Sentenze 2004 su anatocismo, interessi ultralegali, c.m.s. ecc.

in Sentenze e testi di legge
SELEZIONE DI SENTENZE 2004 su "apercredito con scoperto di conto corrente" ( a cura dell?avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF Onlus) Si pubblicano, salvo errori ed omissioni, una serie di sentenze relativa alle tematiche dell?anatocismo, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni valuta, delle spese forfettarie. Queste sentenze si caratterizzano per aver l?utente ottenuto non solo la "cancellazione" del debito, ma anche la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla banca. Trattasi di sentenze che vanno a completare quelle già presente nel sito www.studiotanza.it e www.adusbef.puglia.it e www.adusbef.it che risolvono le tematiche relative all?accertamento della nullità ed invalidità parziale del contratto di apercredito con scoperto di conto corrente, relativamente a: 1) interessi ultralegali arbitrariamente variati dalla banca in virtù di un esistente tasso uso piazza; 2) arbitraria variazione dei c.d. giorni valuta a sfavore del cliente, nonostante una mancata regolazione contrattuale degli stessi; 3) applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrale, non previste contrattualmente; 4) anatocismo, 5) spese applicate senza che vi fosse una previsione contrattuale (cfr. la sentenza sub 1 e 3). Inoltre si risolvono favorevolmente all?utente la problematica inerente ai contratti ante 92, con la previsione numerica del tasso ultralegale e dell?uso piazza. La convenzione di tasso,in dette ipotesi, è un atto costituito da un formulario prestampato, predisposto dalla banca, con parti in bianco che, solo successivamente alla sottoscrizione da parte dell?utente, sono state riempite dal funzionario della banca, contro ogni pattuizione. Tuttavia detta ipotetica pattuizione non può costituire altro che l?indicazione numerica dell?ipotetico tasso ?uso di piazza? adoperato dalla banca solo con riferimento a quel determinato momento storico: detto tasso, infatti, non risulta utilizzato in concreto dalla banca che, come provato dagli estratti conto, ha unilateralmente ed arbitrariamente variato il tasso seguendo l??uso di piazza? e non quello indicato nella convenzione. L?esercizio dello ius variandi da parte della banca, per i contratti sottoscritti ante 92, non può sfuggire alle censure di nullità di cui all?art. 1284 c.c. e 1346 c.c., sulla determinatezza o determinabilità oggettiva del tasso di interesse ultralegale e dell?oggetto del contratto (cfr. la sentenza sub 2). I TRIBUNALE DI LECCE Sezione Distaccata di Nardò SENTENZA n.42/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 820 1/99 del Ruolo Generale promossa DA PAGLIARA FERNANDO, rappresentato e difeso dall?avv. A. Tanza CONTRO ROLO BANCA 1473 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. M. Sesta e L. Erroi All?udienza del 23-12-2003 le parti precisavano così le conclusioni: per l?attore: riportandosi a quelle rassegnate nell?atto di citazione e nei successivi scritti di parte e verbali di causa; per la convenuta : riportandosi a quelle precisate nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a controparte il 22-6-1999 Fernando Pagliara, associato Adusbef, riferiva di avere intrattenuto con il CREDITO ROMAGNOLO S.p.A., ora ROLO BANCA 1473 S.p.A., filiale di Copertino un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 621 e sconto effetti iniziato il 6-9-1990 che, secondo l?ultima richiesta della banca, aveva quale saldo passivo £ 141.899.175, oltre £ 258.024.840 per titoli cambiari scontati salvo buon fine e non onorati, nonché interessi ; nel contestare la misura del credito vantato dalla banca, eccepiva: · la nullità della c.d. clausola interessi uso piazza, in quanto il contratto base originario che regolava il rapporto di apertura di credito non statuiva un tasso legale ultralegale, ma faceva riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza: conseguiva alla nullità l?applicazione in via suppletiva ex art. 1284 u.c. c.c. dell?interesse legale annuale sia sui saldi attivi che passivi (con applicazione anche dell? art. 1370 c. c. in materia di interpretazione contro l?autore della clausola), con insorgenza del diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali oggetto di indebito pagamento nel limite prescrizionale di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura dell?intero rapporto; · la nullità della