email protected] ) Associati Adusbef dopo aver vinto, dinanzi al Tribunale di Verbania e poi anche in Corte d?Appello di Torino, una causa contro la Banca Popolare di Intra, dinanzi al mancato pagamento delle somme precettate, in data 02 dicembre 2002, pignorano 35.000,00 Euro alla banca inadempiente. Le signore LICHT dopo aver ottenuto un?emblematica vittoria contro la Banca Popolare di Intra (che, dopo aver arbitrariamente, senza giustificazione alcuna e più volte, nel corso del rapporto, stornato a proprio vantaggio, dal saldo attivo di conto corrente, tutte le somme che vi risultavano a credito della correntista, improvvisamente recedeva da tutti i rapporti in essere chiedendo il pagamento, immediato e in unica soluzione, del presunto inesistente credito: cfr. www.studiotanza.it) ha confermato il suo buon diritto anche dinanzi alla Corte d?Appello di Torino. La banca, infatti, senza che le clienti avessero manifestato, né verbalmente né per iscritto, un?intenzione in tal senso, aveva deciso di ottenere il rimborso anticipato del mutuo fondiario (alla medesima cliente concesso) e da questa regolarmente onorato, e, a tal fine, si tratteneva dai saldi attivi, a favore della correntista, tutte le somme necessarie a tale scopo, spingendo quest?ultima in una situazione di progressivo indebitamento sia nei confronti della stessa mutuante, poiché il saldo del conto corrente su cui era stato concesso un affidamento con facoltà di scoperto, in conseguenza di tali indebite compensazioni, risultava sempre pesantemente passivo per la correntista, sia nei confronti di altri istituti di credito. La situazione era definitivamente degenerata allorché improvvisamente la banca comunicava il recesso e intimava il rientro immediato del presunto credito vantato nei confronti delle utenti sia relativamente all?apertura di credito, sia relativamente al mutuo fondiario. Le associate ADUSBEF (www.adusbef.it), esasperate dall?arroganza e dall?arroganza della banca, decidevano di adire le vie giudiziali allo scopo di ottenere sia l?accertamento dell?illegittimità della condotta posta in essere dalla banca nel corso del rapporto, allorché operava ingiustificate compensazioni di partite attive e passive sul proprio conto corrente e poi recedeva improvvisamente dai rapporti in corso, sia il ripristino delle somme indebitamente compensate dalla banca a proprio vantaggio. Il Tribunale di Verbania, nella persona del G.U. Dott. Nicola Cosentino, con sentenza depositata in data 29 maggio 2001, n. 279/01, ha dichiarato illegittimo e inefficace il recesso posto in essere dall?Istituto, condannando quest?ultimo a dare esecuzione ai contratti rispetto ai quali era receduto, nonché a ripristinare i saldi dei due rapporti senza tenere conto delle compensazioni illegittimamente effettuate. La banca appellava la sentenza del Tribunale, dinanzi alla Corte d?Appello di Torino che con la sentenza n. 1687 del 30 novembre 2002 confermava la sentenza impugnata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D?APPELLO DI TORINO Sezione I civile composta dagli ill mi Sigg.:. NOVITA? dr. Mario Presidente STRAZZUSO dr. Giuseppe Consigliere MACCHIA dr. Massimo Consigliere rel. ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n0 1606/01 R. Gen. promossa da BANCA POPOLARE DI INTRA, soc. coop. per az. a r.l., in persona del legale rappr. in carica, con sede in Verbania piazza Aldo Moro 8, elett. dom. in Torino corso Francia 58 presso avv. Piero Fioretta che la rappresenta e assiste con l?avv. Sergio Napoletano di Verbania per procura alle liti a margine dell?atto di appello APPELLANTE contro LICHT Carmen Margherita res. In Borgomanero via Rosmini 29 LICHT Maria res. in Borgomanero via Novara 61, entrambe elett. dom. in Torino via Peyron 1 presso avv. Luigi Landini che le rappresenta e assiste con gli avv. Mauro Tozzini e Antonio Tanza per procura alle liti a margine della comparsa di risposta APPELLATI Conclusioni dell? appellante: in totale riforma della sentenza n0 279/01 del Tribunale di Verbania, rigettare la domanda formulata da Licht Carmen Margherita