CONSULTA. SENTENZA N° 27/ 2005 (PATENTE A PUNTI

in Sentenze e testi di legge
SENTENZA della Corte costituzionale N.27 dell’ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze dell’8 novembre 2003 dal Giudice di pace di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004 dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del 30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Lanciano, del 12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato, rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658, 701, 721 e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 23, 25, 26, 32, 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2004. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto in fatto 1.¾ Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per la violazione degli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione – dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunta dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214. Il medesimo giudice rimettente – ipotizzando esclusivamente il contrasto con l’art. 3 della Costituzione – ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del già segnalato d.l. n. 151 del 2003, come modificato – a propria volta – dalla summenzionata legge di conversione n. 214 del 2003. Il suddetto articolo 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 è censurato dal rimettente genovese "nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente". I Giudici di pace di Mestre (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004), hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimità costituzionale – deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l’indicazione di quest’ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione – sempre dell’art. 126-bis, comma 2 (ma, invero, la prima ordinanza di rimessione pronunciata dal rimettente di Mestre parrebbe investire l’intero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992. 1.1.¾ Riferisce il primo dei rimettenti (r.o. n. 120 del 2004) di essere investito della decisione del ricorso proposto – a norma dell’art. 204-bis del codice della strada – avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, "con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore". Deduce, altresì, il Giudice di pace di Genova che il ricorrente "non ha provveduto al versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, come previsto dal comma 3 del predetto art. 204-bis", evidenziando, inoltre, che l’interessato – nel suo ricorso – ha sottolineato che "il veicolo al momento dell’infrazione era in uso alla propria moglie". Ciò premesso, il giudice a quo ipotizza – innanzitutto – il contrasto dell’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione. La norma di legge suddetta, infatti, violerebbe l’art. 3 della Carta fondamentale sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento realizzata tra quanti adiscono le vie giudiziali per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, e coloro che – in alternativa – decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo all’autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. "ordinanza-ingiunzione", giacché "l’incombente procedurale di cui al comma 3 dell’art. 204-bis non è imposto a chi ricorra al prefetto ai sensi dell’art. 203" del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a chi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205, ricorra al giudice di pace avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto. Un secondo motivo d’incostituzionalità, prosegue il rimettente, sarebbe, inoltre, ravvisabile in relazione all’art. 24, primo comma, della Costituzione, giacché l’imposizione dell’onere procedurale previsto dalla norma impugnata limiterebbe ingiustificatamente "la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti", non essendo difatti "dettata da ragioni di giustizia o di carattere processuale". Infine, conclude sul punto il rimettente, un ulteriore autonomo profilo d’incostituzionalità dovrebbe riscontrarsi riguardo all’art. 113, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso "prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione". Inoltre, il Giudice di pace di Genova solleva questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992. Siffatta disposizione, "nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente", sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, configurando "un caso di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo", giacché questi risponderebbe "per fatto altrui". Orbene, prosegue il giudice a quo, mentre il ricorso a tale modello di responsabilità "può apparire corretto" nelle ipotesi previste dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (poiché in tali casi la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, "per l’aspetto puramente riparatorio", risponde alla duplice necessità di evitare che "molte norme sulla circolazione stradale" restino eluse, e che i danneggiati in sinistri stradali possano "non ottenere il giusto risarcimento"), è, per contro, irragionevole che il proprietario del veicolo sia punito per un fatto che non ha commesso, o che non ha neppure concorso a realizzare. D’altra parte, osserva ulteriormente il rimettente, l’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), enuncia "il principio della responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative di natura punitiva" (a tale categoria appartenendo la misura della decurtazione dei punti dalla patente, dovendo essa considerarsi sanzione accessoria avente carattere strettamente "punitivo personale"), di talché la disposizione impugnata – nella misura in cui introdurrebbe una deroga a tale principio – realizzerebbe "una disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative"

24/01/2005

Documento n.4399

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