convenzione anatocistica preventiva e trimestrale, che potrebbe essere consentita ai sensi dell?art. 1283 c.c. solo in presenza di un uso normativo che espressamente la preveda, ma non esistono usi normativi. di tal fatta antecedenti all?entrata in vigore del codice civile del 1942, né possono essersene validamente formati di successivi ; peraltro nulla doveva considerarsi la clausola contrattuale secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi continua ad operare anche dopo la cessazione del rapporto e fino alla data di estinzione del debito; · l?inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (C.M.S.) in mancanza di espressa convenzione tra le parti, ma anche di alcuna previsione normativa; · l?inammissibilità della determinazione della valuta operata dalla banca valuta fittizia risultante dall?aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva (in cui il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate); · l?illegittimità di spese e commissioni che, unitamente ad interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale, costituiscono un insieme di esborsi che, espressi in percentuale annua (tasso effettivo globale T.E.G.), il cliente sostiene per l?utilizzo di una somma di denaro concessagli in credito dalla banca e risultano superiori a quelli di mercato; · l?illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d?Italia della posizione di rischio di parte attrice come posizione a sofferenza, nonostante la piena e dimostrata capacità del soggetto di far fronte al presunto debito con il suo patrimonio e l?insussistenza dei debiti; pertanto chiedeva che venisse dichiarata l?invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito, di conto corrente e di sconto effetti oggetto del rapporto tra le parti; che venisse determinato l?esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo da effettuarsi a mezzo di C.T.U. ; che venisse determinato il costo effettivo annuo del rapporto bancario ; che la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in suo favore, con compensazione di dette somme con quelle relative agli effetti cambiai-i insoluti; che venisse dichiarata l?invalidità di ogni altra obbligazione connessa all?impugnato rapporto bancario ; che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti da esso attore a seguito dell?illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d?Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato; con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale si costituiva la ROLO BANCA 1473 S.p.A. rilevava quanto segue: la condotta tenuta dall?ex Credito Romagnolo era sempre stata conforme ai patti contrattuali validamente intercorsi tra le parti; il Pagliara non aveva mai contestato gli estratti conto regolarmente inviatigli e che quindi dovevano ritenersi approvati ai sensi dell? art. 18 delle condizioni generali di conto corrente ed anzi aveva riconosciuto espressamente con lettera dell?1-3-1993 il proprio debito; tanto premesso e considerate la piena validità della pattuizione degli interessi in misura ultralegale tramite rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle banche sulla piazza e l?espressa approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dell?art. 16 delle condizioni generali di e/e in forza del quale è stata data alla banca la possibilità di modificare unilateralmente l?ammontare degli interessi nel corso del rapporto, gli interessi erano stati computati in conformità del criterio fissato dalle parti in via preventiva; l?applicazione della C.M.S. (che si sostanzia in un costo aggiuntivo dovuto dal correntista per il credito concessogli extra fido dalla banca ed è funzionale al contenimento delle operazioni di addebito in e/e non coperte da apertura di credito) e la determinazione della valuta erano state effettuate sulla base della previsione e valida pattuizione di cui all?art. 7 delle condizioni generali di e/e : peraltro irrilevante doveva ritenersi in ragione dell?autonomia negoziale la mancata previsione normativa dell?applicazione della C.M.S., mentre rilevante sarebbe stata solo una previsione normativa che la vietasse: quand?anche la pattuizione di interessi ultralegali fosse stata invalida, lo spontaneo pagamento costituirebbe adempimento di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità dell?importo versato; quanto all?applicazione dell? anatocismo relativamente agli interessi debitori, era intervenuto il Digs. 