e Licht Maria perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. Conclusioni degli appellati: ritenere fondati i motivi suesposti e per l?effetto rigettare l?appello principale, confermando le statuizioni della sentenza e, in accoglimento dell?appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata e accogliere le spiegate domande riconvenzioni; in particolare: 1)....Confermare la sentenza n0 279/2001 relativamente ai capi a), b), c), ed e), ovvero: illegittimità e inefficacia del recesso operato dalla Banca Popolare di Intra; condanna della banca all?esecuzione coattiva dei contratti di mutuo e di apertura di credito; condanna della banca al ripristino dei saldi contabili senza tenere conto delle compensazioni illegittimamente - e ingiustificatamente effettuate; condanna della banca alla rifusione delle spese processuali; 2) Riformare la sentenza n0 279/01 relativamente al capo c), laddove ha omesso di considerare, tra le illegittime compensazioni da revocare in quanto effettuate dall?appellante a danno della sig.a Licht, tra i presunti saldi dei rapporti di mutuo e di apertura di credito su c/c, oltre a quelle già correttamente indicate dal Giudice di primo grado (ovvero quelle contabilizzate in data 23/9/97 per £. 50.515.929 e in data 25/11/97 per £. 2.906.316), anche quella contabilizzata in data 21/11/97 per £. 29.954.771 a titolo di parziale decurtazione del mutuo; per l?effetto condannare, in riconvenzionale, la banca a riaccreditare la somma di £. 29.954.771 sul conto corrente a nome della sig.a Licht Carmen presso Banca Popolare di Intra unitamente alle altre somme correttamente individuate dal Tribunale (ovvero £. 50.515.929 e £. 2.906.316); 3) Riformare la sentenza n0 279/01 relativamente al capo d), laddove rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalle odierne istanti; per l?effetto condannare, in riconvenzionale, la banca a risarcire alle appellate-appellanti il danno da queste sofferto in conseguenza dell?illegittima condotta di Banca Popolare di Intra, quantificato prudentemente nella somma di £. 200.000.000, ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione, giustizia ed equità. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15/1/99 le sigg. Licht Carmen Margherita e Licht Maria convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Verbania la Banca Popolare di Intra, esponendo quanto segue. In base a contratto 12/12/95 la banca aveva concesso apertura di credito in conto corrente in favore di Licht Carmen Margherita per la durata di tre anni, garantito da ipoteca concessa dalla suddetta nonchè da Licht Maria. In successiva data 19/12/96 la medesima banca, con distinta operazione, aveva erogato alla Carmen Margherita mutuo fondiario decennale dell?importo di £. 120 milioni contro accensione di garanzie ipotecarie da parte di entrambe le esponenti. Inopinatamente e senza autorizzazione in data 3/9/97 la banca aveva poi provveduto a rimborsarsi anticipatamente del mutuo fondiario per £. 50.515.929 stornando l?importo dal conto corrente su cui era movimentata la concessa apertura di credito, conto corrente in allora recante un saldo attivo che veniva così depauperato. Insensibile alle rimostranze della correntista, la banca aveva infine provveduto in data 25/11/97 a revocare tutte le linee di credito accordate, introitando per compensazione il residuo importo di £. 2.906.316 giacente sul conto corrente e intimando il pagamento di £. 164.192.959 per complessivo debito residuo. Tanto esposto, le parti attrici si dolevano della asserita arbitrarietà della revoca dei rapporti suddetti, adducendo che nessuno dei presupposti contrattualmente previsti per tale evento si era verificato; chiedevano pertanto che, previo accertamento della illegittimità delle comunicate risoluzioni dei rapporti di apertura di credito e di mutuo fondiario, fosse pronunciata revoca delle operate compensazioni, stante l?inesigibilità del credito così estinto, e fosse ordinata alla banca l?esecuzione dei contratti, oltre che pronunciata condanna a carico della stessa al risarcimento