RC Auto: il Gdp di Catanzaro riconosce un rimborso di 13 euro!

in Sentenze e testi di legge
?L?intesa tra le compagnie, sanzionata ormai definitivamente in via giudiziaria, ha comportato come diretta e immediata conseguenza l?aumento del costo delle singole polizze, stipulate dalle compagnie assicuratrici con contratti di adesione. Uno di questi contratti, che prevede un premio a carico del consumatore è sostenuto dall?attore assicurato con la convenuta, che fa parte dell?elenco degli appellanti soccombenti . Parte attrice si limita a richiedere la ripetizione del pagamento indebito nella misura del 15% del costo totale dei premi versati per il periodo che va dal 30.6 al 30.12.98 per un totale di euro 13,63 oltre accessori. [?] L?atto introduttivo non è affetto da nullità perché rispetta in toto il contenuto e i requisiti richiesti dalla legge (art. 163 c.p.c.). Basterebbe, peraltro, il richiamo al ponderoso provvedimento dell? Antitrust, che ha accertato in maniera inequivocabile il comportamento illecito delle compagnie avente come diretta conseguenza l?aumento delle singole polizze stipulate con i consumatori. Per quanto concerne la eccepita competenza del giudice adito, essa è destituita di fondamento. [?] Una volta accertato che il consumatore ha pagato una parte di premio ?non dovuta? (art. 2033), perché l?Antitrust ne ha sanzionato un aumento ingiustificato, si tratta di quantificarlo e stabilire la decorrenza degli interessi e quant?altro. [?] P.Q.M. Visti gli artt. 113.2 c.p.c., 118-9 disp. Att. C.p.c.; Ogni contraria richiesta, istanza e deduzione respinta e disattesa; definitivamente pronunciando in sede di equità sulla domanda proposta dal sig. Agazio C. col n° 2235/02 r.g. contro la Compagnia di Ass.ni Fondiaria spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; -accoglie la domanda attrice e condanna la convenuta a corrispondere all?attore la somma di euro 13,63, indebitamente percepita quale aumentato costo della polizza n°425489732/00 oltre interessi dal giorno della domanda; -condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 155.97, di cui euro 77,47 per onorario, euro 78,50 per diritti oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93. c.p.c. sentenza inappellabile per espresso disposto dell?art. 393.3 c.p.c. e provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.?

03/02/2003

Documento n.2923

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