23-7-1999 ad affermare espressamente la legittimità delle clausole che lo prevedevano; · vi è l?obbligo per gli istituti di credito di comunicare tempestivamente ed indistintamente ogni posizione registrata a sofferenza alla Centrale Rischi; · assolutamente generica doveva ritenersi la contestazione riguardo al fatto che il T.E.G. sarebbe superiore ai valori di mercato; pertanto chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna del Pagliara al pagamento della somma di £ 141.899.175 oltre interessi pattuiti dall?1-1-1994 al saldo nonché della somma di £ 258.024.840, per titoli cambiai-i scontati salvo buon fine e non onorati, oltre interessi pattuiti dal dì del dovuto al saldo, ovvero, in denegata ipotesi, della minor somma che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel corso del giudizio veniva disposta CTU contabile; all?udienza del 23-12-2003 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra. - MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che ad avviso di questo giudicante non può ritenersi valida la costituzione in giudizio intervenuta solo in sede di comparsa conclusionale da parte della UniCredit Banca S.p.A. in luogo dell?originariamente costituita Rolo Banca 1473 S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione, modificazione di denominazione sociale e conferimento di ramo d?azienda), per cui la presente decisione verrà emessa nei confronti della Rolo Banca 1473 S.p.A. Passando al merito della controversia, dalla CTU contabile espletata è emerso che il rapporto tra le parti, avviato con l?apertura del e/e n. 621 presso la filiale di Novoli dell?allora Credito Romagnolo S.p.A. da parte dell?attore, ha avuto una durata di 1243 giorni dal 6 settembre 1990 al 31 gennaio 1994, allorché il e/e evidenziava un saldo debitore di £ 141.899.175. Veniamo all?esame delle questioni sollevate dall?attore. Preliminarmente occorre precisare che secondo un consolidato orientamento del supremo Collegio ?la mancata tempestiva contestazione dell?estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano? (Cass. Civile, Sez. I, 11-3-1996 n. 1978), sicché deve escludersi l?asserita natura confessione della ripetuta approvazione degli estratti conto da parte dell?attore a fronte delle eccezioni di nullità di clausole contrattuali. Cominciando da quella relativa alla previsione di interessi ultralegali uso piazza, questo giudice precisa di aderire a quell?orientamento rigoroso del Supremo Collegio che anche per i contratti stipulati anteriormente all?entrata in vigore della L. 154/92 prevede: · che debbano essere determinati per iscritto ex art. 1284 c.c.; · che possano essere determinati per relazionem, ma solo ?attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili? (Cass. Civile, Sez. I, 23-6-1998, n. 6247); sicché, sempre secondo la testé citata sentenza, non deve ritenersi ?sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento per relazionem?, che ?può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi, o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante?. Nel caso di specie 1? art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto ha previsto testualmente : ?Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca, salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura?. Orbene non è dubbio che il generico riferimento per relazionem ?alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza? non risulti ancorato ad un accordo di cartello a livello nazionale. Ne discende la nullità della clausola in questione. Va inoltre dichiarata la nullità della clausola di applicazione della provvigione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto, in quanto l?art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto ha precisato : ?Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto? : tale clausola (non ritenendosi invece fondata l?asserita mancanza di valida giustificazione causale con particolare riferimento alla cms) deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell?oggetto ex art. 1346 c.c., rinviando o ancora una volta ad un non meglio precisato uso piazza ovvero a criteri concordati tra le parti ed evidentemente da trasfondere in una convenzione non reperita dal CTU, che ne ha dato atto in contraddittorio con i CTP (vedi verbale - delle operazioni di CTU del 16-10-2002). Nulla parimenti per violazione dell?art. 1283 c.c. deve ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta nel citato art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto, che appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta norma codicistica (allorché a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio ? a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-1999 n. 3096, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posti a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall?ABI per la prima volta con effetto dall?1-1-1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, attestano l?esistenza di una vera e propria consuetudine mai accertata invece dalla -Commissione Speciale Permanente presso il Ministero dell?Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune Camere di Commercio provinciali sono tutti successivi al 1952). Va poi dichiarata nulla la citata clausola contrattuale di cui all?art. 7 Co.4° delle condizioni generali di contratto anche con riferimento alla determinazione dei giorni di valuta sempre per le evidenziate ragioni dì indeterminatezza dell?oggetto della clausola, confermata anche in questo caso dalla riscontrata (nel già richiamato verbale delle operazioni di CTU del 16-10-2002) insussistenza di una specifica convenzione tra le parti. Pertanto nella determinazione del saldo dare ? avere tra le parti, per cui si rimanda alla decisione definitiva all?esito di opportuni chiarimenti da parte del CTU, andrà tenuto conto delle odierne statuizioni sulla nullità delle suindicate clausole contrattuali. Infine con la presente decisione non definitiva, rinviando alla definitiva la statuizione sulle ulteriori domande proposte dalle parti, si può rigettare la domanda attorea di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla ?asserita- illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d?Italia del rischio a sofferenza dell?attore falsamente quantificato, avuto riguardo alla circostanza che, a fronte di una rilevata posizione di sofferenza (che peraltro non sembra venuta meno anche all?esito della declatoria di nullità delle suindicate clausole contrattuali) la banca convenuta aveva l?obbligo di effettuare la contestata segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d?Italia. Le spese vanno liquidate al definitivo. Provvede separatamente con ordinanza sul prosieguo del giudizio P.Q.M. il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la nullità delle clausole di cui alle condizioni generali del contratto del 6-9-1990 relative agli interessi convenzionali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese di tenuta del conto ed alla determinazione di giorni di valuta; rigetta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d?Italia del rischio a sofferenza dell?attore Pagliara Fernando spese al definitivo provvede separatamente sul prosieguo del giudizio. Nardo ?5 aprile 2004 IL GIUDICE Dr. Nicola LARICCIA II SENTENZA n. 352/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Dott. Renato Fasano, Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2241/94 del ruolo generale del Tribunale di Lecce, avente ad oggetto opposizione a D.I. promossa DA APRILE MASSIMO E DONADEO GABRIELLA, rappresentati e difesi dall? avv. Antonio Tanza; ATTORI CONTRO BANCO Dl NAPOLI ORA SAN PAOLO IMI SPA rappresentato e difeso dall?avv. Silvio Valente; CONVENUTO ****************** CONCLUSIONI: Per gli attori: ? Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad processum di BANCO DI NAPOLI Spa. nel presente giudizio per aver la convenuta banca ceduto ogni diritto e azione contro Aprile Massimo in favore di S.G.C. S.p.a.; ? In subordine ove superata l?eccezione pregiudiziale SOSPENDERE ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della pubblicazione della sentenza che decide il giudizio n. 50212000 RG. del Tribunale di Taranto; ? In via principale accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto o in subordine revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; ? Accertare e dichiarare l?invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 18/645 , oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell?interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all?applicazione della provvigione di massimo scoperto , all?applicazione degli interessi per c.d. giorni ? valuta de costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; ? Accertare e dichiarare per l?effetto l?esatto dare- avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU, tecnico contabile e sulla base dell?intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito; ? Determinare il costo effettivo annuo dell?indicato rapporto bancario; ? Accertare e dichiarare nulla la fideiussione prestata dalla Donadeo; ? Condannare la convenuta banca alla restituzione del somma illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell?odierno istante; ? Condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall?attore in relazione agli artt. 1337,1338,1366,1376 c.c., da determinarsi in via equitativa; ? Condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dall?opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca D?Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato; ? Condannare la banca al risarcimento dei danni per violazione della L. 675/96 in favore di Donadeo Gabriella nella misura di £. 100.000.000 o altra somma da determinarsi in corso di causa; ? Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore; Per il convenuto: ? rigettare l?opposizione ovvero, in subordine in accoglimento del solo motivo n. 6 dichiarare la compensazione parziale dei rispettivi crediti nella misura indicata oltre rispettivi interessi maturati e maturandi; ? in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.041994, Aprile Massimo e Donadeo Gabriella proponevano opposizione al Dl. n. 784/94 del 08.03.1994, emesso dal Sig. Presidente del Tribunale di Lecce, in favore del Banco di Napoli e per lo effetto convenivano in giudizio innanzi all?On.le Tribunale di Lecce, il Banco di Napoli ora SAN PAOLO IMI s.p.a per sentir accogliere nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe. All?udienza di prima comparizione gli allori chiedevano un rinvio della causa per consentire trattative di bonario componimento. Dopo alcuni rinvii, si costituiva convenuta Banca, la quale impugnando e disconoscendo tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva l?accoglimento delle proprie conclusioni. La causa veniva assegnata ex L. 276197, alla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, ove per gli attori si costituiva un nuovo difensore nella persona dell?Avv. A. Tanza , il quale si riportava alle proprie eccezioni e deduzioni chiedendone l?integrale accoglimento. Con propria ordinanza del 29.05- 2.06.2000, il GOA rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.l. opposto. Con provvedimento a verbale di udienza del 12.05.2001. il GOA disponeva effettuarsi apposita CTU contabile, rinviando la causa per il prosieguo. All?udienza del 24.01.2003, i giudizio veniva interrotto avendo il procuratore del Banco di Napoli dichiarato che il proprio assistito era stato incorporato dall?istituto S. Paolo IMl spa. Riassunto ritualmente il giudizio dagli attori, venivano precisate e conclusioni e successivamente la causa veniva trattenuta per la decisione finale. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea appare fondata e pertanto deve essere accolta. I motivi addotti nell?atto di opposizione al D.l., del 8.03.94 del Sig. Presidente del Tribunale di Lecce, debbono essere ristretti in quelli formulati con il primo atto difensivo e cioè I) l?apocrificità delle firme; 2) la nullità del contratto fideiussorio ex art. 10 L. 154/92; 3) l?inesigibilità del credito per omessa comunicazione della revoca dell?affidamento; 4) l?esosità del tasso d?interesse praticato; 5) la compensazione con altro credito vantato dal sig. Aprite verso il Banco di Napoli in forza di altro rapporto. I successivi motivi di cui alla memoria dell?8.5.2000, non possono essere oggetto dell?esame di questo giudice a motivo che su di essi il convenuto opposto non ne ha accettato il contraddittorio. Con essi infatti, gli attori, hanno ampliato il ?thema decidendum?, mutando la domanda iniziale. In merito è infatti noto, come la giurisprudenza della S.C. abbia valutato la sussistenza della ?mutatio libelli? ogni qual volta vi sia mutazione della ?causa pretendi? con l?introduzione di fatti costitutivi completamente diversi da quelli originari (Cass. 12.03.1982 n. 1610). NeI merito, tuttavia, rilevato che sul punto dell?apocrificità delle firme, gli attori hanno rinunciato all?eccezione, si deve convenire con questi ultimi sulla richiesta revoca del D.I. opposto, attesa che la somma con esso vantata non è stata determinata sulla base di criteri oggettivi predeterminati. Il credito vantato dal Banco di Napoli infatti si basa sul contratto di apertura di CC n. 18/645 del 23.07.1987, che