dei danni. In subordine parti attrici contestavano il ?quantum? dolendosi dal tasso di cambio applicato (trattandosi di finanziamento in valuta estera). Mediante comparsa di risposta 12/4/99 si costituiva in giudizio la banca convenuta esponendo che in data 17/7/96, a fronte dell?incapacità di Licht Carmen ad adempiere al rimborso di ?talune linee di credito personali ed indirette? non garantite nonché a fronte dell?iscrizione e di lei danno di due ipoteche giudiziali da parte della Banca Popolare di Bergamo e della Banca Popolare di Novara, si era giunti alla pattuizione del finanziamento di 120 milioni sotto forma di mutuo fondiario, con l?intesa che la somma così erogata sarebbe stata utilizzata per pagare i debiti chirografari in essere verso la banca medesima nonché per estinguere le menzionate ipoteche giudiziali. Quanto al rimborso del così concesso mutuo fondiario, era stata prevista con sottostanti intese la sua estinzione anticipata, in concomitanza con il previsto sopravvenire di liquidità sul conto corrente in dipendenza di transazione conclusa con terzi dalla Licht Carmen; a tale fine, in aderenza alle prospettate scadenze di rateale adempimento della transazione, erano stati rilasciati dalla Licht alla banca ordini di bonifico postdatati destinati a consentire alla banca medesima il prelievo in proprio favore delle dette sopravvenienze di fondi. Secondo la banca convenuta era poi accaduto che i predisposti bonifici avevano ricevuto solo parziale esecuzione per mancanza di fondi disponibili, e che in data 13/3/97 era stata iscritta ipoteca giudiziale da parte della Banca Nazionale della Agricoltura e trascritto pignoramento da parte della Banca Popolare di Bergamo a carico della predetta. Ne conseguiva, secondo la banca convenuta, che ?le condizioni per le quali era stato erogato il mutuo nel dicembre 1996 non si erano verificate?, tanto più che la Licht aveva altresì rifiutato di rilasciare ulteriori ordini di bonifico (necessari in quanto quelli già a mani della banca non potevano più essere utilizzati perchè ormai difformi per data ed importi); alla stregua di quanto sopra la condotta di revoca del credito concesso e di compensazione dei saldi, di cui le attrici si dolevano, era stata, secondo la banca, del tutto legittima sicchè le contrarie domande giudiziali dovevano essere respinte. Il Tribunale di Verbania pronunciava sulla controversia con sentenza 29/5/01 notificata il 27/6/01 nella quale, premessa la nullità delle clausole di rinvio agli usi contenute nei contratti di apertura di credito e di mutuo fondiario in oggetto, rilevava non avere la banca provato che le lamentate ipoteche giudiziali fossero sopravvenute alla concessione dei finanziamenti, né aveva addotto altre circostanze o inadempimenti, rilevanti ai sensi dell?art. 14 del contratto di apertura di credito a tempo determinato e dell?art. 13 del contratto di mutuo fondiario (allegati A), in presenza delle quali era stato previsto il diritto di recesso della banca. Il giudice di primo grado pronunciava pertanto l?illegittimità dei menzionati recessi e condannava la banca a proseguire nella esecuzione dei contratti ripristinando i saldi dei due rapporti senza tenere conto delle contabilizzate compensazioni; respingeva invece per mancanza di prova la domanda risarcitoria. La decisione veniva impugnata dalla banca soccombente mediante atto di appello notificato il 20/9/2001 nel quale, oltre a dolersi genericamente di omesso esame di deduzioni difensive e di contraddittoria motivazione, la banca adduceva il seguente motivo di gravame. Il Tribunale, travisando i fatti processuali, non aveva compreso che le motivazioni addotte da essa esponente a giustificazione della revoca delle linee di credito non erano l?iscrizione di due ipoteche giudiziali, ma la assoluta mancanza di volontà delle controparti di dare corso alle intese raggiunte (sulle quali intese l?appellante ripeteva pedissequamente l?espositiva dei fatti già formulata in primo grado e sopra sintetizzata); in presenza di tali inadempienze essa banca aveva lecitamente fatto applicazione delle previsioni di cui ai menzionati artt. 13 e 14 dei rispettivi contratti. L?appellante chiedeva pertanto che, in riforma dell?impugnata sentenza, venissero totalmente respinte le domande delle controparti. Con comparsa di risposta depositata il 13/11/01 si costituivano in giudizio le parti appellate contestando i motivi di gravame e chiedendone la reiezione. In via di appello incidentale le stesse si dolevano del fatto che il Tribunale non avesse considerato, tra le compensazioni revocande, quella intervenuta in data 21/11/97 per £. 