Statuto Adusbef

in Sentenze e testi di legge
STATUTO DI ADUSBEF (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZIUI BANCARI E FINANZIARI) ART.1 - DEFINIZIONE E OGGETTO L’ ADUSBEF è una associazione di utenti e consumatori che agisce ed opera in base ai dettami della Legge 11 agosto 1991 n.266 ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale. ADUSBEF ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere. L’Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio, dei fondamentali diritti: di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi e per la prevenzione e tutela dal fenomeno sociale dell’usura, di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, nonché in materia urbanistica ed edilizia. ART. 2 - SEDE ADUSBEF ha la sede legale centrale in Roma, ed è costituita in un’organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali). ART. 3 - ATTIVITÀ L’Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso: a) la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all’attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere; b) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una "domanda di trasparenza" dell’ordinamento settoriale del credito e dei servizi di pubblica utilità; c) la organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali; d) la organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l’oggetto sociale, onde stimolare l’esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell’organo di stampa dell’Associazione; e) lo svolgimento, nell’ambito della legislazione vigente, inerente l’oggetto e l’attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell’oggetto; f) la assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, anche in forza della legittimazione ad agire di cui all’art.3, L. 30/07/1998 n.281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa; g) la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l’attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative; h) la promozione di ogni azione utile ad impedire, la utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l’ambiente e la salute collettiva; i) favorire l’accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia; l) il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell’oggetto. ART.4 - SOCI Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla Sede nazionale diretta al suo domicilio e/o domicilio della delegazione regionale o locale competente per territorio, ed è attribuita mediante deliberazione del Comitato Direttivo con voto insindacabile. L’adesione all’Associazione è per un triennio, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta. Possono inoltre far parte di ADUSBEF le associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque similari a quelli propri dell’Associazione, ed il cui statuto preveda espressamente l’assenza dei fini di lucro, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi, l’obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti. I soci si distinguono in: soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo; soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall’Assemblea degli aderenti su proposta del Comitato Direttivo, e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell’Associazione; soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi all’Associazione per deliberazione del Comitato Direttivo. ART.5 - CARICHE SOCIALI Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari possono accedervi purché siano stati ammessi da almeno due anni. Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell’accettazione da parte dell’organo di cui fa parte il dimissionario. I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell’organo. Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfetariamente determinato per impegni di carattere permanente. Art.6 - Patrimonio Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo. ART.7 - ENTRATE Le entrate dell’Associazione sono costituite dall’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest’ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed accettate con deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale. ART.8 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente a mezzo del servizio postale. I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dall’Assemblea. Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare l’esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi: a) indegnità morale; b) condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale; c) inosservanza dello Statuto; d) inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali; e) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione. L’Assemblea può deliberare l’esclusione dei soci Onorari per i motivi di cui al precedente comma. I soci fondatori non possono essere esclusi dall’Associazione se non dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge. ART.9 - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; d) la Segreteria Nazionale; e) il Collegio dei Probiviri ART.10 - ASSEMBLEA L’Assemblea è convocata dal Presidente ovvero dalla Segreteria Nazionale, su deliberazione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci. La convocazione deve essere fatta mediante inviti personali scritti recapitati ai soci almeno venti giorni prima dell’adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull’organo di stampa dell’Associazione, sempreché questo venga spedito almeno due settimane prima dell’adunanza; solo in caso di urgenza, accertato con deliberazione del Comitato Direttivo, il Presidente potrà diramare la convocazione a mezzo di telegrammi avviati alla spedizione almeno una settimana prima dell’adunanza. L’Assemblea si aduna in una sola convocazione. L’Assemblea: - elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo; - elegge ogni tre anni il Presidente; - elegge ogni tre anni tre Vice-Presidenti, che congiuntamente sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua incapacità ovvero assenza dall’Italia; - elegge ogni tre anni la Segreteria Nazionale; - elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri - approva la relazione del Presidente; - delibera l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione; - delibera le modifiche statutarie; - delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri; - delibera lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea, validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione. I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti. Le votazioni dell’Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto. ART.11 - CONVOCAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI Il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei loro membri; la Segreteria nazionale è convocata dal Presidente o da un Segretario. Le convocazioni vanno effettuate con inviti scritti recapitati almeno cinque giorni prima dell’adunanza, senza necessità di indicare l’ordine del giorno. Gli organi sono in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i loro membri; deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART.12 - COMITATO DIRETTIVO Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, i tre Vice-Presidenti e la Segreteria nazionale. I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall’Assemblea soltanto per giusta causa. Il Comitato Direttivo: a) emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali; b) provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Segretario Tesoriere; d) designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri; e) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall’Assemblea. Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta a semestre. ART.13 - SEGRETERIA NAZIONALE La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni ed è composta da tre membri eletti dall’Assemblea nonché dal Presidente che ne è membro di diritto e la presiede. I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono: a) il Segretario Generale, che coordina l’attività associativa dei vari organi sociali, mantenendo i necessari collegamenti funzionari politici ed operativi; b) il Segretario Tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative dell’Associazione, ne conserva la cassa e redige i bilanci preventivo e consuntivo alla fine di ciascun esercizio sociale; c) il Segretario Nazionale, che cura gli organi di stampa e le pubblicazioni dell’Associazione. La Segreteria Nazionale, collegialmente, attua inoltre ogni mandato affidatole dal Comitato Direttivo. La Segreteria Nazionale è convocata almeno una volta al trimestre. ART.14 - PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall’Assemblea per giusta causa. Il Presidente: - rappresenta legalmente l’associazione con firma libera; - presiede l’Assemblea, il Comitato Direttivo e la Segreteria Nazionale; - rappresenta in giudizio l’associazione; - può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con uno dei membri della Segreteria Nazionale oppure con un vicepresidente; - adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, e ad ogni mandato affidatogli dall’Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto. Art.15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili. Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all’uopo convocata dall’eletto più anziano in età. Il Collegio dei Probiviri: - decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione; - decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione; - decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l’associazione e tra i soci e gli organi sociali. il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell’organo sociale interessati. Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l’azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti. Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziaria: il che comporta l’immediata esclusione di diritto dall’Associazione. ART.16 - ORGANIZZAZIONE LOCALE Il Comitato Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale. Alle delegazioni regionali dell’Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale, nominato dalla segreteria Nazionale e dal Presidente). Il Coordinatore regionale rappresenta l’Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali. Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare, di concerto con la Segreteria Nazionale, le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali. Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali e comunali di competenza, e relaziona periodicamente al Presidente ed alla Segreteria Nazionale in merito all’andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella rispettiva regione. I responsabili delle delegazioni provinciali e comunali relazionano periodicamente il Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d’intesa con il medesimo, in ordine all’andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza. In caso di grave ed anomalo funzionamento dell’andamento democratico e/o di atti lesivi dell’immagine della associazione, il presidente e la Segreteria Nazionale possono sciogliere le delegazioni regionali, provinciali e comunali, nominando un commissario anche straordinario. ART.17 - VERBALI Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all’uopo nominato dal Presidente dell’organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell’organo medesimo, che approva il verbale così redatto. ART.18 - COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI L’Adusbef, con deliberazione del Presidente e della Segreteria Nazionale, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell’oggetto. ART.19 - SCIOGLIMENTO Nell’ipotesi di scioglimento, l’Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza oppure, nell’eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

04/11/2004

Documento n.4233

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