Da Ansa (12-12-05) RC AUTO: ANTITRUST, MULTA DI 2 MLN A ANIA (2)

in Rassegna Stampa
RC AUTO: ANTITRUST, MULTA DI 2 MLN A ANIA (2) (ANSA) - ROMA, 12 dic - L’Ania, afferma l’Autorità garante della concorrenza in una nota, "dovrà inoltre interrompere immediatamente ogni attività di coordinamento a favore delle imprese associate adottando le misure ritenute più idonee che dovranno essere comunicate all’Autorità entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento". Nell’ambito della stessa istruttoria, l’Autorità ha inoltre stabilito che l’Ania e le associazioni dei periti assicurativi, attraverso l’accordo sulle tariffe delle prestazioni, "hanno attuato un’intesa restrittiva della concorrenza, violando l’articolo 81 del Trattato Ce". Per questa seconda intesa la sanzione è di 200.000 euro per l’Ania, 1.000 euro rispettivamente per Aicis (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) e Snapis (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale), 800 euro per Cnpi (Consiglio Nazionale Periti Industriali). Non sono state invece previste sanzioni per Snapi (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali), Snapia (Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi) e Uipa (Unione Italiana Periti Assicurativi): "pur avendo partecipato all’intesa - spiega l’Autorità - queste associazioni non hanno sostanzialmente registrato negli ultimi anni entrate associative sulle quali poter calcolare la sanzione". L’istruttoria era stata avviata dal Garante il 15 luglio 2004, per valutare la restrittività dell’accordo stipulato nel 2003 tra l’Ania e le associazioni peritali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, che definiva sia il valore dei compensi corrisposti ai periti assicurativi da parte delle imprese di assicurazione che le modalità ed i criteri di accertamento dei danni. In particolare, ricorda l’Antitrust, l’accordo prevedeva l’utilizzazione di un modulo standard predisposto dall’Ania e l’applicazione dei parametri di costo delineati dall’accordo Ania-carrozzieri, quali prezzi dei pezzi di ricambio originali (se utilizzati), tempi di riparazione e sostituzione delle autovetture, nonché costi della manodopera. "Dalle risultanze istruttorie - conclude l’Autorità - sono dunque emerse due diverse e separate intese restrittive, sia pur tra loro collegate. La prima è relativa appunto alle tariffe per le prestazioni peritali, la seconda riguarda le modalità e i criteri di determinazione dei risarcimenti per danni a cose".

12/12/2005

Documento n.5392

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