Legge antiusura. Rilevazioni su nuove tipologie di credito.

in Sentenze e testi di legge
Gazzetta Ufficiale N. 230 del 30 Settembre 2004 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 settembre 2004 Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»; Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari; Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003); Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell’oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: - aperture di credito in conto corrente, - finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, - crediti personali, - crediti finalizzati all’acquisto rateale, - credito revolving e con utilizzo di carte di credito, - operazioni di factoring, - operazioni di leasing, - mutui, - prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, - altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine. Art. 2. 1. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all’art. 1, anche all’importo e alla durata del finanziamento, nonche’ alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2004 Il capo della direzione: Maresca

04/10/2004

Documento n.4165

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