MODULO EURIBOR

MITTENTE:

_________________ _____________________

Via/P.zza _____________________ n. ___

( ______ ) ______________________ - ____ -

                                                                                                     RACCOMANDATA A.R. (o PEC)

                                                                                                     Spett.le

                                                                                                     BANCA ________________________

                                                                                                     DIREZIONE GENERALE

                                                                                                     Via/P.zza ______________ n. __

                                                                                                      ( ______ ) __________ - ____

 

 

                                                                                                      LETTERA SEMPLICE

                                                                                                      (o mail [email protected])

E p.c.                                                                                            Spett.le

                                                                                                      ADUSBEF

                                                                                                      Via BACHELET n. 12

                                                                                                       (00185) ROMA

 

 

 

Oggetto: Rimborso importi corrisposti a titolo di interessi per contratto indicizzato al tasso Euribor per nullità della clausola contrattuale Euribor e illecita manipolazione del tasso EURIBOR, come da Decisioni del 4 dicembre 2013 e 7 dicembre 2016 della Commissione Europea ed ordinanze Tribunale di Pescara(13 febbraio 2018), Padova(06 giugno 2017 ) e Nocera Inferiore(28 luglio 2017)

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla Via ______________________________ n. ____, con telefono n. _________________________, e-mail _____________________________, nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Bachelet n. 12, nella persona del Presidente Avv. Antonio TANZA

PREMESSO CHE

- il sottoscritto stipulava, con il Vs. Spett.le istituto di credito, un contratto di (leasing -mutuo ipotecario-finanziamento-derivato-ecc.)_____________________________________________acceso il ______________ identificato con numero __________________________________ presso la filiale di ________________________.

- Il parametro di riferimento per la determinazione delle competenze bancarie è il tasso bancario soggettivo denominato EURIBOR.

Il contratto__________________________come sopra identificato è da considerarsi nullo per violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato - ANTITRUST” - stabilisce all'art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza) in quanto il tasso di riferimento (Euribor) veniva unilateralmente stabilito dal Vostro istituto di credito (e, quindi, da una delle parti del contratto)

- La clausola di determinazione economica degli interessi appare, altresì, irrimediabilmente nulla per:

a)indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.), b)contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.).

- In ragione delle suddette cause di nullità, alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti. Ma non basta.

Già nel lontano 9 marzo 2010, ADUSBEF denunciava, per la prima volta in Italia, con il Presidente Sen. Dott. Elio LANNUTTI a mezzo del V.P. Vicario Avv. Antonio TANZA, all'Antitrust Italiano la nullità della clausola Euribor per violazione dell'art. 2, lettera a) della Legge n. 287 del 10/10/1990 (“Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: R32;a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”) e che l'Antitrust Europeo, con provvedimento del 4 dicembre 2013, nel caso AT 39914, vicepresidente Joaquìn Almunia, ha accertato che l'indice Euribor è stato manipolato, nonché del 7 dicembre 2016, commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager ha accertato che l'indice Euribor è stato manipolato;

- Adusbef, nel gennaio 2013, ha, per la prima volta in Italia, denunciato a diverse Procure della Repubblica Italiane, la nullità dei contratti bancari che utilizzano come paramentro per la determinazione delle competenze bancarie l'Euribor, il Libor, il Tibor e la Procura della Repubblica di Trani, con il Giudice Michele RUGGIERO, sta indagando anche sulle banche italiane;

-Dal 2011 ad oggi, sono diverse sono le autorità mondiali che sono intervenute accertando l'avvenuta manipolazione dei tassi bancari e da ultimo la mancata comparizione presso il processo instaurato presso la Corte di Westmister a Londra ha indotto il Serious Fraud Office (Sfo) a richiedere ed ottenere, in data 18 marzo 2016, mandato di arresto europeo per 5 ex dipendenti di Deutsche Bank e di un impiegato di Société Générale;

- il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 febbraio 2018, del Dott. Federico RIA (allegata in calce), ha rimesso una causa sul ruolo disponendo: “la nuova convocazione ctu affinché si verifichi l’eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso”.

- Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 06 giugno 2017, del Dott. Luca MARANI disponeva CTU formulando i quesiti in modo che il perito: “... Verificherà, inoltre, se la banca abbia determinato l'ammontare delle rate del mutuo, applicando correttamente lo spread sull'euribor contrattualmente pattuito, effettuando i necessari ricalcoli laddove la doglianza attorea sia fondata. ... il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a) [applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria]. Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l'andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea”.

- Il Tribunale di Nocera inferiore, con ordinanza del 28 luglio 2017, del Dott. Mario FUCITO rimetteva la causa sul ruolo disponendo: “... Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell’istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT 39914, che ha rinvenuto l’esistenza di un’intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l’ eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. Tale questione non è verificata dal CTU, il quale sul punto co separata ordinanza sarà chiamato a rispondere a precipuo quesito relativo allo scorporo delle competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor”.

- La manipolazione del mercato è un delitto previsto e punito dall'art. 185 TUf a tutela dell'ordine pubblico economico nazionale ed internazionale con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto Euribor è nullo in quando contrario a norme imperative e l'azione è imprescrittibile;

Per tutto quanto premesso, l'associato ADUSBEF

intima e diffida

al Vostro istituto di credito la restituzione di quanto a Voi versato dal sottoscritto a titolo di interessi  corrisposti in ragione di un contratto e di una clausola contrattuale nulli per le ragioni sopra esposte così come stabilito anche dalla decisione della Commissione europea e dalla giurisprudenza di merito richiamata.

La presente viene inviata anche ad Adusbef per i provvedimenti del caso e come adesione ad eventuali azioni collettive.

___________, __

                                                                                                                                          In fede

                                                                                                                                         _____________

11/04/2018

Documento n.10272

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