prevede l?applicazione del tasso di interesse debitore facendo riferimento per il tasso creditore a condizioni e norme emanate dai competenti organi e successive modificazioni mentre per quello passivo si indica il 17% F.N.A. e per re valute vengono indicate quelle d?uso. Il tasso passivo indicato del 17%, però, non ha trovato applicazione da parte della Banca opposta, se come accertato dalla CTU, sin dall?inizio del rapporto, nell?anno 1987, il tasso debitore applicato è stato quello del 20,43% e non quello del 17%, come sembrava convenuto. Pertanto, dal contesto del contratto di apertura di C/C, e dall?applicazione di tassi diversi per tutta la durata del rapporto, deve ritenersi che la Banca abbia applicato il tasso che comunemente veniva indicato come tasso ?uso piazza? intendendo così l?applicazione del tasso che di volta in volta le stesse banche applicavano nell?ambito di un unico contesto territoriale anche se a livello nazionale. Sìcché come è noto, detto criterio è stato definito dalla giurisprudenza della S.C., del tutto illegittimo, non consentendo la determinazione di un tasso di interesse basato su di un criterio prestabilito e riferito ad elementi estrinseci al documento negoziale si da assicurare la determinazione del saggio di interesse in modo oggettivo ed al di fuori della discrezionalità rimessa all?arbitrio del creditore (Cass. Civ. Sez. I, 21 giugno 2002, n, 9080- Cass. Civ, Sei 1,28 marzo 2002, n, 4490). In conseguenza di quanto innanzi, nessun tasso di interesse ultralegale può ritenersi convenuto tra le partì, sicché l?unico tasso sul quale la Banca opposta può conteggiare gli interessi deve ritenersi quello legale. Il credito della Banca opposta deve pertanto essere ricalcolato al tasso legale così come effettuato dal CTU nella sua relazione peritale, che ha evidenziato un credito dell?Aprile nei confronti della Banca di ? 16,84686. Anche la sollevata nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) appare fondata in considerazione che ormai è insegnamento pacifico della S.C. quello di ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista è nulla in quanto trova il suo fondamento in un uso negoziale e non normativo come esige l?art. 1283 c.c.. La Cassazione infatti , nelle sue numerose sentenze, peraltro già in precedenza citate, ha affermato che l?uso normativo richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza , operando in un certo modo, ad una norma giuridica di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza (Cass. Civ. Sez. I, febbraio 2002, n. 1281). Alla luce di quanto precede pertanto il conteggio del CTU anche sotto quest?ultimo profilo appare legittimo e corretto. Per quanto attiene poi alla pretesa della Banca opposta, di vedersi rimborsato il costo delle commissioni di massimo scoperto, si deve ritenere che detta pretesa è illegittima, poiché non è stata prevista espressamente dalle parti nel contratto di apertura del C/C. Infatti in merito la giurisprudenza ha precisato che le commissioni di massimo scoperto essendo di natura negoziale, per potere essere validamente richieste devono trovare una loro previsione espressa nel contratto di apertura del C/C, in difetto del quale essa diventa arbitraria e quindi non dovuta. Và pertanto confermato il calcolo effettuato dal CTU nella sua relazione peritale che ha dato come risultato del calcolo delle rispettive poste di dare ed avere relative al C/C 18/645, un credito dell?Aprile di ? 16.846,86, che la Banca opposta dovrà restituire con l?aggiunta degli interessi legali dal 23.01.1998, data della chiusura del conto, sino al soddisfo. Null?altro resta da esaminare atteso che dall?accertamento effettuato dal CTU è risultato un credito dell?Aprile e non un debito, sicché non è concepibile alcuna richiesta di compensazione, né l?esame della validità della fideiussione prestata dall?attrice. Quanto alle spese di lite, così come liquidate in dispositivo, esse seguono il principio della soccombenza, e vanno poste a carico della convenuta opposta. P.Q.M. Il Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, dott. Renato Fasano, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aprile Massimo e Donadeo Gabriella , nei confronti del Banco dì Napoli ora SAN PAOLO IMl s.p.a. con atto di citazione e contestuale opposizione, deI 20.04.1994, la accoglie e così provvede: 1. dichiara il D.I. opposto nullo ed inefficace tra le parti; 2. condanna la Banca opposta Istituto Bancario S. Paolo IMI spa, al pagamento in favore dell?attore Aprile Massimo della somma di ?. 