La PignattA n° 23. Fondi dormienti: massima correttezza nella loro gestione/destinazione. Di M. Novelli
La PignattA n° 23.
Fondi dormienti: massima correttezza nella loro gestione/destinazione.
Di Mauro Novelli 8-12-2006
Finora le banche si son guardate bene dal porre in essere azioni di recupero di loro clienti o di loro aventi causa (eredi, tutori ecc.). Al contrario, hanno acquisito grande professionalità nell’attivare gli strumenti più efficaci qualora dovessero recuperare loro posizioni creditorie (commissioni non percepite, conti con saldi a debito ecc.).
Valutazioni delle entità dei fondi dormienti parlano di 13 miliardi di euro (Bankitalia si attesta sui 10 miliardi). A nostro avviso sono di gran lunga superiori: dobbiamo infatti considerare non solo i classici deposi (conti correnti e libretti di risparmio) ma soprattutto vanno coinvolti i dossier titoli a custodia e i contenuti di cassette di sicurezza, di gran lunga di maggiore consistenza rispetto ai depositi, ed ogni altro fondo detenuto nelle casse di banche, posta, finanziarie per altri motivi (pegno, garanzia ecc.).
Il legislatore ha cominciato ad interessarsi di questi fondi, ma a nostro avviso in maniera grossolana ed impropria. La proposta di legge di Benvenuto indica nell’acquisizione di quei fondi per poter risarcire i colpiti dai tango bonds. Insomma, le banche hanno massacrato il risparmio degli italiani e se la scampano perché i massacrati verranno (pur parzialmente) soddisfatti da fondi di altri depositanti. Ancora una volta, alle banche sta benissimo, soprattutto se l’iniziativa dovesse fornire vie d’uscita tombali alle loro responsabilità.
Ecco la proposta:
1) Devono essere interessati tutti i fondi detenuti a vario titolo in banca, in società finanziarie e fiduciarie, in posta: depositi su conti correnti e libretti di deposito, dossier titoli a custodia, depositi in cassette di sicurezza, o nelle casse delle banche per altri motivi (pegno, garanzia ecc.).
2) Deve essere definito un periodo di non movimentazione inferiore comunque ai 10 anni.
3) Prima di porre in essere la procedura di destinazione, i debitori (banche, posta, finanziarie) devono procedere:
- alla comunicazione ultimativa ( con data certa) delle procedure di destinazione dei fondi ai clienti interessati. L’indirizzo sarà necessariamente l’ultimo conosciuto. In caso di contestazione, le comunicazioni devono essere inviate a tutti i contestatari agli ultimi indirizzi conosciuti o a quelli indicati all’atto dell’apertura del conto (riportati dai documenti di riconoscimento presentati). La stessa lettera si invierà anche all’eventuale delegato.
- Trascorsi sei mesi dall’invio della lettera, la banca procederà alla indicazione degli elenchi alla Banca d’Italia (o alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dei riferimenti anagrafici (non di quelli bancari) dei nominativi dei titolari di conto, di libretto, di custodia titoli ecc. non movimentati negli ultimi 7 anni (o per il periodo definito). La comunicazione darà indicazione dei termini procedurali di destinazione dei fondi, comunicando che se i diretti interessati o gli eventuali aventi causa (eredi, tutori ecc.) non si presenteranno entro tre mesi dall’annuncio, i saldi verranno girati dalla banca conto di gestione di Bankitalia che poi li accrediterà alla Banca Depositi e Prestiti per essere gestiti come da legge.
08/12/2006
Documento n.3733