ANATOCISMO: IL PD SUPERA OGNI LIMITE A DECENZA E PROPAGANDA, RESUSCITANDO NORMA, CANCELLATA DA GIURISPRUDENZA UNANIME CASSAZIONE E CONSULTA, CHE AFFERMA AVER ABROGATO.

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

ANATOCISMO: IL PD SUPERA OGNI LIMITE A DECENZA E PROPAGANDA, RESUSCITANDO  NORMA, CANCELLATA DA GIURISPRUDENZA UNANIME, CHE AFFERMA AVER ABROGATO.

 

   Con la fiducia al Dl banche il governo, oltre ad offrire la garanzia statale sulla bad bank, un vero e proprio colpo di spugna sull’allegra gestione del credito e del risparmio, principalmente erogato dai banchieri ad amici e compari (basta vedere le classi dei crediti in sofferenza in massima parte sui grandi prestiti), ripristina l’odiosa pratica dell’anatocismo annuale, sconfitto da 25 anni di battaglie giudiziarie intentate da Adusbef con l’avv. Antonio Tanza, fino in Cassazione e  Corte Costituzionale. Con l’aggravante, denunciato ieri dalla maggioranza delle associazioni dei consumatori, di una fuorviante propaganda, che tende a far credere alla pubblica opinione che l’anatocismo, ossia la fiorente attività di ricapitalizzazione degli interessi scaduti,  sia stato abrogato.  

  A norma dell’art. 1283 c.c., in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno (indeterminato, in quanto rimesso alla eventuale volontà del creditore) della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione (sine die) posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi: non è pertanto possibile che gli interessi producano a loro volta interessi, qualora non sia trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione. Tale disposizione prevista dal Codice civile non indica, pertanto, un periodo di tempo prestabilito, nel quale l’interesse diviene per legge esigibile, ma si limita ad indicare il tempo minimo (6 mesi) al di sotto del quale l’interesse, per legge, non possa essere considerato scaduto.

   Quindi se gli interessi bancari si maturano giorno per giorno, la banca potrà chiedere il pagamento solo dopo che gli stessi divengano esigibili, ovvero scaduti, e ciò si verifica in concreto solo al momento della chiusura del rapporto affidato (e nei limiti dell’affidamento), non potendosi ritenere, prima di tale momento, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il credito liquido ed esigibile. Infatti nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, non può parlarsi di liquidità e disponibilità dell’interesse debitorio se non prima della chiusura del rapporto: prima di ciò la banca non può dunque pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca.

    In linea con detti pacifici principi di diritto e di tecnica bancaria, per il vecchio testo dell’art. 120 TUb gli interessi venivano conteggiati (anche giornalmente), ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto bancario, cioè nel momento in cui si aveva la chiusura di tutte le partite, con il pagamento anche delle operazioni non solutorie (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010). Si creava, in buona sostanza, un “monte interessi” da liquidare alla chiusura del rapporto, che non veniva mai capitalizzato. Con la nuova modifica apportata, invece, gli interessi debitori verranno, di fatto, conteggiati al 31 dicembre (e fin qui, nessun problema, dato che ai sensi dell’art. 821 c.c. “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”) e diverranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: cioè gli interessi divengono esigibili, per legge, dopo un certo tempo.

    Interesse esigibile significa interesse scaduto e, dunque, la banca potrà richiedere il pagamento di detti interessi maturati l’anno precedente ogni 1°marzo dell’anno successivo: il correntista potrà pagarli o decidere di farli addebitare sul conto, autorizzando ex ante o ex post alla loro maturazione, l’anatocismo annuale. La norma in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debolissima e succube del ceto bancario, possa (DEBBA) autorizzare preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall’art. 1283 c.c.) l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi. Tale possibilità concessa al correntista cela dunque una sorta di "ricatto": l'obbligo di liquidazione degli interessi passivi entro 60 giorni se non rispettato dal correntista si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale. L’’anatocismo bancario rientra, prepotentemente, nel nostro ordinamento, in totale spregio con tutta la Giurisprudenza, anche quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ma non è tutto: a detti interessi scaduti, possono poi aggiungersi gli interessi di mora, notoriamente maggiori di quelli corrispettivi: il correntista viene letteralmente saccheggiato !

   Adusbef e Federconsumatori, che avevano proposto invano di sterilizzare gli interessi scaduti in un conto collegato al rapporto principale, per evitare che fossero ricapitalizzati dal 1 marzo successivo alla chiusura del 31 dicembre di ogni anno, allibite rispetto ad una propaganda amplificata dai mass media secondo la quale l’anatocismo bancario sarebbe stato abrogato e che al contrario, come è stato dimostrato dall’avv. Antonio Tanza è stato riesumato, incredule a fronte delle mistificazioni e delle pagliacciate ridicole degli esecutori materiali di norme che sembrano scritte sotto diretta dettatura di Bankitalia e degli esclusivi interessi dei banchieri, contro i diritti acquisiti da un quarto di secolo di lotte giudiziarie, saranno costrette ad impugnare nelle competenti sedi giudiziarie una legge truffa dei diritti e della legalità.

 

                                                          

23/03/2016

Documento n.10275

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