29.954.771, risultante dall?estratto conto in atti; sempre in via di appello incidentale le parti suddette lamentavano il mancato accoglimento della domanda risarcitoria significando che il danno, causalmente discendente dalla impossibilità di disporre delle somme a credito esistenti sul conto corrente, era consistito nell?aggravio della posizione debitoria verso altri istituti di credito, oltre che nel turbamento della serenità familiare. Avendo le parti costituite precisato le conclusioni, quali riferite in epigrafe alla presente, venivano assegnati i termini di cui-agli artt. 352 - 190 CPC per il deposito degli scritti defensionali; all?esito la Corte ha deciso come segue. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve preliminarmente puntualizzare che l?appellante nell?atto di impugnazione non adduce, a fondamento dell?asserita legittimità dell?anticipato recesso dalle accordate agevolazioni creditizie, una sopravvenuta insolvenza della cliente desumibile da pignoramenti ed analoghi sintomi, ma insiste esclusivamente sull?inadempienza di costei alle asserite condizioni ed essenziali pattuizioni ricollegantesi ai menzionati contratti bancari. L?appellante, infatti, non solo (p. 5 dell?atto di impugnazione) ha puntualizzato nel mancato rispetto delle previsioni e condizioni contrattuali gli addebiti mossi al mutuatario, ma addirittura ha espressamente lamentato (p. 7 - 8 dell?atto di impugnazione) che il Tribunale nella espositiva dei fatti le abbia attribuito, come addotta causa del recesso, l?avvenuta iscrizione di due ipoteche giudiziali, precisando che ?una simile interpretazione è in palese contraddizione con le ragioni che mossero la Banca Popolare di Intra a recedere dai rapporti in essere, puntualmente esposti negli atti del giudizio?. Risulta con ciò tardiva ed inammissibile la nuova prospettazione, eseguita dall?appellante in comparsa conclusionale (p. 8 - 9), con la quale si denuncia una sopraggiunta procedura esecutiva e si invoca, a giustificazione del recesso operato e a fondamento della richiesta riforma del deciso, l?art. 13 del contratto di mutuo. Sul punto nessun motivo specifico di gravame è rinvenibile nell?atto di appello, nel quale il generico rinvio al disposto dell?art. 13 cit. (p. 5) non vale ad introdurre una specifica censura alla sentenza di primo grado, posto che il detto articolo contiene l?enunciazione di una pluralità di eventi legittimanti il recesso, sicchè il mero rinvio ad esso lascia del tutto indeterminato quali circostanze si intendano prospettare a fondamento dell?impugnazione; di avvenuta trascrizione di un pignoramento si fa poi cenno a p. 6 dell?atto di appello, ma unicamente per porlo a fondamento della lamentata inadempienza ad impegni assunti nei contratti (?A questo punto è chiaro che le controparti evidenziano l?assoluta mancanza di volontà di dare corso alle intese raggiunte?). Circoscrivendosi dunque l?indagine, secondo la ?causa petendi? ed i motivi di gravame svolti dall?appellante, alla asserita inadempienza del mutuatario alle pattuizioni correlate alla configurazione dei contratti in esame, osserva la Corte come la banca non abbia fornito prova alcuna sulle dette pattuizioni e sulle conseguenti asserite violazioni ad esse. In ordine all?essere stato concepito il mutuo fondiario come condizionato all?impiego delle erogande somme al fine di ripianare i pregressi debiti chirografari del mutuatario e di procurare l?estinzione delle ipoteche iscritte da altre banche, si deve constatare come il prodotto