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Ti trovi in: Derivati: Tribunale di Milano condanna UNICREDIT a risarcire 345 mila euro al Comune di Ortona

Swap, costi occulti condannati
di Marcello Frisone
Il Sole 24 ore del 21 aprile 2011

Nuova sconfitta di Unicredit in un processo sui derivati; dopo il Comune di Rimini, questa volta è Ortona (Chieti) ad avere la meglio sull'istituto di Piazza Cordusio, con una sentenza che va dritta al cuore dei problemi trattati anche nel processo sugli swap milanesi contro quattro banche (Jp Morgan, Depfa, Ubs e Db), 11 loro funzionari e due esponenti del Comune (Palazzo Marino è parte civile): quello del «costi impliciti» nei contratti.
La pronuncia 5118/2011 della VI sezione civile del Tribunale di Milano (presidente Laura Cosentini, relatore Francesco Ferrari) ha annullato tre collar swap stipulati il 10 gennaio 2006 fra UniCredit e il Comune abruzzese, a cui è stato riconosciuto un risarcimento da quasi 345mila euro. La nullità è stata decisa per il fatto che al momento della sottoscrizione i tre contratti avevano un valore negativo per il Comune, ma gli amministratori locali non ne erano stati informati preventivamente e il «rosso» non era stato nemmeno compensato con un upfront (il versamento iniziale nei confronti dell'ente sottoscrittore che spesso ha accompagnato l'avvio di swap "pubblici).
La materia è complessa, e bisogna essere cauti con i parallelismi (il processo sui derivati milanesi è anche in sede penale). Rispetto alla sentenza riminese, l'aumento di "peso" della decisione è comunque netto. Le motivazioni, che saranno depositate nei prossimi giorni, dovranno andare a fondo nella spiegazione dei «costi occulti», accanto all'inefficienza dei cap (tra il 7% e il 9%) e dei floor (tra il 4% e il 5%) posti nel collar (corridoio) swap.
Nel giugno 2008 (l'Euribor viaggiava infatti oltre il 5%), il mark to market dei derivati di Ortona (valore potenziale di mercato in caso di chiusura dei contratti) era negativo per due milioni. L'ente decide quindi di chiedere al Tribunale di Milano (competente da accordo) la nullità dei contratti e la restituzione dei flussi fino ad allora pagati (37.600 euro). La banca respinge ogni addebito, e produce una perizia in cui si sostiene che i contratti avessero un valore iniziale pari a zero, quindi perfettamente in equilibrio tra le parti. «Nel corso della causa - sostiene Massimiliano Palumbaro di Cfi Advisors di Pescara - ha però preso piede la nostra tesi dei costi occulti di 380mila euro applicati al Comune, confermati dalla perizia del consulente nominato dal Tribunale». Il fatto di non aver dichiarato «questi valori negativi di partenza - aggiunge Duilio Manella, avvocato del Comune di Ortona - è stato ritenuto in contrasto con i principi fissati dall'articolo 41 della legge 448/01». UniCredit, dal canto suo, attende le motivazioni e si riserva di ricorrere in appello.
A Palazzo di Giustizia intanto continua il processo sugli swap milanesi, che sono tra l'altro stati investiti dalla corsa degli spread trascinata dai titoli di Grecia e Portogallo e sono tornati a registrare un mark to market negativo (intorno ai 100 milioni, calcolano in Comune). Questa evoluzione, insieme all'avvicinarsi delle elezioni amministrative, sembrano far tramontare ogni ipotesi di transazione "amichevole" fra banche e Comune, che pure era circolata, e torna a puntare tutta l'attenzione sul dibattimento. Anche qui la giurisprudenza ha un ruolo chiave. Per contrastare la tesi accusatoria della truffa fondata sui costi occulti, le difese puntano anche sulla produzione di sentenze inglesi favorevoli agli istituti di credito. Ieri, per esempio, hanno chiesto l'acquisizione di una sentenza pronunciata l'anno scorso dall'Corte di giustizia di Londra che ha assolto la Royal Bank of Scotland dall'accusa di aver venduto due derivati a un'azienda (la Titan Steel) senza tener conto delle esigenze del venditore (qualificato intermediate customer) e senza informarlo pienamente sulle clausole del contratto. I giudici inglesi hanno invece ritenuto corretta la clausola di "non-reliance", in cui la banca chiariva di non essere in alcun modo consulente del cliente. Queste clausole, sostengono le difese, sono standard e tornano identiche nei contratti con il Comune di Milano che per di più, viste le dimensioni del bilancio e la sua operatività finanziaria, è un cliente di livello maggiore rispetto all'azienda controparte di Rbs. Un tema analogo torna nella sentenza d'appello nella maxi-causa di Springwell contro Jp Morgan, chiusasi in appello a novembre a favore della banca, che dovrebbe emergere in una delle prossime udienze.

01/05/2011

Documento n.8232

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