CICR: Deliberazione - 4.3.03 (trasparenza)

in Sentenze e testi di legge
Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2003 COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO DELIBERAZIONE 4 marzo 2003 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. SEZIONE I Disposizioni di carattere generale IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario); Visto l?art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l?art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l?attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta; Visto l?art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell?intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall?art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto; Visto l?art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi; Visto l?art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti; Visto l?art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; Visto l?art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela; Visto l?art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri; Visto l?art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l?adempimento degli obblighi derivanti dall?appartenenza dell?Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica; Considerata l?esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti; Considerato che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l?efficienza e la competitività del sistema finanziario; Ritenuto che l?evoluzione dell?operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d?Italia; Sulla proposta della Banca d?Italia, formulata sentito l?UIC ai sensi dell?art. 127 del testo unico bancario; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente delibera si definiscono: a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell?elenco generale di cui all?art. 106 del testo unico bancario; c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell?intermediario o di un suo incaricato; d) "offerta fuori sede"", l?offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell?intermediario. Art. 2. Criteri generali 1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. SEZIONE II Pubblicità e contratti Art. 3. Operazioni e servizi 1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell?allegato alla presente delibera. In relazione all?evoluzione dell?operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d?Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell?allegato medesimo. Art. 4. Avviso 1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d?Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato ""principali norme di trasparenza", contenente l?indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario. Art. 5. Fogli informativi 1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela ""fogli informativi" contenenti informazioni sull?intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell?operazione o del servizio. 2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli é conservata dall?intermediario per cinque anni. 3. La Banca d?Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. 4. La Banca d?Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l?intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto. Art. 6. Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza 1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all?offerta consegna al cliente l?avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto. 2. Qualora l?intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l?avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche. Art. 7. Annunci pubblicitari 1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l?intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela. Art. 8. Informazione precontrattuale 1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Art. 9. Informazione contrattuale Al contratto é unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d?Italia. 2. La Banca d?Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un ""Indicatore sintetico di costo""(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell?operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d?Italia medesima. Art. 10. Forma dei contratti 1. La Banca d?Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente. SEZIONE III Comunicazioni alla clientela Art. 11. Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela 1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute. 2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell?esercizio del diritto di recesso previsto dall?art. 118, comma 3, del testo unico bancario. 3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell?ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche. 4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo. 5. La Banca d?Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni. Art. 12. Comunicazioni periodiche 1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. 2. La Banca d?Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni. SEZIONE IV Disposizioni finali Art. 13. Disposizioni di attuazione 1. La Banca d?Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell?elenco generale di cui all?art. 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l?UIC. 2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d?Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell?elenco generale di cui all?art. 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all?art. 121, comma 2, lettera c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all?art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall?art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo. Art. 14. Disposizioni transitorie 1. É abrogato, ai sensi dell?art. 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"". 2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d?Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003. 3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d?Italia. 4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2003 Il Presidente: Tremonti Allegato OPERAZIONI E SERVIZI depositi; obbligazioni; certificati di deposito e buoni fruttiferi; altri titoli di debito; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione e gestione di mezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica; versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza. -------------------------------------------------------------------------------- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione é gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

14/04/2003

Documento n.3133

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