contratto di mutuo (doc. 2 di primo grado dell?appellante) non contenga traccia dell?asserito impegno in ordine alla destinazione delle somme erogande; né un tale impegno risulta dalla lettera 5/5/97 di Licht Carmen (doc. 6 appellate) nella quale, sullo specifico punto, ci si limitava a richiedere un mutuo fondiario previa cancellazione delle preesistenti ipoteche, la quale eventualità veniva enunciata non già come oggetto di un impegno giuridico, ma come presupposto di fatto per l?ottenimento del richiesto mutuo fondiario. Neppure una pattuizione implicita può desumersi dalla circostanza, prospettata dall?appellante, che, in presenza di due ipoteche giudiziali di grado anteriore, il mutuo fondiario non avrebbe potuto essere erogato, sicché la destinazione delle somme erogande (per mutuo fondiario) al procurare la cancellazione delle ipoteche, o comunque l?impegno a successivamente cancellarle, era presupposto imprescindibile della pattuizione di mutuo. Ritiene al riguardo la Corte che la disinvolta disapplicazione, operata dalla Banca Popolare di Intra, delle prescrizioni stabilite all?art. 38 deI DPR n0 385/93 in ordine ai presupposti per l?erogazione di mutui fondiari, possa avere come unico effetto l?inflizione di eventuali sanzioni nei di lei confronti da parte dell?Organo di vigilanza, ma non sia in grado di fare presumere l?avvenuta adesione del cliente (il contratto è un negozio bilaterale) alla addotta clausola di impegno alla futura cancellazione delle ipoteche né al vincolo a tale fine delle somme erogande, clausola concretante una non limpida manovra della banca volta a sanare ex post l?irregolarità perpetrata, riconosciuta dallo stesso appellante. In ogni caso, stante l?imprescindibile requisito di forma scritta dei contratti bancari (art. 117 T.U. banc.), invocato già in primo grado dall?attore a causa di invalidità (p. 5 atto di citazione), è preclusa la valutazione di qualsiasi asserita pattuizione integrativa avvenuta in forma orale o per fatti concludenti; e già si è sottolineata, d?altro canto, l?inconcludenza a questo proposito della lettera 5/5/96 doc. 6 appellante (formulante non già un impegno giuridico alla cancellazione, ma contenente la prospettazione di un mero presupposto di fatto, quale onere per il conseguente ed eventuale ottenimento del mutuo fondiario). Analoghe considerazioni valgono per l?anomalo piano di rimborso del mutuo fondiario asseritamente pattuito oralmente (in contrasto con la tipologia del contratto e con le formali enunciazioni scritte), e in vista della cui esecuzione (anche qui con scarsa sensibilità per i principi sulla trasparenza bancaria) la Banca Popolare di Intra si fece rilasciare ordini di bonifico parzialmente in bianco e postdatati (doc. 4 di primo grado dell?appellante). Tali documenti, che al più potrebbero valere come principio di prova scritta ai sensi dell?art. 2724 n0 1 C.C., sono totalmente irnilevanti ai fini della prova di una simulazione relativa in ordine al piano di rimborso pattuito nel contratto di mutuo fondiario, le cui clausole devono risultare per iscritto, con esclusione pertanto (sia ?ad substantiam? che ?ad probationem?) di argomenti di ordine presuntivo rivolti a trarre induzioni dal contenuto di altri documenti; è il caso di sottolineare che l?essenzialità della forma scritta e la conseguente nullità delle pattuizioni che non la rispettino è stata addotta a proprio favore dalle sigg. Licht (p 5 atto di citazione in primo grado). Né d?altro canto potrebbe utilmente invocarsi come negozio dotato di forma scritta, la lettera 5/5/97 di Licht Carmen alla banca (da quest?ultima prodotta in causa sub doc. 6, con implicita adesione a tale proposta scritta e conseguente perfezionamento, in ipotesi, di un consenso negoziale rispettoso del requisito di forma): la proposta ivi contenuta (?Mi impegnerò a incanalare sul mio cc. presso di voi dei bonifici mensili effettuanti dai mie affittuari?) risulta priva di un?effettiva volontà attuale (mi impegnerò, e non mi impegno) e, soprattutto, non ha un oggetto determinato, nessuna specificazione essendo fornita su provenienza, importo e date dei detti previsti accrediti: l?eventuale pattuizione che in essa volesse ravvisarsi risulterebbe pertanto comunque nulla per mancanza del requisito di cui all?art. 1346 C.C.. In ordine all?appello incidentale si osserva che la domanda di revoca della compensazione operata il 22/11/97 e di conseguente riaccredito della somma di £. 