16.846,86 quale residuo suo credito rinveniente dalla chiusura del C/C 18/645, oltre interessi legali dalla data della chiusura del C/C ovvero dal 23.01.1998 sino al soddisfo; 3. condanna la Banca opposta alla refusione delle spese di liti in favore degli attori e per essi al loro difensore domiciliatario avv. A. Tanza, che ha reso la dichiarazione di rito, che si liquidano i complessivi ?. 3.975,92 di cui ?. 185,92 per spese oltre quelle di CTU se ed in quanto pagate, ?. 1.590,00 per diritti, ?. 2.200,00 per onorari, oltre rimborso ex art. 15 TP. IVA e Cap come per legge; 4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ?ex lege?. Così deciso in Lecce, il 7 gennaio 2004 IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO DOTT. RENATO FASANO Depositata in cancelleria l?11 febbraio 2004 III Sentenza nr. 522/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario Aggregato dott. Luigi Carmine Elia della Prima Sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 1632/95 del Ruolo Generale promossa DA RONDINI DEBORAH, RONDINI PATRIZIA e PAPPADA? FRANCESCO, rappresentati e difesi dall?avv. Antonio Tanza, mandato in atti. ATTORI IN OPPOSIZIONE CONTRO BANCA LEUZZI & MEGA S.p.A. (incorporata dalla BANCA DEL SALENTO S.p.a., poi 121 S.p.A, oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall?avv. Marcello De Marini, mandato in atti CONVENUTA-OPPOSTA oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo INTROITATA ALL?UDIENZA DEL 12/1/2004. CONCLUSIONI All?udienza del 30/5/2003, i difensori delle parti precisavano le conclusioni, come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 20/3/95, Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco, associati Adusbef, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 17/2/95 nr. 362/95 (181/95 C.S.), con il quale il Presidente del Tribunale di Lecce aveva loro ingiunto - la prima quale debitrice principale ed i secondi quali fideiussori - il pagamento in favore della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. della somma di £ 60.208.995, derivante da scopertura del c/c nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, oltre gli interessi, al tasso convenzionale di mora del 28,250%, dal 29/10/94 fino al soddisfo e le spese competenze della procedura monitoria. A sostegno dell?opposizione, gli esponenti deducevano l?eccessiva lievitazione delle pretese della Banca, che aveva portato il costo globale effettivo annuo alla esosa misura percentuale del 606,58% del credito concesso, giusta perizia giurata di parte prodotta nel proprio fascicolo. Alla luce di tale risultato, gli opponenti impugnavano e disconoscevano sia i contratti-base sia tutti gli atti successivi collegati con i primi, eccependone l?invalidità e l?illiceità, per l?evidente contrasto con la normativa del settore. In particolare contestavano: l?illegittimità della richiesta di interessi ultra legali al tasso del 28,250%; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto convenzione anatocistica e, come tale, in contrasto con l?art. 1283 c.c.; l?illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e della determinazione delle valute. Concludevano chiedendo, con il favore delle spese di lite distratte: revocarsi l?opposto decreto e dichiarare che la somma dovuta da essi opponenti è inferiore a quella richiesta e concessa con la procedura sommaria; dichiarare la nullità o l?annullamento del contratto di apertura di credito in conto corrente, della relativa fideiussione e di ogni clausola od obbligazione successiva ed accessoria; determinare con C.T.U. contabile il costo effettivo annuo dell?impugnato rapporto bancario e, in considerazione dell?invalidità delle convenzioni contrattuali, ricalcolare l?ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell?intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale alla chiusura del rapporto) determinando, così, l?esatto dare-avere tra le parti. Si costituiva regolarmente in giudizio la banca opposta, eccependo l?inammissibilità dell?opposizione per la non revocabilità del decreto. Concludeva per il rigetto della domanda perché, comunque, ritenuta infondata e temeraria; introdotta al solo scopo di ritardare il pagamento di quanto dovuto. Con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese-competenze del giudizio, veniva richiesta la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 648 c.p.c., che veniva concessa dal G.I. con ordinanza riservata del 10/1/97. Esibita varia documentazione e verificata l?impossibilità dell?obbligatorio tentativo di bonario componimento, ex art 13 L. 276/97, per la mancata comparizione personale delle parti, la causa passava in decisione, con i termini di cui all?art. 190 bis c.p.c.. Con sentenza non definitiva nr. 1297/2002 del 10/5/2002, depositata il 12/6/2002, il G.O.A. accoglieva l?opposizione e per lo effetto revocava l?opposto decreto ingiuntivo. Con contestuale ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio per l?espletamento di necessaria C.T.U. contabile, al fine di accertare l?esatto ammontare delle somme a debito e a credito e quindi del rapporto dare-avere tra gli opponenti Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco e la banca opposta Lezzi & Mega S.p.a. (poi Banca del Salento S.p.a.) relativamente al conto corrente nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, tenendo presente che: 1) per gli interessi passivi deve applicarsi il tasso legale; 2) la capitalizzazione degli interessi va effettuata su base annuale; 3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cui risultano essere state espressamente convenute; 4) per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la Banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro. Entrambi i difensori, all?udienza del 21/10/2002 facevano riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., avverso la predetta sentenza parziale. Depositata la relazione del C.T.U. e le osservazioni del C.T. di parte opposta, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe. La causa, quindi, era trattenuta per la decisione, all?udienza di trattazione, con i termini di cui all?art. 190 c.p.c. (vecchio rito) per le conclusionali e le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Compito residuale di questo giudice è quello di determinare se vi sia o meno esposizione debitoria o posizione creditoria degli opponenti nei confronti dell?opposta relativamente al conto corrente richiamato nella narrativa, tenuti presenti i criteri di indagine e di valutazione lì indicati e quindi, provvedere sulle spese-competenze di lite, rimesse al definitivo. Ciò poiché, da entrambe le parti, si è formulata riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva nr. 1297/2002, intervenuta in questo giudizio. Soccorre, così, l?analitica indagine compiuta dal C.T.U. che il giudice pienamente condivide, in quanto immune da vizi logici, oltre che fondata su riscontri obiettivi, acquisiti con accurata metodologia. Conclude il C.T.U., verificando un saldo finale creditore in favore della Rondini di ? 2.361,82 al 2/4/1994, oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo, rappresentando tali somme una posizione creditoria dell?opponente Rondini Deborah nei confronti dell?opposta, che così va dichiarata con la presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate d?ufficio, in assenza di nota specifica, come in dispositivo, vengono poste a carico dell?opposta ed in favore degli opponenti, con distrazione al loro difensore antistatario, che ne ha avanzato richiesta, rendendo la dichiarazione di rito. P.Q.M. Il G.O.A. della Prima sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, Avv. Luigi Carmine Elia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla lite vertente tra Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco nei confronti della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. (incorporata dalla Banca del Salento S.p.a.), ed in particolare sui capi della controversia non decisi dalla precedente sentenza parziale nr. 1294/2002 resa tra le stesse parti in data 10/5/2002, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara che Rondini Deborah è creditrice della banca Leuzzi & Mega S.p.A.. della somma di ? 2.361,82 oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo. 2. Condanna l?opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese-competenze di lite che liquida e distrae al loro procuratore antistatario avv. Antonio Tanza in ? 8.300,00 di cui ? 300,00 per spese (oltre quelle della C.T.U.), £ 3.000,00 per diritti, ? 5.000,00 per onorari, oltre 10% su competenze ex art, 15 T.F., CAP e IVA come per legge. Così deciso in Lecce il 28/1/2004 IL G.O.A. Luigi Carmine Elia

17/05/2004

Documento n.3951

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