MUTUI : estinzione anticipata, al via la richiesta di restituzione pro quota degli oneri legati alla durata del contratto
MUTUI: estinzione anticipata e riduzione di interessi ed oneri legati alla durata del contratto secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023, ha stabilito il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato di un mutuo, di una riduzione del costo totale del credito relativo ad interessi ed oneri purché dipendenti dalla durata del contratto.
Quindi, in caso di rimborso rinegoziazione anticipato di un mutuo o rinegoziazione, il consumatore può esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che, però, dipendono dalla durata del credito.
La Corte di Giustizia Europea ha sottolineato come: “Tale diritto alla riduzione non include, quindi, i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali “devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori, indipendentemente dalla durata del contratto, non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.
La causa, con numero di ruolo C‑555/21, è stata introdotta dalla Corte suprema austriaca (Oberster Gerichtshof) per ottenere una pronuncia pregiudiziale sulla questione che ha visto confrontarsi l’UniCredit Bank Austria AG contro un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori (Verein für Konsumenteninformation).
Se hai estinto anticipatamente/rinegoziato la durata/surrogato il mutuo in calce la lettera di richiesta rimborso interessi, commissioni, oneri e costi derivanti dalla riduzione della durata del contratto di mutuo.
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03/03/2023
Documento n.15572