29.957.771 non risulta ritualmente proposta in primo grado; il riferimento a p. 2 dell?atto di citazione, operato nel motivo di appello attinente ad addotta omessa pronuncia, non è pertinente, non rinvenendosi nel menzionato punto, né in altre parti dell?atto introduttivo del giudizio di primo grado, una chiara enunciazione della detta specifica compensazione né della volontà di chiederne la caducazione ed il riaccredito delle somme, né potendo giovare a tale fine la globale e generica conclusione ricapitolativa assunta dalle parti attrici. Per quanto concerne il lamentato rigetto della domanda di risarcimento danni, ritenuti non provati dal Tribunale, osserva la Corte che la prova dell? ?an? è desumibile dalla circostanza, riconosciuta ed enunciata dalla stessa Banca Pop. di Intra, che esistevano sofferenze della Licht Carmen verso altri istituti di credito (Banca Nazionale dell?Agricoltura e Banca Popolare di Bergamo), sicchè, quanto meno per la parte Licht Carmen, è verosimile un maggior aggravio di interessi passivi verso questi ultimi istituti dovuto sopportare in conseguenza dell?incameramento dei fondi liquidi operato della Banca di Intra e della conseguente impossibilità per il cliente di estinguere altre passività. Occorre tuttavia anche la prova del quantum cioè della differenza tra gli interessi passivi predetti e l?eventuale risparmio di oneri derivato dall?anticipata estinzione della posizione in sofferenza presso la Banca Pop. di Intra; tale circostanza non è stata provata dalla parte interessata con le opportune produzioni o deduzioni probatorie, né può sopperirsi alla lacuna con una liquidazione equitativa del danno, la quale è riservata al caso, qui non ricorrente, in cui la dimostrazione analitica del ?quantum? risulti impossibile o notevolmente difficoltosa. Non risultano poi provati danni patrimoniali di altra natura, né in particolare danni conseguenti al lamentato turbamento della tranquillità psicologica. L?appellante sembrerebbe richiedere una sorta di risarcimento di danno esistenziale, che peraltro presuppone la allegazione di un illecito extracontrattuale (lesione ad un diritto assoluto, costituzionalmente garantito), mentre oggetto del presente contendere è una responsabilità contrattuale della banca. Stante il rigetto dei contrapposti appelli, appare giustificata l?integrale compensazione delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte, respinta ogni diversa istanza eccezione deduzione; rigetta l?appello principale e l?appello incidentale proposti dalle rispettive parti in causa avverso l?impugnata sentenza n0 279/01 del Tribunale di Verbania depositata il 29/5/01; dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado. Così deciso in Torino il 2/11/2002 IL PRESIDENTE IL CONS. ESTENS. IL FUNZIONARIO di CANCELLERIA D E P O S I A TA nella Cancelleria della Corte d?Appello di Torino lì 30 novembre 2002 A seguito del deposito della sentenza le Sigg.re Licht intimavano alla banca il rispetto della sentenza, ma invano. E? stato così che a seguito della vittoria dinanzi alla Corte d?Appello di Torino, in data 22 gennaio 2003, l?Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Verbania, su istanza delle associate ADUSBEF, ha pignorato alla Banca Popolare di Intra, in Verbania, alla Piazza Aldo Moro n. 8, n° 70 banconote di Euro 500,00 e n° 2 banconote di Euro 100,00, per complessivi Euro 35.200,00. Le somme sono state consegnate dall?Ufficiale Giudiziario, Caramello Francesco, alla cancelliera del Giudice dell?esecuzione, Sig. De Martino Lorena, per la successiva assegnazione delle stesse alle associate ADUSBEF Onlus

07/03/2003

Documento n.3084

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK