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R.C.A...ssicuriamoci il futuro - Glossario
A
Agente di Assicurazione
- Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza
tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di
provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a
provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia
promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di
assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo
professionale tenuto dall’ISVAP.
Assicuratore – vedere Impresa di Assicurazioni
Assicurazione della responsabilità civile generale - Contratto
di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a
titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è
prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e
possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la
responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per
l’inquinamento, etc..
Assicurazione furto - Contratto di assicurazione con il quale
l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e
diretti derivanti dal furto dei beni assicurati.
Assicurazione incendio - Contratto di assicurazione con il quale
l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e
diretti derivanti dall'incendio dei beni assicurati.
Assicurazione Kasko - Contratto di assicurazione con il quale
l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti
accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità
di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti
vandalici o ad eventi atmosferici.
Assicurazione obbligatoria R.C. Auto - Contratto di
assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che
garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo
contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla
circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria R.C.
Auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della
responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente
all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione
diretta).
Attestato di rischio - Nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto
è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di
assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri
verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola
bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la
classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della
liberalizzazione tariffaria del 1994.
B
Beneficiario - Persona alla quale deve essere corrisposta la
prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle
assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con
quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro
i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e
dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.
Bonus / Malus - Clausola del contratto di assicurazione
obbligatoria R.C. Auto che prevede la variazione del premio in funzione del
verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo
periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di
merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un
livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella cd.
classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni
successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che
l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.
Broker (mediatore) di assicurazione - Soggetto che esercita
professionalmente un’attività rivolta a mettere in contatto imprese di
assicurazione alle quali, a differenza dell’agente, non è vincolato da impegni
di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua
collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del
contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed
esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo
professionale tenuto dall’ ISVAP.
C
Caricamenti - Rappresentano la parte del premio versato dal
contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi
dell’impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti
costituisce il premio di tariffa.
Carta verde - Documento che attesta l’estensione dell’efficacia
dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione
del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non
sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per la
circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto
R.C. Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero
territorio dell’Unione stessa
Certificato di assicurazione - Nell’assicurazione obbligatoria
R.C. Auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta
l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra
l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il
premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali
controlli.
Condizioni generali di assicurazione - Clausole di base previste
da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del
contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la
durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e
aggiuntive.
Constatazione amichevole di incidente - Meglio conosciuto con il
nome di "Modulo Blu", è il documento con il quale è possibile effettuare la
denuncia di un sinistro nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto. Lo stesso
modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio
assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CARD
(Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) qualora: 1. il
sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole); 2. dal
sinistro non siano derivati danni alla persona oppure danni alle cose
trasportate, indumenti ed effetti d’uso; 3. siano stati indicati i nomi delle
parti (assicurato e/o conducente) e delle imprese di assicurazione coinvolte
nell’incidente; 4. risultino riportate le targhe dei veicoli; 5. siano state
descritte le modalità dell’incidente; 6. il modulo sia stato sottoscritto da
entrambi i conducenti.
Contraente - Soggetto che stipula il contratto di assicurazione
con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non
coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente
assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o
la propria vita).
Contratto di assicurazione - Contratto con il quale
l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare
l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di
assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce
all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Contratto di assicurazione “in linea” - Il contratto di
assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi
esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi
preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.
Convenzione indennizzo diretto - Convenzione stipulata dalle
imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto con lo
scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di
essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del
soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del
danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due
veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo) e non
vi siano feriti oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso.
Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono
compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "Modulo Blu", ossia la
constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese
di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le
circostanze dell’incidente.
D
Danno - Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle
assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito
(terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura
patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure
di natura non patrimoniale (danno morale).
Denuncia di sinistro - Avviso che l’assicurato deve dare
all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione
contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il
sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a
conoscenza.
Dichiarazioni precontrattuali - Informazioni relative al rischio
fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione.
Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta
valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare
l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio,
l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo
stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno
intenzionale o gravemente negligente.
Disdetta - Comunicazione che il contraente deve inviare
all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal
contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
F
Fondo di garanzia per le vittime della strada - Fondo avente lo
scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni
provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati
presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento
del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla
CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) – che si avvale per la
liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e
viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima
del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo R.C.
Auto. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo
interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non
assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia
assoluta della misura di 500 Euro. In caso di sinistri provocati da veicoli
assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni
alla persona sia i danni alle cose. In tutte le ipotesi i risarcimenti non
possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del
sinistro.
Franchigia assoluta - La franchigia si dice assoluta quando il
suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia
l’entità del danno che egli ha subito.
Franchigia relativa - In questo caso, a differenza di quello
della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende
dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale
all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma
se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della
franchigia.
Franchigia/Scoperto - Clausole contrattuali che limitano, sul
piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una
parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola
espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed
il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per
questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si
applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
I
Impresa di assicurazione - Impresa che esercita
professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v.
assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività
su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi
numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi
di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di
soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa
anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed
immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per
far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di
assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per
azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità
limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte
alla sua vigilanza.
Indennizzo - Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di
riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle
imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i
broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
L
Legge dei grandi numeri - Teorema tipico della scienza
statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa
consente all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi
assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei
grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio,
il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza
osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di
abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero
delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero
dei sinistri considerati).
Liquidatore - Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa
di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno
verificatosi in conseguenza di un sinistro.
M
Massimale - Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo
di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il
massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità
civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad
un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.
Mutua assicurazione - Impresa di assicurazione che esercita
l’attività assicurativa in forma di società mutualistica, il che vuol dire che
solo gli assicurati possono assumere la qualità di socio.
N
Nota informativa
- Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della
conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene
informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al
contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei
premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto,
ecc.).
P
Periodo di assicurazione - Periodo di tempo per il quale opera
la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio
corrispondente.
Perito - In genere, libero professionista incaricato
dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito
dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo
danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito
albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza di assicurazione - Documento comprovante l’esistenza ed
il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da
entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente.
Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle
generali sia quelle particolari.
Premi unici ricorrenti - Premi che presentano caratteristiche
comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono
versati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo
variabile, concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli
altri versamenti.
Premio - Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga
per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio
costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono
essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o
periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal
contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le
imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre
se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.
Premio puro - Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene
calcolata sulla base del rischio assunto dall’assicuratore. Nelle assicurazioni
contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base alle
previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri; nelle
assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di ipotesi
demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di
ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati finanziari).
Principio indennitario - Principio fondamentale nelle
assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto
dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito
dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Q
Quietanza - Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una
somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia
quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il
terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte
dell’assicuratore.
R
Regola proporzionale - Nelle assicurazioni contro i danni,
regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di
sottoassicurazione, ossia quando il valore dei beni assicurati risulta, al
momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi,
l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del
danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e
valore della cosa al momento del sinistro.
Risarcimento - Somma che il responsabile di un danno è tenuto a
versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da
un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti
del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Rischi esclusi - Sono quelli per i quali non è operante la
garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente
elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni
possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento
dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio
provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio,
nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed
impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato,
ecc..
Rischio - Probabilità che si verifichi un evento futuro e
incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i
danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio
è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi
che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria
prestazione.
S
Sinistro - Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la
garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è
rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).
Somma assicurata - Importo nei limiti del quale l’assicuratore
si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la
somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore
assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è
l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore
(massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al
beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.
Soprassicurazione - Si verifica soprassicurazione quando il
valore dei beni assicurati (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta
superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la
soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo)
dell’assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato
dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa
assicurata.
Sottoassicurazione o assicurazione parziale - Si verifica
sottoassicurazione quando il valore dei beni assicurati (valore assicurato),
dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime
(valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un
sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non
sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di
assicurazione a primo rischio assoluto).
Subagente - Professionista che, con l’onere di gestione a
proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività
professionale all’incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la
conclusione di contratti di assicurazione e non esercita altra attività
imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Surrogazione dell’assicuratore - Nelle assicurazioni contro i
danni, facoltà dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo di
sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il
danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro
i danni alla persona, l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla
surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell’assicurato verso il
terzo responsabile.
T
Terzo danneggiato - Nelle assicurazioni della responsabilità
civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del
massimale, viene garantito dall’assicuratore.
V
Valore a nuovo - Nelle assicurazioni della responsabilità
civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del
massimale, viene garantito dall’assicuratore.
Valore assicurabile - Rappresenta la misura dell’interesse
esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell’autoveicolo assicurato contro
il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore
assicurato (v. l’eccezione dell’assicurazione a primo rischio), ma nella realtà
ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a
quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene
assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della
sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del
danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece
il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio,
un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si
verifica il fenomeno della soprassicurazione.
Valore assicurato - Rappresenta la misura dell’interesse
sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio
autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere
con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione
(o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.
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