TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione europea

in Comunicati stampa

di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA

 

In materia di credito al consumo l’ordinamento europeo ha introdotto l’utilizzo di un tasso reale, espresso su base annuale, con la funzione di esprimere il costo globale del credito: il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG.

La scelta di utilizzare il regime composto per valutare il costo reale dell’operazione appare, però, contraddittoria, tanto più se si pensa che nei contratti di credito non viene mai specificata l’applicazione del regime composto e ciò, ovviamente, non consente al mutuatario di valutare le effettive conseguenze patrimoniali dell’operazione, nonostante il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Gli Autori, a seguito del recente approfondimento sul principio di proporzionalità degli interessi che si è aperto in ambito europeo alla luce della sentenza Lexitor, hanno avviato un intenso lavoro di ricerca grazie al quale sono entrati in possesso di alcuni documenti inediti della Commissione europea.

Tali documenti fanno sorgere dubbi e domande: la formula del TAEG espressa in regime composto, così come riportata nelle direttive europee relative ai crediti al consumo, è realmente in grado di esprimere l’effettivo costo complessivo dell’operazione?

Gli Autori approfondiscono questa tematica e offrono una serie di spunti di riflessione.

I documenti vengono resi liberamente disponibili in consultazione per contribuire allo sviluppo del confronto e delle idee.

 

Per scaricare l’articolo completo e consultare i documenti inediti:

 

09/01/2024

Documento n.15752

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